Covid-19, decreto Fiscale: torna la Cassa Integrazione

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 die 21 Oktober 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 21 Oktober 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”(unten, anche “decreto Fiscale”).
Il citato decretoentrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – contiene, Außerdem, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
Index:

Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”;
Domande di assegno ordinario;
Assegno ordinario per i datori di lavoro;
Trattamenti di Cassa integrazione in deroga.

Trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”
Il decreto-legge n. 146/2021, Artikel 11, Komma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 und 31 Dezember 2021.
Datori di lavoro destinatari
La previsione di cui al comma 1 del suddetto articolo 11, dann, si rivolge ai datori di lavoro destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 September 2015, n. 148, nonché a quelli che ricorrono alla CIGD.
Condizioni di accesso alle misure
Ai sensi del comma 3 dell’articolo 11 in commento, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal “decreto Fiscale”, i datori di lavoro sopra indicati devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’articolo 8, Komma 2, del decreto-legge 22 März 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (unten, anche “decreto Sostegni”). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
Laddove, dann, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di cui al paragrafo 1.1 accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Il comma 7 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021 stabilisce, auch, che ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola resta preclusoper la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD) – l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 des Gesetzes n. des Gesetzes. 23 Juli 1991, n. 223 e restano – altresì – sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 Februar 2020, fatte salve le particolari situazioni previste dal comma 8 del medesimo articolo 11. Resta, altresì, preclusa la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 das Gesetz 15 Juli 1966, n. 604 e sono sospese le procedure di licenziamento in corso ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge n. 604/1966, fatte salve le particolari situazioni previste dalla norma.
Durata e caratteristiche dei trattamenti di integrazione salariale
Come anticipato, i trattamenti in esame previsti dal decreto-legge n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 und 31 Dezember 2021.
Si precisa che, per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal “decreto Fiscale”, non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.
Si fa presente, altresì, dass – fino al 31 Dezember 2021 – resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato articolo 8, Komma 2, del decreto-legge n. 41/2021; resta inteso che non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato articolo 8 del “decreto Sostegni” per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del decreto-legge n. 146/2021.
Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 146/2021
Artikel 11, Komma 1, del decreto–legge n. 146/2021, stabilisce che i trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga previsti dal medesimo comma nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (vgl.. il successivo paragrafo 3), trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 Oktober 2021 (data di entrata in vigore del decreto–legge n. 146/2021).
Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), si specifica che nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 DC-to. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia.
Domande di assegno ordinario
In merito all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall’Istituto in materia.
Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all’emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (vgl.. la circolare n. 88/2020).
Si approfondisca con:
-“Redundanzfonds und Arbeitslosigkeit Coronavirus”;
-“Il funzionamento della nuova cassa integrazione 2021
Assegno ordinario per i datori di lavoro
Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti, Artikel 11, Komma 1, del decreto–legge n. 146/2021 richiama, Außerdem, Artikel 21 del decreto-legge 17 März 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; conseguentemente, possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che, alla data del 22 Oktober 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021), hanno in corso un assegno di solidarietà.
La concessione dell’assegno ordinarioche sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corsopuò riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà, a totale copertura dell’orario di lavoro.
Trattamenti di Cassa integrazione in deroga
Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura, si precisa che il “decreto Fiscale” non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).
Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, beziehungsweise, le seguenti causali:

“COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Trento”;
“COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Bolzano”.

Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro come individuati al precedente paragrafo n. 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al decreto–legge n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.
 

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