Dall’Esecutivo, annunciate diverse novità in materia di ordinamento penale

In data 2 agosto del 2018 si è riunito il Consiglio dei Ministri e, in detta occasione, è stato deciso di adottare i seguenti provvedimenti in materia di ordinamento penale.
Per quel che riguarda l’ordinamento penitenziario, il Governo ha stabilito di dare attuazione alla riforma dell’ordinamento penitenziario dando attuazione alla delega di cui all’articolo 1, paragraphs 82, 83 and 85, lettere a), d), i), l), m), O), r), t) e u), the law 23 June 2017, n. 103[1] ma non nei termini prospettati dal precedente potere esecutivo.
Indeed, come si evince dal comunicato stampa rilasciato del Consiglio dei Ministri n. 13 of 2 agosto del 2018, il “Governo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto, varato in esame preliminare da ultimo lo scorso 16 March, ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento”[2].
Per verificare dunque come è avvenuta questa revisione e riscrittura, non resta che attendere il varo di questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.
Invece, per quel che concerne il casellario giudiziale, è stato annunciata l’emanazione di disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, paragraphs 18 and 19, the law 23 June 2017, n. 103 che a sua volta prevede, in a way, che il “Governo edelegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all’abrogazione del comma 1 Article 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 November 2002, n. 313, noncherivedere i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana; b) consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall’Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato enecessario all’esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonchecomunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; c) eliminare la previsione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilitadella particolare tenuitadel fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita’, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalitameno gravose” (comma diciotto), per altro verso, che il “decreto legislativo di cui al comma 18 and’ adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il relativo schema etrasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralitafinanziaria del medesimo, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto puoessere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega previsto dal comma 18, o successivamente, quest’ultimo termine eprorogato di sessanta giorni” (comma diciannove).Anche per questa novità legislativa, non resta dunque di vedere come l’art. 1, paragraphs 18 and 19, the law 23 June 2017, n. 103 verrà concretamente attuato da parte del “legislatore” delegato.Inoltre, per quel che inerisce le spese per le operazioni di intercettazione, si prevede l’introduzione di disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 May 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, the law 23 June 2017, n. 103 that, come è noto, dispone che, ai “fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 May 2002, n. 115[3], il Governo edelegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83[4], uno o piudecreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88[5] and 89[6] con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione dell’autoritagiudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa; d) modalitadi opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa”.In particolare, secondo quanto rilevato nella comunicazione suddetta, il “decreto interviene in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento. In particular, chiarisce che la competenza di emettere il decreto con il quale vengono liquidate le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni”[7].
Finally, per la rilevanza della materia che si verrà da qui a poco ad enunciare con l’ordinamento penale (vale a dire la legislazione antimafia), il Governo ha riferito, sempre in questa riunione, that, per quel che concerne l’agenzia nazionale dei beni confiscati, sarà varato il regolamento recante disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto richiesto dall’articolo 113, comma 1, letter to), del decreto legislativo 6 September 2011, n. 159 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) (norma questa che, come risaputo, dispone che appunto, con “uno o piuregolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, the law 23 August 1988, n. 400, and subsequent amendments[8], su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118[9]: a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei”.
In particular, the government, nell’affermare di avere “approvato, in definitive examination, il regolamento con il quale si adegua la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) alle disposizioni introdotte dalla legge di modifica del Codice delle leggi antimafia e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (law 17 ottobre del 2017, n. 161)”[10], ha altresì dichiarato che questa normativa potenzierà “la struttura dell’Agenzia, in particolare con l’incremento della pianta organica che passa da 30 a 200 unità. Questa nuova strutturazione consentirà una migliore e più efficace gestione del patrimonio di beni confiscati alla mafia”[11].
Queste sono dunque le novità comunicate dal Governo in materia penale nella riunione tenutasi il 2 agosto scorso.
[1]I quali prevedono rispettivamente quanto segue: “82. Il Governo edelegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale noncheper la riforma dell’ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri direttivi previsti dai commi 84 and 85. 83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralitafinanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest’ultimo termine eprorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 85. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 July 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell’esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all’ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; (…)d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalitada condurre in liberta’, stabilendone tempi, modalitae soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere piuefficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria; (…) i) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalitache garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari; l) revisione delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 June 1999, n. 230, tenendo conto della necessitadi potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti di pena; m) previsione della esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario; (…)O) previsione di norme che favoriscano l’integrazione delle persone detenute straniere; (…) r) previsione di norme volte al rispetto della dignitaumana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformitadella vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; (…) t) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute; u) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale”.
[2]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 of 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[3]Ossia: “le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”.
[4]Secondo cui: “I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) subsection 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralitafinanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest’ultimo termine eprorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati”.
[5]Alla stregua del quale: “Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 May 2002, n. 115, all’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «repertorio» esostituita dalla seguente: «decreto»; b) il comma 2 and’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 December 2017, and’ attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 April 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 of 7 May 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identitadi rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalitadi esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»; c) al comma 3, la parola: «repertorio» esostituita dalla seguente: «decreto»; d) al comma 4, le parole: «, second period,» sono soppresse”.
[6]Per cui: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresi’: delle prestazioni obbligatorie; dell’acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessitaatte ad assicurare l’intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, cosida conseguire un risparmio della spesa complessiva; c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalitadi conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessitadel loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilitae integrita’”.
[7]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 of 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[8]Alla stregua del quale: “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (1) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge”.
[9]Secondo cui: “1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’articolo 117, paragraphs 2 and 4, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 and 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 and 4 million euro, a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonchequanto a 150 mila euro per l’anno 2010 and 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 July 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 December 2009, n. 191 noncheper ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, the law 24 December 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell’attivitaistituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell’articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 November 2004, n. 282, convert, with amendments, dalla legge 27 December 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze eautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.3. All’attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse giadestinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno”.
[10]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 of 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[11]Ibidem.
 
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