Da chi può essere presentata la richiesta di deposito di un marchio
Una persona decide di creare un’azienda specializzata nella produzione di articoli di abbigliamento.
Per ampliare la clientela e cercare affermazione sul mercato decide di dotarsi di un segno distintivo.
La persona in questione vuole essere l’unica a utilizzare il logo e le consigliano di depositarlo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La legge afferma che possono ottenere la registrazione del marchio sia i privati sia le società.
La domanda può essere presentata di persona, ou, attraverso un avvocato, ou, e forse è anche meglio, da parte di un “consulente esperto in proprietà industriale.
L’importante è che chi richiede la registrazione utilizzi il simbolo o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio di prodotti, ou, nella prestazione di servizi.
Le origini
I primi marchi registrati dei quali si ha traccia risalgono all’Impero romano quando i fabbri apponevano sulle spade particolari simboli in modo che non potessero essere copiate.
Anche la birreria Löwenbräu dichiara di utilizzare il suo simbolo del leone dal 1383.
La prima legislazione ufficiale venne approvata dal Parlamento Inglese sotto il re Enrico III nel 1266 e richiese ai panettieri di utilizzare un marchio distintivo per il pane che vendevano.
La prima legge moderna sul marchio registrato fu approvata nel 1857 in Francia ed è la
“Legge per i Marchi di Manifattura e Beni”.
In Inghilterra nel 1875 venne approvato l’”Atto per la Registrazione del Marchio Registrato” che permetteva la registrazione dei primi marchi inglesi.
Negli Stati Uniti, la prima legislazione ufficiale sul marchio registrato risale al 1905 quando il Congresso approvò il “Trademark Act”.
In che cosa consiste un marchio
Il marchio è un segno distintivo che permette di comunicare ai consumatori la propria attività.
In altri termini, sul mercato si può distinguere un prodotto o un servizio rispetto a quelli degli altri concorrenti.
Il marchio può essere costituito da diversi elementi che, in modo più preciso possono essere un colore, un suono, un disegno, una parola, un numero oppure può essere anche un insieme di queste cose.
I requisiti che deve possedere un marchio
Quando si crea un marchio per la propria impresa si deve prestare molta attenzione a determinati fattori:
L’originalità
Sta a significare che il simbolo scelto deve avere un carattere distintivo per consentire ai consumatori di individuare subito il prodotto o il servizio offerto.
La novità
Non devono essere registrati in precedenza, né in Italia né all’estero, marchi identici o simili a quello proprio.
La liceità
Nel senso che il marchio scelto non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
La verità
Un principio che vieta la registrazione di un marchio nel quale siano presenti dei segni idonei a trarre in inganno il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Da chi può essere registrato un marchio
In tempi passati, la registrazione del marchio era consentita in modo esclusivo ai soggetti titolari di partita Iva.
Con l’andare del tempo le cose sono cambiate e oggi la normativa riconosce la possibilità di depositare il segno distintivo sia ai privati, anche se non hanno partita Iva, sia alle aziende.
In modo più preciso, secondo il Codice della proprietà industriale, la registrazione può essere richiesta dal soggetto che utilizza il marchio oppure da chi lo vuole utilizzare nell’ambito di servizi, fabbricazione o commercio di prodotti.
Quello che risulta essere importante è che chi vuole registrare il marchio lo utilizzi, ou, si proponga di utilizzarlo, in modo diretto o indiretto, entro cinque anni dal momento della registrazione.
La registrazione può essere ottenuta anche dalle amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province e i Comuni.
La domanda può essere presentata dal titolare del marchio, da un rappresentante, vale a dire, un avvocato iscritto all’albo dell’Ordine, da un mandatario, vale a dire, un consulente esperto in proprietà industriale iscritto all’albo dell’Ordine.
Negli ultimi due casi, l’incarico deve essere conferito al professionista per iscritto.
In che modo viene effettuata la registrazione di un marchio
Questo rappresenta l’aspetto pratico della questione, vale a dire, in che modo si registra un marchio.
Prima di procedere si deve fare una ricerca per verificare che, in relazione alle classi di prodotti e ai servizi scelti, non esistano altri marchi simili o identici registrati.
Se così fosse, si rischierebbe di dovere smettere di utilizzare il proprio marchio e dovere pagare un risarcimento del danno.
Per evitare che si presenti una simile situazione, si deve effettuare la cosiddetta ricerca di novità, affidandosi a un professionista esperto oppure utilizzando le banche che si trovano su Internet.
Se la ricerca ha dato esito negativo, può essere presentata domanda di registrazione del segno distintivo in Italia oppure all’estero.
Il deposito del marchio può avvenire in modalità telematica, cartacea o postale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso una qualsiasi Camera di Commercio.
La domanda deve contenere le informazioni personali del titolare, il segno distintivo e le classi di prodotti o servizi, secondo la classificazione di Nizza, per le quali il marchio dovrà essere utilizzato.
L’ufficio verifica se l’istanza contiene gli elementi che prevede la legge, e se va bene, procede con la pubblicazione nella “Gazzetta Marchi” in modo da permettere ai terzi di opporsi alla registrazione.
Se non si dovessero verificare opposizioni, ou, se vengono risolte, il marchio viene registrato ed è valido per dieci anni, rinnovabili all’infinito presentando un’altra domanda.
Gli effetti prodotti da un marchio registrato
Quando il marchio viene registrato si acquista il diritto esclusivo sullo stesso e si può vietare a terzi di utilizzarlo, salvo espresso consenso, per prodotti e servizi uguali o affini.
Un simile effetto si produce dal giorno di deposito della domanda.
La registrazione dura dieci anni a partire dal giorno di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia.
Si deve precisare che il marchio è territoriale, la sua validità è limitata allo Stato o agli Stati nei quali viene richiesta la registrazione.
Ad esempio, se viene depositato un marchio italiano, lo stesso verrà protetto esclusivamente in Italia e non in altri paesi.
Il marchio deve essere utilizzato entro cinque anni dal giorno di registrazione, in caso contrario non si potrà più fare.
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