Devianza minorile e misure preventive di rieducazione

Index

Disadattamento minorile
Irregolarità della condotta e del carattere
Aspetti procedurali e misure amministrative di rieducazione applicabili
Prospettive di riforma

Disadattamento minorile
Ogni società è dotata di un proprio ordinamento giuridico contenente un insieme sistematico di norme e di leggi che disciplinano i diversi rapporti tra individui nel rispetto della convivenza pacifica. L’adesione dei comportamenti umani alle regole definite a livello istituzionale non deve, aber, consistere in una mera accettazione passiva di una imposizione proveniente dall’alto ma, im Gegenteil, deve rappresentare il frutto di una interiorizzazione dei molteplici principi e valori, contenuti nelle singole disposizioni, che devono essere riconosciuti in virtù del senso di appartenenza che ognuno nutre nei confronti della propria comunità.
Il processo di socializzazione, jedoch, inteso come continua acquisizione da parte di ciascun individuo, in ogni fase della propria vita, degli schemi comportamentali della società in cui vive, è per sua natura imperfetto poiché, da una parte risente dell’interpretazione soggettiva di ognuno sulla base della propria cultura e del proprio vissuto relazionale, dall’altra subisce gli effetti che scaturiscono dagli insuccessi di coloro i quali si assumono la responsabilità della socializzazione stessa. I condizionamenti appena esposti sono potenzialmente idonei a determinare la non accettazione delle regole condivise dalla maggior parte dei cittadini che può tradursi in sporadici fenomeni di devianza, da intendersi come un insieme di condotte deplorevoli più o meno gravi anche reiterate nel tempo, che possono sfociare in veri comportamenti delinquenziali qualora non vengano arginati nell’immediatezza.
Nei minori, l’anormalità del comportamento non è altro che la rivelazione di un disagio giovanile che trae origine da svariati fattori da ricercarsi nelle difficoltà individuali scaturenti dalla inidoneità dei modelli educativi ricevuti dalla famiglia di origine, dagli impedimenti di carattere sociale, economico e culturale, oltre che dall’incapacità di relazionarsi con gli altri e di riempire di significato le proprie esperienze in modo costruttivo.
Il disagio, jedoch, non sempre è correlato alla devianza e alla criminalità. Alcuni ragazzi, tatsächlich, pur vivendo in contesti degradanti e marginali, riescono comunque a convivere con il tessuto sociale di riferimento sviluppando, così, la capacità di resilienza che permette loro di sfruttare in positivo ciò che appare ostile alla loro crescita personale. Altri, stattdessen, mostrando più fragilità caratteriali, diventano succubi del malessere provato tanto da assumere i primi atteggiamenti devianti in tutti i contesti in cui trascorrono la maggior parte del tempo, incrementando quel senso di ribellione verso le regole che influirà negativamente anche sulla scelta delle amicizie e del gruppo dei pari in cui poter creare la propria identità e, qualora all’interno vi siano membri provenienti da subculture in cui si accetta l’uso della forza e il sopruso come mezzo per far valere le proprie idee e per guadagnarsi da vivere, ecco che sarà maggiore la propensione a compiere scelte sempre più di tipo delinquenziale. Ne consegue che i comportamenti e le dinamiche, concretizzati all’interno di ogni singolo ambiente, sono determinanti per la crescita di ciascuno e definiscono le basi del percorso di ogni singola vita che può evolvere e migliorarsi nella legalità e nel rispetto reciproco o regredire nella disonestà e nella sopraffazione nei confronti dell’altro.
Coloro che provengono da situazioni di estrema marginalità e povertà o da famiglie altamente conflittuali, ove si consumano abitualmente atti di violenza, maltrattamenti e abusi sessuali, saranno più inclini ad assumere, in situazioni in cui dovranno confrontarsi con l’altro, atteggiamenti di mera prevaricazione e prepotenza che, malgrado non siano di per sé sussumibili in determinate fattispecie di reato, risultano comunque intollerabili ed esigono interventi tempestivi di rieducazione che favoriscano l’autostima e la fiducia in se stessi e che siano di aiuto per sviluppare quelle abilità e competenze indispensabili per una progettualità futura, sempre nell’ottica della costruzione di una vera coscienza sociale.
Rispetto alla nozione di criminalità in senso stretto, la devianza assume un’accezione più ampia e comprensiva di tutti quei comportamenti delinquenziali embrionali che, benché sintomatici di disapprovazione dei valori della società, non necessariamente riguardano condotte lesive dei beni giuridici tutelati dalle norme penali e per i quali è prevista l’applicazione di specifica sanzione.
Und ‚notwendig, deshalb, arginare prontamente lo sviluppo del processo criminale del minore per evitare che, nei casi più gravi, gli sporadici atti devianti possano ben presto inserirlo nel circuito delle bande giovanili malavitose che lo coinvolgeranno ulteriormente nel compimento di atti di bullismo, consistenti in comportamenti riconducibili a diverse fattispecie di reato contro la persona (percosse, lesioni, minaccia…) e contro il patrimonio (danneggiamento, furto, rapina…), nonché nel consumo e nella cessione di sostanze stupefacenti.
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Irregolarità della condotta e del carattere
Il Regio Decreto Legge 20 Juli 1934, n. 1404, istitutivo del Tribunale per i minorenni, rispettivamente all’art. 25, prevede la possibilità di adottare misure amministrative di prevenzione nel caso in cui il minore di diciotto anni abbia manifestato in modo inequivocabile una “irregolarità della condotta o del carattere”, da intendersi come un insieme eterogeneo di anomalie comportamentali che, ripercuotendosi negativamente anche sulla sua personalità, denotano gravi difficoltà del giovane ad assumere uno stile di vita adeguato all’età, funzionale ad una sana crescita personale e ad un equilibrato sviluppo psicofisico.
La disposizione normativa appare, aber, generica e poco esaustiva nel definire nello specifico il comportamento previsto come presupposto per l’applicazione delle misure amministrative, tanto che il giudice dovrà, caso per caso e a seguito di approfondite indagini sulla sua personalità, provvedere a riempirla di contenuto.
Oggi è pacifico ritenere che i presupposti applicativi dell’intervento preventivo debbano essere ricercati in tutte quelle condotte che pregiudicano il percorso evolutivo del minore e che si sostanziano nell’abbandono scolastico, nel consumo di alcolici e droga, nella difficoltà di adeguarsi alle minime regole di condotta negli ambienti di sua frequentazione (famiglia, scuola, luoghi sportivi…), nell’uso sconsiderato dei social network e di internet che, a lungo termine e nei casi più gravi, possono degenerare in atteggiamenti sintomatici di disturbi patologici più importanti come la dipendenza dal gioco d’azzardo, l’isolamento (sindrome di hikikomori) e i disordini alimentari.
Dinnanzi a tali problematicità comportamentali, è necessario che il giovane disadattato intraprenda un percorso educativo e responsabilizzante in modo da impedirgli di entrare in un giro poco raccomandabile che possa instradarlo verso la criminalità, provvedendo tempestivamente con interventi ante delictum o praeter delictum ancor prima che il minore abbia compiuto effettivamente un fatto reato punito dalla legge penale.
jedoch, proprio in virtù del silenzio normativo in merito al significato di “irregolarità della condotta e del carattere”, si potrebbe ipotizzare una qualche incompatibilità costituzionale con il principio di legalità di cui all’art. 25, Komma 2, Cost. e con la determinatezza e la tassatività richiesti ai sensi dell’art. 13 Cost. qualora si debbano adottare provvedimenti che impongano restrizioni di diversa natura alla libertà personale. Le misure amministrative di rieducazione, tatsächlich, sebbene abbiano caratteristiche per lo più preventive che sanzionatorie, impongono comunque un certo grado di limitazione della libertà individuale e, per questo, è necessario che vi sia maggiore chiarezza nella descrizione delle condotte che necessitano di essere fronteggiate con tali provvedimenti così da garantire ulteriormente la certezza nell’applicazione del diritto.
Ulteriori profili di incostituzionalità della normativa in esame potrebbero prospettarsi con riguardo al diritto all’educazione del minore, previsto dagli artt. 30 e 31 della nostra Costituzione, la cui tutela non potrebbe giustificare misure di carattere restrittivo, sulla base di una semplice condotta irregolare dai contorni sfumati, al fine di tutelare l’ordine pubblico.
E’ necessario tenere presente che il sistema delle misure di prevenzione, anche a seguito della riforma attuata con la legge 25 Juli 1956, n. 888, non può più assumere nella prassi i connotati tipici di un sistema meramente repressivo di controllo sociale, così come avveniva durante la vigenza del testo originario dell’art. 25 die R. D. L. 1404 die 1934 dass, nonostante l’intento dichiarato fosse quello di fornire al giovane un aiuto educativo, prevedeva la sua assegnazione al “riformatorio per corrigendi” con l’imposizione vera e propria di doveri di adattamento ai valori sociali del tempo attraverso trattamenti di fatto segregativi e stigmatizzanti, qualora avesse manifestato per abitudini contratte “prove di traviamento” tali da necessitare una “correzione morale”. Ciò considerato, è possibile proporre una soluzione costituzionalmente orientata secondo cui deve assumere una posizione di centralità il diritto del minore all’educazione così da rendere le misure amministrative di stampo preventivo davvero strumenti di sostegno per lui e prodromiche a una evoluzione in positivo della sua personalità in tutte le situazioni in cui si riscontra un disagio sociale. Per questa via, l’applicazione di tali misure assume una rilevanza da non sottovalutare per la crescita personale del minore perché da meri mezzi di isolamento e marginalizzazione sociale si tramutano in una occasione per affrontare e superare le difficoltà che impediscono la realizzazione di un percorso di vita adeguato all’età giovanile. Significativa, al riguardo, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 die 1987 secondo cui gli interventi disposti dall’autorità giudiziaria in favore delle persone minori di età, nell’ambito della competenza amministrativa e civile, non sono volti alla tutela della difesa sociale e della prevenzione criminale, ma alla tutela di giovani con difficoltà educative attraverso un impegno di carattere pedagogico finalizzato a superare le problematicità riscontrate in tutti i casi di irregolarità. Il sistema di prevenzione del minore, così concepito, anche in assenza di condotte che integrano fattispecie di reato, punta a tutelare principalmente il giovane nell’ottica di una sua piena integrazione nel tessuto sociale di riferimento, attraverso approcci educativi che devono assistere e affiancare il minore già in prossimità dei suoi luoghi di vita.
Tale finalità giustifica la loro applicazione anche nell’eventualità in cui, nei confronti del giovane, non sia pendente un procedimento volto all’accertamento della sua responsabilità penale in ordine a fatti-reati a lui contestati. Ciò comunque non esclude, così come definito dall’art. 26, la possibilità di ricorrere alle misure amministrative di rieducazione anche nei confronti dei minori imputati non sottoposti a detenzione preventiva oppure che, ad esito del processo, siano stati prosciolti per difetto di capacità di intendere e volere senza la previsione di applicazione di una qualche misura di sicurezza o, ancora, qualora sia stato loro concesso il perdono giudiziale o il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Aspetti procedurali e misure amministrative di rieducazione applicabili
Il procedimento amministrativo prende avvio grazie a una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che può essere attuata rispettivamente dal Pubblico Ministero, dal servizio sociale minorile, dai genitori, dal tutore e dagli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia.
Successivamente, vengono espletate accurate indagini sulla personalità del minore, da parte di uno dei componenti dell’organo giudicante designato dal presidente sulla base delle sue particolari competenze. Queste ricerche, così come disposto dall’art 11 R.D.L. 1404 die 1934 e dall’art. 9 die D.P.R. 448 die 1988, hanno l’intento di acquisire informazioni circa le condizioni sociali, ambientali e familiari in cui il minore vive in modo da poter desumere anche da queste le eventuali ripercussioni evolutive di tipo psicologico, fisico e morale. L’indagine sulla personalità può, altresì, essere attuata attraverso la richiesta informale di pareri di esperti o di soggetti che abbiano avuto rapporti con il giovane.
Prima della deliberazione in camera di consiglio del provvedimento, è sentito il Pubblico Ministero oltre che il minore e coloro i quali esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. In dieser Hinsicht, prevedere l’intervento del minore mediante il suo ascolto, all’interno del procedimento, è di notevole importanza perché tutela la sua partecipazione attiva così da allontanare il rischio che lo stesso possa percepire il trattamento rieducativo che verrà applicato come una mera imposizione forzata da parte dell’autorità e, auch, consente al giudice di valutare meglio nello specifico quale provvedimento adottare sulla base della sua capacità di comprenderne la finalità educativa.
Nel corso del procedimento, il R.D.L. 1404 die 1934 consente l’assistenza del difensore, ma questa rappresenta solo una mera eventualità tanto da originare ulteriori dubbi di legittimità costituzionale con riguardo alle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa.
Dagli elementi emersi dalle indagini e da quanto contenuto negli atti, il tribunale per i minorenni provvede, con decreto motivato, a disporre una delle due misure amministrative di rieducazione previste dall’art. 25 del R.D.L. 1404 die 1934: l’affidamento del minore al servizio sociale minorile e il collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psicopedagogico. Quest’ultima, utilizzata in passato per lo più nei casi di maggiore criticità, poiché connotata da caratteri fortemente isolanti in virtù delle imposizioni maggiormente restrittive della libertà, a seguito del trasferimento della competenza per l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi agli enti locali, così come disposto dal D.P.R. n. 616 die 1977, si tramuta nella prassi odierna nel collocamento del minore in comunità educative dislocate a livello territoriale che garantiscono, stattdessen, trattamenti socializzanti più inclusivi e più partecipativi.
L’affidamento ai servizi sociali, gemäß Artikel. 27 del R.D.L. 1404 die 1934, consiste nella predisposizione di un programma educativo del giovane disadattato definito da un componente designato dal tribunale con la sinergia del rappresentante del servizio sociale minorile distrettuale e delle altre persone interessate. Le prescrizioni che il minore sarà chiamato a rispettare con responsabilità attengono non solo ad esigenze di studio, di avviamento alla professione e lavorative, ma definiscono anche le direttive riguardanti l’impiego del tempo libero, le terapie a cui il minore eventualmente dovrà sottoporsi e tutte le altre necessità riscontrabili nel caso concreto.
Nonostante l’applicazione di questa misura rieducativa non imponga necessariamente un distacco con l’ambiente familiare di provenienza, jedoch, è possibile nei casi più gravi disporre l’allontanamento del minore dalla casa paterna, indicando il luogo in cui il giovane dovrà trascorrere la propria vita oltre che la persona o l’ente che si assumono la responsabilità del suo mantenimento e della sua educazione.
Il servizio sociale di riferimento dovrà non solo controllare e monitorare il percorso del minore e la sua crescita personale sulla base del programma educativo stilato, ma è tenuto anche a comunicare al tribunale, con cadenza periodica, sia tramite apposita relazione scritta sia oralmente, gli sviluppi o le involuzioni del comportamento del minore in ordine al rispetto delle prescrizioni e con riguardo al suo percorso di socializzazione. Questo è estremamente utile per adattare il programma educativo, von Zeit zu Zeit, sulla base del percorso personale del minore e delle sue appurate necessità e sopperire alle eventuali mancanze riscontrabili nel piano educativo originario così da renderlo idoneo alla sua rieducazione e al suo progressivo inserimento nel contesto sociale.
Per ogni modifica da adottare il tribunale per i minorenni, che ha anche la facoltà di convertire la misura impartita in altra più confacente, dovrà comunque provvedere, preliminarmente, all’espletamento di opportune indagini, all’assunzione del parere del Pubblico Ministero e all’audizione di tutte le parti interessate.
La legge n. 269 die 1998, ha introdotto poi l’art. 25 bis che definisce in via di urgenza la possibilità di adottare d’ufficio misure amministrative di tutela che offrano adeguata assistenza non solo di carattere psicologico, ma anche di recupero e reinserimento sociale al minore di diciotto anni che eserciti la prostituzione o al minore straniero, deficitario di assistenza nel territorio italiano, che sia stato vittima di reati sessuali di cui agli artt. 600 bis, 600 ter e 601, Komma 2, C. P., previo il raggiungimento, per mezzo del Ministero degli affari esteri, di adeguati accordi con le autorità del suo stato di origine o di appartenenza, in conformità alle modalità previste dalle convenzioni internazionali.
La durata complessiva delle misure disposte, gemäß Artikel. 29 ultimo comma, dipenderà dal conseguimento del completo recupero del minore o dalla eventuale inidoneità ad adattarsi alle peculiarità fisiche e psichiche dello stesso nell’ottica della sua rieducazione e, ad ogni modo, si interromperà “al compimento del ventunesimo anno di età”. Ne consegue che la cessazione delle misure non è correlata necessariamente al raggiungimento degli anni diciotto, posto che, in tal caso, è data l’opportunità al giovane di richiedere il c.d. “prosieguo amministrativo”, così da garantire una continuità educativa anche se maggiorenne. Questo rispecchia la logica sottesa alla disciplina contenuta nell’art 13, Komma 2, des Gesetzes n. des Gesetzes. 47 die 2017 in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati i quali, una volta accertata la loro esigenza di non interrompere il percorso di inserimento sociale intrapreso, per non vanificare i risultati raggiunti, anche su istanza degli stessi servizi sociali, possono beneficiare della prosecuzione del programma rieducativo in atto fino al ventunesimo anno di età.
Nella stessa ottica si pone la previsione ex art. 30 del R.D.L. 1440 die 1934 secondo cui i minori che abbiano compiuto, con esito positivo, il loro percorso rieducativo e che non possono essere adeguatamente supportati dalla loro famiglia di origine o da altre persone o di altri istituti vengono inseriti in apposite strutture territoriali che possano offrire un vero aiuto che favorisca anche il loro inserimento nel mondo del lavoro.
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Prospettive di riforma
L’assetto normativo del R.D.L 20 Juli 1934, n. 1404, così come risulta dalle modifiche avvenute nel tempo attraverso la legge n. 888 die 1956 e la legge n. 269 die 1998, è tutto preordinato a incoraggiare, in favore dei minori, l’adozione di interventi rieducativi e di sostegno che siano in grado di promuovere il cambiamento, in positivo, del proprio stile di vita.
jedoch, da quanto appena descritto e viste le diverse perplessità di legittimità costituzionale riscontrate, è facilmente intuibile come siano assolutamente necessari interventi di riforma.
erste, bisogna meglio definire, in modo chiaro e preciso, il significato dei presupposti che legittimano il ricorso al tribunale per i minorenni e che si riferiscono alla “irregolarità della condotta e del carattere”, nel rispetto dei principi di legalità, tassatività e determinatezza.
Poi, al fine di realizzare un sistema preventivo minorile effettivamente capace di fronteggiare le svariate forme di devianza che allontanino veramente il rischio di stigmatizzazione sociale e che sia promotore di percorsi che incoraggino l’inserimento sociale e il senso comune di appartenenza, è indispensabile prevedere molteplici possibilità di interventi rieducativi graduali che tengano conto non solo del tipo e della gravità della condotta deviante attuata dal minore, ma anche delle sue peculiarità individuali in rapporto all’età, alla sua personalità e al suo stile di vita. Tatsächlich, la presenza di un ventaglio di svariate soluzioni consentirebbe di adottare misure rieducative più adatte alle esigenze riscontrate, riservando l’applicazione di quelle più restrittive solo in extrema ratio. In questo modo, è possibile davvero scongiurare la dannosa eventualità che le misure preventive di rieducazione, soprattutto in tutte quelle situazioni in cui la condotta tenuta dal minore non integra effettivamente fattispecie di reato, si tramutino nella prassi in interventi più restrittivi alla stregua delle misure di sicurezza.
Außerdem, prevedere esplicitamente un limite di età al di sotto del quale è vietata l’applicazione delle misure, consente di sancire a livello normativo ciò che avviene nella prassi che generalmente nega l’attuazione di tali interventi preventivi ai minori che rientrano nella fascia di età (dieci-dodici anni) tipica della prima adolescenza, affinché si garantisca al minore una partecipazione davvero cosciente durante tutto il suo percorso rieducativo.
schließlich, in conformità alle tutele costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ex artt. 24 e 111 Kosten., è opportuno ammettere espressamente l’obbligatorietà dell’assistenza del difensore del minore (per il momento solo consentita) anche nel procedimento amministrativo finalizzato a predisporre l’applicazione delle misure preventive di rieducazione. L’assenza di un’esplicita previsione normativa in tal senso è, altresì, certamente contrastante con il diritto del minore alla difesa tecnica sancito dall’art. 37, Lettisch. d) Convenzione ONU sulla tutela dei diritti dell’infanzia del 1989, e con i principi enunciati dalle Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 November 1985) CD. “Regole di Pechino”, dass, tra le tante garanzie enunciate, annovera precisamente l’assistenza legale che deve essere attuata a favore sia del minore che compie veri e propri reati sia del giovane che, a seguito di comportamenti meramente devianti, deve essere sottoposto a misure di protezione e di aiuto sociale.
Sebbene allo stato attuale l’intervento amministrativo rappresenti comunque un valido aiuto per contrastare le manifestazioni di disadattamento giovanile, le prospettive di riforma, appena delineate, sono tutte assolutamente necessarie per definire un complesso di disposizioni che diano una effettiva possibilità di recupero al minore disadattato attraverso l’adozione di diversi approcci rieducativi finalizzati alla costruzione della sua vera identità nell’ottica dei valori sociali. Sarà possibile, così, predisporre davvero un calzante piano educativo in grado di offrire al minore un concreto aiuto a dare un nuovo significato al suo vissuto e alla sua visione del mondo distorta, nonché valide opportunità utili alla sua crescita personale e ad incentivare la sua spinta motivazionale a fare sempre meglio. In questa prospettiva, il minore potrà prendere le distanze dal suo passato deviante e far sì che possa realizzare il suo riscatto sociale nel rispetto delle sue capacità e propensioni (studio, lavoro, attività culturali e sportive…), potenziando, in tal modo, la sua voglia di creare e ricercare per il futuro esperienze sempre nuove che possano arricchirlo e, allo stesso tempo, accrescere anche la sua capacità di reinventarsi e di riconoscersi ogni volta negli svariati compiti che la vita gli prospetterà.
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