Decreto ristori: nuove norme sul sovraindebitamento

 
Facilitato l’accesso alle procedure per il debitore
A cura di Marilena Losito e Carlo Giordano di Camera Arbitrale di Milano
Con la conversione in legge del Decreto Ristori, sono entrate in vigore, il 25 Prosinac, nuove disposizioni in favore di famiglie e imprese in crisi debitoria.
Tra gli interventi a sostegno dell’economia, colpita dalla seconda ondata del Covid-19, il Decreto introduce infatti importanti novità in tema di crisi da sovraindebitamento, anticipando una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (l’intero corpus sarà in vigore a settembre 2021).
Non solo le nuove norme facilitano l’accesso alle “procedure da sovraindebitamento” (volte ovvero a rientrare dai debiti) ma ampliano anche la platea dei beneficiari. Spiccano poi due ulteriori novità: l’introduzione del “debito familiare”, ovvero la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, e la possibilità dell’esdebitazione per il debitore totalmente incapiente, cioè l’uscita dai debiti per il soggetto (meritevole) che non può offrire ai creditori alcuna utilità.
Vediamo dunque un riepilogo della Legge in sette punti:
1) Sovraindebitamento familiare. È possibile presentare una procedura unica di composizione delle crisi da sovraindebitamento come membri di una stessa famiglia, se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un’origine comune. Si considerano familiari i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e conviventi di fatto. Si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.
2) Socio come consumatore. È incluso nella definizione diconsumatoreanche il consumatore che sia socio di una società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi solo debiti personali.
3) Potere sostitutivo del giudice. Il giudice, anche quando l’amministrazione finanziaria non aderisce all’accordo, può omologarlo quando l’adesione sia decisiva ai fini della maggioranza e la proposta risulti comunque più conveniente per il fisco rispetto all’alternativa liquidatoria. Bavi se s, quindi di un vero e proprio potere sostitutivo del giudice.
4) Disciplina di favore per il debitore incapiente. È stata introdotta l’esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.
5) Meritevolezza. Vengono rimarcate le condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all’accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
6) Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
7) Norme transitorie. Le nuove norme contenute si applicano anche alle procedure di sovraindebitamento pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
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Casi e questioni di sovraindebitamento
Luigi Benigno, Nicola Graziano, 2019, Maggs Izdavač
La presente opera intende fornire elementi utili agli operatori del settore, sia ai fini della stesura della relazione inerente all’attività di gestione della crisi, sia in merito alla funzione duplice di consulente del debitore e consulente del giudice delegato, che gli stessi

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Sul tema è rilevante l’azione della Camera Arbitrale di Milano, che dal 2016 gestisce le procedure di sovraindebitamento per conto delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese. Lo strumento utilizzato è l’Organismo di composizione della crisi (OCC), un ente terzo, imparziale, indipendente che aiuta privati, imprenditori ed ex imprenditori a uscire da una situazione debitoria insostenibile o eccessiva rispetto al patrimonio. Nei suoi quattro anni di operatività, l’OCC ha gestito 662 casi, aventi per lo più come destinatari debitori civili, piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi. od 2017 al 2019, i casi sottoposti all’OCC sono cresciuti di anno in anno: 84 u 2017, 189 (+125%) u 2018, 263 (+39%) u 2019. u 2020 si è invece registrata una flessione, con 123 casi depositati (-53% sull’anno precedente), nonostante le difficoltà economiche innescate dalla crisi sanitaria. La ragione, infatti, è che gli imprenditori hanno in molti casi preferito aspettare di valutare gli interventi pubblici a sostegno delle aziende, prima di aprire eventuali procedure di sovraindebitamento. također, tra le misure degli ultimi mesi, spiccano quelle sulla normativa emergenziale, con la sospensione delle cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni. Al contrario, secondo i primi dati registrati dalla CAM, nell’inizio del 2021 i casi sono ripresi a crescere, proprio in conseguenza, in parte, delle facilitazioni introdotte dalla nuova legge. Queste norme, stoga, intervengono in un momento cruciale, vista la diffusione di situazioni di vulnerabilità delle imprese, colpite da mesi di recessione ed emergenza sanitaria.
Come opera dunque l’occ- Organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento?
Tutti i dettagli e le informazioni sono contenute sul sito Organismo di composizione di Camera Arbitrale di Milano. Ukratko, si può affermare che l’Organismo riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) da, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il debitore presenta quindi una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. A quel punto, il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza. Da qui si possono aprire tre modalità per concludere la procedura: l’Accordo di ristrutturazione, che riguarda il piccolo imprenditore o l’ex imprenditore, nel caso in cui la proposta di accordo sia accettata dalla maggioranza dei creditori; il Piano del consumatore: è la proposta del debitore-consumatore (dunque non professionista) e non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice; la Liquidazione del patrimonio, quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. U tom pogledu, rispetto agli inizi, le modalità di gestione della crisi si sono capovolte, con una crescita della liquidazione patrimoniale e una diminuzione degli accordi: u 2020, infatti, il 54% dei casi si sono conclusi con liquidazione del patrimonio..
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