Doppio grado di giurisdizione e riproposizione della domanda cautelare

In ossequio alla regola del doppio grado di giudizio, applicabile anche alla fase cautelare per espresso dettato di legge, la nuova istanza di misure cautelari deve essere proposta innanzi al Giudice di primo grado mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Non può considerarsi circostanza sopravvenuta né vizio revocatorio, utile ex art. 58 c.p.a., la inammissibile proposizione nel giudizio di primo grado di un atto di intervento ad adiuvandum formulato da un soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso autonomo e che non vanta, conseguentemente, una posizione soggettiva di interesse dipendente da quella della parte ricorrente (cf.. sul punto Ad. plen., n. 23 la 2016; n. 9 la 2015; n. 1 la 2015; successivamente Cons. Statut, Sez. III, n. 442 la 2016);
Qualsivoglia attività svolta in mera esecuzione di una misura cautelare, poi venuta meno, è automaticamente caducata ex tunc, poiché quelli cautelari sono sempre effetti interinali (cfr., ex pluribus e da ultimo, Les inconvénients. Statut, Sez. IV, n. 2695 la 2016).
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