Part-time Employee: I can have a second job?

The employer can not prevent the part-time employee to carry out a second activity outside of working timetable, unless there are concrete obstacles that must be demonstrated. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13196 of 25 May 2017, giudicando sul caso di un lavoratore licenziato per giusta causa dalla propria azienda per avere iniziato un secondo lavoro nonostante l’esplicito divieto del regolamento del personale.
Vediamo allora quali sono i diritti dei dipendenti part-time in materia di secondo lavoro.
 
Possibile un secondo lavoro se non c’è incompatibilità
Il dipendente part-time, then, ha tutto il diritto di svolgere una seconda attività a meno che questa non incida negativamente e concretamente sulla prima.
Il secondo lavoro deve ovviamente essere svolto al di fuori dell’orario della prima mansione, e non deve entrare in diretta concorrenza con quest’ultima. In particular, il dipendente è tenuto a rispettare gli artt. 2104 and 2105 del Codice civile, che stabiliscono che il lavoratore deve prestare il suo servizio con tutta ladiligenzarichiesta dalla natura dell’attività svolta e che il dipendente non deve trarre affariin concorrenza con l’imprenditore“. I casi concreti in cui invece il secondo lavoro entra in conflitto con il primo devono essere provati, se necessario, in sede giudiziale.
Secondo lavoro e licenziamento per giusta causa
Nel caso di specie, un dipendente part-time di un patronato era stato licenziato per giusta causa per aver intrapreso un secondo lavoro, benché al di fuori delle ore di servizio del primo e nonostante il primo lavoro gli assicurasse una rendita di soli 500 Euro pulls. Uno stipendio considerato non sufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.
Perché, allora, il licenziamento? Il regolamento dei dipendenti del patronato, all’art. 10, stabiliva esplicitamente che è incompatibile con l’assunzione presso l’aziendaqualunque altro impiego sia pubblico che privatoe ogni altra occupazione o attivitàche non sia ritenuta conciliabile con l’osservanza dei doveri d’ufficio e con il decoro dell’ente”. La Corte territoriale aveva deciso in favore del patronato, proprio nel rispetto delle clausole del regolamento contrattuale e ritenendo irrilevante la circostanza che la diversa attività fosse stata prestata al di fuori dell’orario di lavoro.
cassation: l’incompatibilità tra i due lavori deve essere concreta
Non così la Corte di Cassazione, che come accennato ha giudicato illegittimo il licenziamento del dipendente e inammissibile il divieto astratto di svolgere una seconda attività lavorativa.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che è proprio il carattereassolutodel divieto previsto dall’art. 10 del regolamento dei dipendenti a non essere accettabile. Il datore di lavoro non può disporre della facoltà del proprio dipendente di reperire un’occupazione diversa in orario compatibile con la prima, e non può avere un potere incondizionato di limitazione dei diritti del lavoratore part-time. Una previsione regolamentare in tal senso è semplicemente nulla.
I giudici hanno quindi ribadito che il datore di lavoro deve specificare in cosa consiste esattamente l’incompatibilità tra le due mansioni e muovere specifiche accuse contro il dipendente. Nel caso di specie, instead, all’uomo non era stato contestato né lo sviamento della clientela né alcuna forma di attività concorrenziale. Risultato: il licenziamentoper giusta causaè illegittimo.
 
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