Crediti da lavoro: non opera la sospensione feriale

Crediti da lavoro: il recupero non soggiace alla sospensione feriale
La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di recupero dei crediti da lavoro dipendente, con l’ordinanza n. 3436 最后 13 二月. 特别是, i giudici di legittimità hanno affermato che non opera la sospensione feriale dei termini in relazione alle domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti del lavoratore nei confronti del proprio datore. La vicenda è approdata in Cassazione dopo il rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione al passivo, poiché tardiva.
Nel caso di specie, la società datrice era sottoposta alla procedura di amministrazione controllata, dalla cui apertura, il rapporto di lavoro con il ricorrente era cessato.
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La pronuncia di secondo grado e il giudizio di legittimità
La Corte d’Appello aveva rilevato che l’impugnazione era stata proposta tardivamente, vale a dire oltre i 60 giorni dal deposito della sentenza di primo grado, previsti dalla legge. Nel giudizio di legittimità, veniva richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite, interpellate in pendenza del procedimento de quo, le quali affermavano chebenché, ai sensi della L. 7 十月 1969, Ñ. 742, 艺术. 1, i giudizi per l’accertamento dei crediti concorsuali non si sottraggano, in via generale, alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale, la sospensione non opera in quelli in cui si controverta dell’ammissione allo stato passivo di crediti nascenti dal rapporto di lavoro, 那, pur dovendo essere trattati con il rito fallimentare, sono assoggettati al diverso regime previsto dal combinato disposto del RD. 30 一月 1941, Ñ. 12, 艺术. 92 ed la L. Ñ. 742 该 1969 CIT。, 艺术. 3, in ragione della materia che ne forma oggetto“. (卡斯. CIV。, 经济特区. un., 没有判断. 10944/2017).
因此, la regola generale è costituita dalla sospensione feriale dei termini, la quale incontra alcune eccezioni, tra cui i procedimenti aventi ad oggetto i crediti lavorativi.
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