Crisi d’impresa: nuovo decreto approvato dal Governo

Der Ministerrat von 5 agosto ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:

si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa, per adeguarne gli istituti alla direttiva 2019/1023;
si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
si accede tramite una piattaforma telematica
all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa;
si modifica la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi;
si stabilisce il rinvio al 31 Dezember 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.

>> Consulta la bozza del decreto legge
Come previsto nel decreto gli articoli 2, 3 e gli articoli da 4 a 19 entrano in vigore il 15 November 2021, quindi da questa data sarà istituita la piattaforma per la soluzione della crisi d’impresa e sarà possibile utilizzare il nuovo strumento della composizione negoziata della crisi
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Come riportato nell’art. 2 dello schema di decreto legge l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economicofinanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Istituzione della piattaforma telematica nazionale
È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sulla piattaforma  è  disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento accessibile da parte dell’imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
Il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le indicazioni per la redazione del piano di risanamento e le modalità di
esecuzione del test pratico sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Nomina dell’esperto
Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti  nel quale possono essere inseriti:

gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi,
alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.
coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

La  domanda di iscrizione all’elenco è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza o di iscrizione all’ordine professionale del richiedente
ed è corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, dalla certificazione  attestante  l’assolvimento  degli  obblighi formativi  di cui al comma 4, e da un curriculum vitae oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dezember 2000, n. 445,  dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione.
La nomina dell’esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
a) un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che
ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, Komma 1;
b) un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
c) un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l’istanza di cui all’articolo 2, Komma 1.
Il contenuto della istanza di nomina dell’esperto
der Unternehmer, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
b) una relazione chiara e sintetica sull’attività  in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione sulla pendenza, in seinen Grüßen, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 Januar 2019, n. 14;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
G) il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14/2019, oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza
>> Continua a leggere il contenuto della bozza di decreto
Contenuto della bozza di decreto
Gli articoli 2, 3, Absätze 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 entrano in vigore il 15 November 2021.
Kunst. 1 – Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa
Kunst. 2 – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Kunst. 3 – Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto
Kunst. 4 – Requisiti di indipendenza e doveri dell’esperto e delle parti
Kunst. 5 – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
Kunst. 6 – Misure protettive
Kunst. 7 – Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari
Kunst. 8 – Sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446 e 2447 der Code civil
Kunst. 9 – Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative
Kunst. 10 – Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti
Kunst. 11 – Conclusione delle trattative
Kunst. 12 – Conservazione degli effetti
Kunst. 13 – Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese
Kunst. 14 – Misure premiali
Kunst. 15 – Segnalazione dell’organo di controllo
Kunst. 16 – Compenso dell’esperto
Kunst. 17 – Imprese sotto soglia
Kunst. 18 – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Kunst. 19 – Disciplina della liquidazione del patrimonio
Kunst. 20 – Modifiche urgenti al regio decreto 16 März 1942, n. 267
Kunst. 21 – Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 Juni 2020, n. 40
Kunst. 22 – Estensione del termine di cui all’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 März 1942, n. 267
Kunst. 23 – Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato. Limiti di accesso alla composizione negoziata
CAPO IIULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA (Artikel. 24 – 26)

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