Covid-19 e quarantena: chiarimenti sulla tutela della malattia

Facendo seguito alle indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio n. 2584 la 24 juin 2020, in merito alla gestione delle certificazioni mediche relative alle tutele previste ai commi 1, 2 e 6 article 26 del decreto-legge 17 mars 2020, n. 18, converti, avec modifications, De la loi 24 Avril 2020, n. 27, considerata l’evoluzione legislativa, nonché gli ulteriori approfondimenti svolti ai fini dell’attuazione delle disposizioni citate, anche a fronte delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono le seguenti indicazioni.
Quarantena precauzionale e smart working
Nell’attuale contesto emergenziale sono state incentivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato (lavoro agile o smart working, telelavoro, etc.) che hanno consentito di assicurare continuità nell’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre notevolmente i rischi per la trasmissione del virus SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro.
Sotto altro aspetto, si evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili, di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 article 26 du D.L. n. 18 la 2020, non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa (presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune), ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.
Conseguentemente, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, virgule 1) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, virgule 2) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, en fait, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È invece evidente che in caso di malattia conclamata (art. 26, virgule 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Quaranta per ordinanza amministrativa
Sono pervenute all’Istituto diverse richieste di chiarimento in merito al riconoscimento della tutela di cui al comma 1 article 26 nei casi di ordinanza emessa dall’autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, a motivo della necessità di contenere il diffondersi dell’epidemia. Al riguardo, sono emerse alcune perplessità derivanti dall’interpretazione letterale della norma, che individua nella certificazione di malattia il canale per la richiesta della prestazione in argomento e manifesta, nel prevedere l’obbligo di un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, la volontà del legislatore di assicurare un procedimento di natura sanitaria alla base del riconoscimento della tutela.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 14 Août 2020, n. 104, è stata prevista, all’articolo 19, un’apposita tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l’obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che siano stati impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Tale tutela stabilisce che i datori di lavoro operanti esclusivamente nelle citate regioni, possono presentare, con riferimento ai suddetti lavoratori, domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, per i periodi decorrenti dal 23 février 2020 Al 30 Avril 2020 (cf.. la circolare n. 115 la 30 Septembre 2020, paragrafo 10).
La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 article 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Quarantena all’estero
Alcuni lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero. Sur le point, dalla lettura testuale dell’articolo 26, paragraphes 1 e 3, du D.L. n. 18 la 2020, e dei diversi D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, considerato il costante riferimento ai provvedimenti dell’operatore di sanità pubblica e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL, si ritiene che l’accesso alla tutela di cui al citato comma 1 article 26 non possa che provenire sempre da un procedimento eseguito dalle preposte autorità sanitarie italiane.
Quarantena precauzionale e CIGO, CIGS, CIGD E ASSEGNO ORDINARIO
La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì dall’articolo 3, virgule 7, del D.lgs 14 Septembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il messaggio n. 1822 la 30 Avril 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i trattamenti di integrazione salariale sopra citati.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di cui ai commi 1 e 2 article 26, respectivement, alla malattia e alla degenza ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.
Volume recommandé

La responsabilità del datore negli infortuni sul lavoro
Costantino De Robbio, 2019, Editeur Maggs
Il volume tratta tutta la normativa e la recente giurisprudenza in materia di infortuni sul lavoro, affrontando la responsabilità del datore dal punto di vista sia civilistico che penalistico, nonché analizzando la normativa assicurativa e gli aspetti risarcitori.
L’opera

36,00 € 34,20 € acheter

son www.maggiolieditore.it

Devenez auteur de Diritto.it
En savoir plus!

Vous pourriez aussi être intéressé

Il buono pasto, carattere assistenziale o natura retribuiva?

di Mattia Petrianni
5 novembre 2020

Le indennita’ in favore dei lavoratori a causa dell’emergenza covid- 19

di Villani Maurizio
27 mai 2020

L’algoritmo utilizzato da Deliveroo per associare le consegne ai riders è discriminatorio.

di Luca Iadecola
27 Janvier 2021

Lavoro e previdenzaImpugnativa stragiudiziale del licenziamento

di Caterina Camposano
30 novembre 2020

The post Covid-19 e quarantena: chiarimenti sulla tutela della malattia appeared first on Diritto.it.
La source: Diritto.it