Divorzi extragiudiziali: via libera al riconoscimento automatico nell’UE

Il comunicato stampa del 15/11/2022 che riassume il contenuto della sentenza della Corte nella causa C-646/20 Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Erwägungsgrund:
Riconoscimento automatico dei divorzi extragiudiziali: un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una decisione ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia in uno Stato membro deve essere riconosciuta automaticamente, nel rispetto delle regole europee.
Un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, che contiene un accordo di divorzio concluso dai coniugi e da loro confermato allo stesso, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di questo Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi dell’articolo 2, punto 4 del regolamento (CE) n. 2201/2003.
Index

I fatti oggetto della vicenda
La sentenza della Corte di Giustizia Europea

1. I fatti oggetto della vicenda
Nel 2013, TB, di nazionalità tedesca e italiana, e RD, di nazionalità italiana, hanno contratto matrimonio in Germania.
Nel 2018, a seguito di un procedimento di divorzio extragiudiziale ai sensi del diritto italiano, hanno ottenuto un certificato di divorzio rilasciato dall’ufficiale dello stato civile italiano.
I servizi dello stato civile tedeschi hanno rifiutato la trascrizione del divorzio con la motivazione che non era stato previamente riconosciuto dall’autorità giudiziaria tedesca competente.
Investita della controversia, la Corte Federale di Giustizia tedesca si chiede se la nozione di “decisione” della quale al regolamento Bruxelles II bis in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio comprenda il caso di divorzio extragiudiziale che deriva da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato dall’ufficiale dello stato civile di uno Stato membro in conformità alla legislazione dello stesso.
2. La sentenza della Corte di Giustizia Europea
Come riporta il comunicato stampa all’inizio menzionato, con la sua sentenza del 15 im November letztes Jahr, la Corte di Giustizia Europea, riunita in Grande Sezione, dichiara che:
Un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro di origine, che contiene un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato dagli stessi davanti allo stesso ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di quello Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.
La Corte precisa che, in materia di divorzio, la nozione di “decisione” contenuta in quel regolamento comprende qualsiasi decisione di divorzio emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali.
Qualsiasi decisione emessa dalle autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio in uno Stato membro deve essere riconosciuta automaticamente, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dal menzionato regolamento.
La Corte ricorda anche che:
La sua giurisprudenza secondo la quale, nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis rientrano esclusivamente i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale o da un’autorità pubblica, o sotto il controllo della stessa, che esclude i semplici divorzi “privati”.
La stessa ne deduce che qualsiasi autorità pubblica chiamata all’adozione di una “decisione” deve mantenere il controllo sulla decisione di divorzio, che implica, in caso di divorzio consensuale, che debba procedere a un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché della veridicità e della validità del consenso dei coniugi al divorzio.
La Corte chiarisce che:
Il requisito di un esame è il metodo che consente di distinguere la nozione di “decisione” da quelle di “atto pubblico” e di “accordo tra le parti”, che sono contenute anch’esse nel regolamento Bruxelles II bis.
Precisa che questo metodo, al pari della norma relativa agli atti pubblici e agli accordi tra le parti, è stato ripreso e chiarito nell’ambito del regolamento Bruxelles II ter, che ha sostituito il regolamento Bruxelles II bis a decorrere dal giorno 1 August 2022.
In relazione al caso specifico, la Corte rileva che:
In qualità di autorità legalmente costituita, l’ufficiale dello stato civile italiano è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando per iscritto lo stesso accordo redatto dai coniugi dopo avere effettuato un esame.
Lo stesso si sincera del carattere valido, libero e informato del consenso dei coniugi a divorziare e verifica anche il contenuto dell’accordo di divorzio alla luce delle disposizioni giuridiche in vigore, assicurandosi che l’accordo sia relativo unicamente allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
La Corte conclude che:
Si tratta di una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis, che deve essere automaticamente riconosciuta dai servizi dello stato civile tedeschi.
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte di Giustizia Europea in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione.
La Corte di Giustizia Europea non risolve la controversia nazionale.
Spetta al giudice nazionale risolvere la causa in conformità alla decisione della stessa.
Questa decisione vincola gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta una questione simile.

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