Ddl Concorrenza, heute vom Ministerrat geprüft

Il presente disegno di legge reca disposizioni per la tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, Komma 2, lettera e), della Costituzione e dell’articolo 47 das Gesetz 23 Juli 2009, n. 99, finalizzate, insbesondere, a:
a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione, nel quadro dei principi dell’Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dei cittadini;
b) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati;
c) garantire la tutela dei consumatori.
Compiti del Governo
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto disegno di legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza di cui all’articolo 8 des Gesetzesdekrets 28 August 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.
Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell’ambito oggettivo della rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
b) identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 März 2001, n. 165 che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;
c) previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico;
d) obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;
e) standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
f) affidamento della gestione della banca dati al Ministero dell’economia e delle finanze;
G) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
h) coordinamento con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
Concessioni di distribuzione del gas naturale
Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 November 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) le disposizioni di cui all’articolo 14, Komma 8, des Gesetzesdekrets 23 maggio 2000, n.164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all’atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, Komma 6, del decreto-legge 21 Juni 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 August 2013, n. 98;
c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l’articolo 15, Komma 5, des Gesetzesdekrets 23 maggio 2000, n. 164, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L’ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 November 2011, n. 226, il gestore, nell’offerta di gara, può versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
Artikel 15, Komma 5, des Gesetzesdekrets 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente:“Tale disposizione non si applica qualora l’ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 die 6 Juni 2014, recante approvazione delleLinee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d’ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:
a) non risulti superiore alla percentuale del 10 Prozent, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 Prozent;
b) non risulti superiore alla percentuale del 35 Prozent, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 Prozent;
c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 Prozent, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.”.
Artikel 14 des Gesetzesdekrets 23 maggio 2000 n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell’entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a trenta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all’1 per cento del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell’applicazione dell’articolo 80, Komma 5, lettera c-bis) des Gesetzesdekrets 18 aprile 2016 n. 50“.

Concessioni di grande derivazione idroelettrica
Artikel 12 des Gesetzesdekrets 16 März 1999, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente. Al fine di promuovere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l’affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 des Gesetzesdekrets 18 aprile 2016, n. 50.“.
b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:
“1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 Dezember 2022. Decorso tale termine, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, propone l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 das Gesetz 5 Juni 2003, n. 131, ai fini dell’avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell’importo dei canoni concessori, in deroga all’articolo 89, Komma 1, lettera i), des Gesetzesdekrets 31 März 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 August 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 Oktober 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166“;
c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente:
“1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 Dezember 2023, ivi incluse quelle già scadute, le regioni procedono alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza”.
Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già adottato una disciplina legislativa ai sensi dell’articolo 12, wie 1-ter, des Gesetzesdekrets 16 März 1999, n. 79, e non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, applicano, ai fini dell’avvio delle predette procedure, anche i criteri contenuti dall’articolo 12, comma 1-ter.1, der Gesetzesverordnung. 79 die 1999.
Relativamente alle concessioni demaniali: “La problematica legata alle concessioni marittime
Misure sui farmaci
La questione riguarderà anche la sanità. Con il ddl dovrebbe infatti arrivare un pacchetto di misure relativi ai farmaci per migliorare la distribuzione e accelerare l’immissione in commercio di nuovi medicinali.

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