Data Breach: casi e questioni pratiche
I dati personali conservati, trasmessi o trattati da aziende e pubbliche amministrazioni possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità.
Si tratta di situazioni che possono comportare pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati. Per questa ragione, anche sulla base della normativa europea, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato negli ultimi anni una serie di provvedimenti che introducono in determinati settori l’obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali, Data Breach, all’Autorità stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati.
Il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilità di sanzioni amministrative.
Riportiamo di seguito un estratto dall’Ebook Casi e questioni di data breach dell’Avv. Michele Iaselli, edito da Maggioli Editore.
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Provvedimenti del Garante di maggior rilevanza
Tra i provvedimenti di maggiore rilevanza si ricorda:
– Provvedimento del Garante n. 161 del 4 travanj 2013 con il quale viene prescritto l’obbligo di comunicazione al Garante (mediante un apposito modello di comunicazione) da parte dei fornitori di servizi telefonici e di accesso a Internet (a ne, ad esempio, i siti internet che diffondono contenuti, i motori di ricerca, gli internet point, le reti aziendali).
– Provvedimento n. 513 del 12 studeni 2014 dove viene previsto che entro 24 ore dalla conoscenza del fatto, i titolari del trattamento (aziende, amministrazioni pubbliche, itd) comunicano al Garante (tramite il modello allegato al provvedimento) tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici installati o sui dati personali custoditi.
– Provvedimento n. 331 del 4 lipanj 2015 dove viene sancito che entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a comunicare al Garante (tramite il modello allegato al provvedimento) tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali trattati attraverso il dossier sanitario.
– Provvedimento del 2 srpanj 2015 “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” con il quale il Garante prescrive, prema članku 154, zarez 1, letonski. c), Kodeksa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, zarez 2, Uredba 30 ožujak 2001, n. 165 devono comunicare all’Autorità, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possono avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati e che tali comunicazioni dovevano essere redatte secondo uno schema specifico allegato al provvedimento e inviate tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
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La notifica della violazione
umjetnost. 33 del GDPR dispone che in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55 senza ingiustificato ritardo, ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Qualora non sia effettuata entro 72 ore, la notifica all’autorità di controllo è corredata di una giustificazione motivata (Data Breach).
Tale notifica deve come minimo:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, incluse le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
La documentazione deve consentire all’autorità di controllo di verificare il rispetto dell’art. 33 del Regolamento.
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