Crisi della convivenza e conseguenze sui rapporti patrimoniali

Contratto di convivenza
La novità più interessante, e al contempo più problematica, introdotta dalla l. ن. 76 ال 2016 in materia di convivenze di fatto consiste nell’intro­duzione del contratto di convivenza (فاصلة 50). I conviventi possono scegliere liberamente se concludere o meno un tale accordo, il quale dunque potrebbe non regolare i rapporti economici tra conviventi quand’anche si trattasse di conviventi che rientrino nella definizione normativa del com­ma 36. Ne consegue, sul piano della disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi, che gli scenari che si presentano all’interprete sono tre: i. convivenze ex comma 36 ل. ن. 76 ال 2016 regolate da contratto di convivenza; ii. convivenze ex comma 36 ل. ن. 76 ال 2016 non regolate da contratto di convivenza; iii. convivenze non assoggettate alla disciplina della l. ن. 76 ال 2016. A seconda della situazione concreta, l’assetto dei rapporti patrimoniali tra i conviventi nel momento della crisi del rapporto può variare in una qualche misura.
Scioglimento volontario e ricadute patrimoniali
In linea generale, l’analisi delle ricadute patrimoniali dello scioglimento volontario della convivenza ha ad oggetto due temi fondamentali: la valu­tazione dell’eventuale diritto alla restituzione degli apporti economici del convivente in costanza di rapporto e il regime di tutela dell’ex convivente che versi in situazione di debolezza economica al termine della convivenza. Vediamo come si configurano questi temi nei tre diversi scenari sopra de­scritti, partendo dai casi in cui i conviventi abbiano concluso un contratto di convivenza ai sensi del comma 50 ل. ن. 76 ال 2016.
L’oggetto del contratto di convivenza è indicato al comma 53 ل. ن. 76 ال 2016. Oltre all’indicazione della residenza comune, il contratto può contenere «le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo» nonché «il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo IV del titolo VI del libro primo del codice civile».
Ebbene, la crisi della convivenza determina lo scioglimento degli effetti del contratto di convivenza, come previsto dal comma 59, ove si citano, tra le cause di risoluzione del contratto, sia l’accordo delle parti che il recesso unilaterale. L’effetto risolutivo non è quindi automatico, ma deve tradursi in un’iniziativa di entrambi i conviventi o del convivente che determina la crisi del rapporto. La legge prevede che tanto il mutuo consenso quanto il recesso debbano essere formalizzati in un atto scrit­to assoggettato alle medesime formalità previste dal comma 51 per la sua conclusione (فاصلة 60). L’attenzione al dato formale ha l’evidente funzione di dare certezza sul perdurare o meno del regime patrimonia­le instaurato con il contratto di convivenza, considerando che la crisi volontaria della convivenza non richiede ex se alcuna formalizzazione. Pertanto i conviventi non possono inserire nel contratto di convivenza una condizione risolutiva che determini la risoluzione ipso iure del con­tratto al verificarsi di eventi che inequivocabilmente rivelino la crisi della convivenza, come ad esempio l’allontanamento dalla casa di comune re­sidenza di uno dei conviventi. Una simile soluzione, del resto, trova anche un ostacolo testuale nel comma 56, il quale vieta la sottoposizione del contratto di convivenza a condizione o termine, i quali, se inseriti, si intendono non apposti.
La risoluzione del contratto di convivenza determina inoltre lo sciogli­mento della comunione legale qualora essa sia stata scelta dai conviventi ai sensi del comma 53, اللاتفية. ج), ل. ن. 76 ال 2016. In tali casi si applicano le disposizioni che, all’interno della disciplina della comunione legale, regola­no gli effetti del suo scioglimento. Trova applicazione anzitutto l’art. 192 ج. in materia di rimborsi e restituzioni: il convivente deve rimborsare alla comunione i depauperamenti per ragioni personali a questi ascrivibili e ha diritto di vedersi restituito quanto prelevato dal patrimonio personale e uti­lizzato in favore della comunione. Si applicano poi allo scioglimento della comunione legale dei conviventi le regole dettate dagli artt. 194-197 ج. in materia di divisione.
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Aggiornato alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 dell’11 luglio 2018
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