Cosa deve intendersi per “delitti commessi con violenza alla persona”

(أعلن الاستئناف غير مقبول)
(المرجعية المعيارية: سمك القد. بروك. قلم جاف., فن. 299, ج. 2-bis e c. 3)
الحقيقة
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto da un indagato avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale era stata respinta la richiesta di revoca o sostituzione ex art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. della misura della custodia in carcere in atto applicata a costui, indagato dei reati di cui agli artt. 416-bis e 629, فاصلة 2 (con riferimento all’art. 628, فاصلة 3, ن. 3), aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. قلم جاف.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Proponeva ricorso il difensore di fiducia dell’indagato e lamentava, per il tramite di cinque motivi di ricorso, quanto segue: ا) violazione dell’art. 299, فاصلة 3, سمك القد. بروك. قلم جاف. per avere il Tribunale ritenuto inammissibile l’istanza di revoca riferita alla estorsione aggravata ascritta al ricorrente (capo d4 della rubrica) in ragione della mancata notifica della stessa alla persona offesa dovendosi ritenere non dovuto siffatto incombente nei confronti della persona offesa che non ha nominato un difensore né dichiarato o eletto domicilio; ب) violazione dell’art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza degli elementi addotti a sostegno del mutato quadro cautelare con riguardo alla gravità indiziaria riferita alla contestazione associativa per non essere stato dato rilievo alla decisione assunta dalla Corte di Cassazione con riferimento alla posizione di un coindagato (con la quale era stata esclusa la sussistenza della ‘ndrina P.-C. della quale sarebbe stato intraneo il ricorrente) e per aver travisato le dichiarazioni di un collaborante dalle quali sarebbe emersa l’estraneità del ricorrente all’organigramma della detta associazione; ج) violazione dell’art. 292, فاصلة 2, lettera c) e c bis), سمك القد. بروك. قلم جاف., per aver ritenuto immutato il quadro indiziario e cautelare senza motivare autonomamente rispetto alla decisione impugnata, dando conto dei rilievi difensivi sollevati avverso la decisione del G.I.P.; 4) violazione dell’art. 416-bis.1 per la ritenuta sussistenza dell’aggravante riferita alla estorsione descritta al capo d4) della rubrica; 5) violazione degli artt. 273, 274, 192, secondo e terzo comma, سمك القد. بروك. قلم جاف. nonchè vizio di motivazione quanto in punto di perdurante sussistenza delle esigenze cautelari utili a giustificare la misura applicata.

Volume consigliato

Compendio di Diritto Penale
Fabio Piccioni, 2021, Maggioli Editore
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle

22,00 € 20,90 €
Acquista

su www.maggiolieditore.it –>
Guarda il prezzo su Amazon

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Quanto al primo motivo di ricorso, si rilevava prima di tutto come non si negasse il fatto che sul tema prospettato si era formato un contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare, veniva fatto presente come non fosse in contestazione, nella specie, l’aspetto afferente la riferibilità, al caso di specie (una estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-إلى 1), dei presidi di garanzia, riservati alla persona offesa nei reati commessi con violenza alla persona, innestati nel disposto dell’art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. dal 4ecreto Legge n. 93 ال 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 113 ال 2013, e ciò del resto in linea con l’ormai prevalente orientamento nomofilattico sul tema in forza del quale la nozione didelitti commessi con violenza alla personadi cui all’art. 299, فاصلة 2 -bis e comma 3, سمك القد. بروك. قلم جاف., include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato (Sez. 6, ن. 27601 ال 22/03/2019; Sez. 2, ن. 4921 ال 19/01/2021).
A fronte di ciò, si notava invece come il contrasto interpretativo riguardasse, piuttosto, la lettura da dare al terzo comma dell’art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. nella parte in cui impone la preventiva notifica, alla persona offesa nei reati connotati da violenza personale, della richiesta di revoca, modifica o sostituzione della misura in atto applicata, con precipuo riguardo al perimetro di estensione di siffatto obbligo in quanto, secondo alcuni arresti della Cassazione (Sez. 1, ن. 5552 ال 17/01/2020; Sez. 1, ن. 1460 ال 24/11/20) laddove la persona non abbia provveduto a nominare un difensore, a eleggere o dichiarare domicilio, la stessa nonmeriterebbeil contraddittorio preventivo previsto dalla norma in questione.
Ad avviso di altri e, per il vero, più numerosi precedenti (Sez. 3, ن. 31191 ال 21/07/2020; Sez. 2, ن. 12377 ال 10/02/21; Sez. 6, ن. 8691 ال 14/11/2017), il riferimento al domicilio eletto o dichiarato attiene alle modalità di esecuzione della notifica e non incide sull’obbligo gravante sul soggetto che propone l’istanza ex art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف.: in altre parole, se la persona offesa ha nominato un difensore, la notifica va effettuata al predetto anche ai sensi dell’art. 33 disp. att. سمك القد. بروك. قلم جاف.; diversamente, va notificata alla persona offesa nel luogo ricavabile dagli atti e dunque nel domicilio eletto o dichiarato, se a tanto si è provveduto.
Nel caso in questione, tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, l’accennato conflitto interpretativo finisce tuttavia per non assumere rilievo in quanto, quale che fosse la soluzione da privilegiare, il motivo di doglianza rimaneva comunque inammissibile.
Ciò posto, veniva altresì evidenziato come la difesa avesse contestato la valutazione di inammissibilità delle doglianze spese, con l’appello, in relazione all’estorsione di cui al capo d4) della rubrica, per l’appunto argomentata dal Tribunale facendo leva sulla mancata notifica della richiesta di cui all’art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. alla persona offesa che il ricorrente sosteneva nel caso non dovuta, accedendo alla prima delle due opzioni interpretative sopra riassunte, ma, pur prendendosi atto di siffatta doglianza, per gli Ermellini, anche a voler privilegiare la soluzione interpretativa suggerita dal ricorrente, tanto presupponeva, a monte, la dimostrazione che nella specie la persona offesa non aveva nominato un difensore o comunque eletto o dichiarato domicilio, così da legittimare l’indagato a omettere il relativo incombente, diversamente imposto a pena di inammissibilità dato che, a fronte della rilevata inammissibilità, gravava sulla parte chiamata a superare tale, asserita, erronea, valutazione pregiudiziale, l’onere di offrire la prova del presupposto in fatto che, alla luce della citata interpretazione del dato normativo di riferimento, ne avrebbe legittimato l’esonero dall’obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio necessario con la persona offesa: aspetto questo che il ricorso, per la Suprema Corte, dava inammissibilmente per scontato quando, per contro, esso costituiva il passaggio logico giuridico imprescindibile per poter utilmente raccordare il rilievo articolato in questa sede alla ipotesi interpretativa ritenuta, dalla difesa, più coerente al dato normativo di riferimento.
Da qui la inammissibilità del primo motivo di ricorso che portava con sé anche quella inerente il quarto profilo di censura addotta dalla difesa la cui disamina nel merito risultava essere stata assorbita dalla conferma della decisione pregiudiziale contrastata con la prima doglianza.
Quanto agli ulteriori motivi, essi venivano reputati parimenti tutti infondati.
Quello addotto per terzo, la cui disamina veniva anteposta per la connotazione generale che lo caratterizzava, esso era considerato inammissibile sotto diversi versanti.
Per un verso, tale doglianza era, per la Corte di legittimità, manifestamente infondata avendo il Tribunale risposto ai motivi di appello, scrutinando e superando le ragioni di novità addotte dal ricorrente rispetto al quadro indiziario e cautelare riferibile alla posizione del coindagato coperto dal giudicato cautelare a seguito della reiezione del ricorso di legittimità dallo stesso proposto avverso il provvedimento di riesame dell’ordinanza genetica applicata nei suoi confronti.
Per altro verso, il detto motivo era stimato aspecifico rispetto a siffatte argomentazioni riguardo alle quali il ricorso, sempre per i giudici di piazza Cavour, difettava di un puntuale e mirato confronto critico.
Medesima sorte processuale riceveva il secondo motivo di censura reputato privo di critiche dirette alle valutazioni spese dal Tribunale nel negare rilievo e decisività alla statuizione della stessa Corte di Cassazione, impropriamente evocata con l’istanza di revoca, incapace di incidere sul quadro indiziario già consolidato in termini di giudicato cautelare quanto alla partecipazione associativa ascritta al ricorrente.
In ordine, poi, al rilievo da assegnare alle dichiarazioni del collaborante summenzionato, ne veniva comunque rilevata l’indifferenza per la inammissibilità della relativa deduzione, rilevabile d’ufficio in sede di legittimità ordinaria, atteso che il gravame ex art. 310 سمك القد. بروك. قلم جاف. ha un perimetro devolutivo irretrattabilmente definito dal contenuto della istanza di revoca, modifica o sostituzione esitata dal Giudice delle indagini preliminari: istanza che a tali propalazioni non faceva alcun riferimento così che le stesse non andavano neppure scrutinate nel merito.
Il quinto motivo di impugnazione e le doglianze esposte con i motivi nuovi erano valutati altrettanto inammissibili poiché il Tribunale aveva chiarito che la definizione della posizione cautelare di uno dei coindagati non produce di per sé alcun rilievo su quelle degli altri con particolare riguardo alla ipotesi del rischio di recidiva, la cui valutazione resta per forza di cose improntata ad una serie di autonome indicazioni, imprescindibilmente connesse alla singola situazione oggetto di scrutinio e da qui la coerente conclusione della rilevata indifferenza della sentenza di legittimità resa in relazione ad altro coindagato, quanto alla perduranza del rischio da neutralizzare riferibile al ricorrente nonché la manifesta inconferenza della richiesta di modifica della misura a fronte della immutata sussistenza delle esigenze riscontrate in origine e della conseguente vincolatività della presunzione di legge legata, in punto di esclusiva adeguatezza della misura, all’ipotesi di reato ascritta al ricorrente al capo a) della rubrica.
Valutazioni queste immuni da errori in diritto che la difesa, per la Cassazione, trascurava integralmente di contrastare con conseguente inammissibilità dei rilievi articolati in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari (peraltro rivendicata anche sotto il versante della distanza dei fatti a giudizio, a tacer d’altro non evocata in precedenza) nonché della doglianza svolta in ordine alla adeguatezza della misura, aspetto travolto dalla citata presunzione assoluta, una volta rimasto insuperato il giudizio sulla persistenza del rischio da neutralizzare.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa deve intendersi per “delitti commessi con violenza alla personain relazione a quanto previsto dall’art. 299, فاصلة 2 -bis e comma 3, سمك القد. بروك. قلم جاف..
في الحقيقة, in tale pronuncia, citandosi precedenti conformi, si afferma che la nozione didelitti commessi con violenza alla personadi cui all’art. 299, فاصلة 2 -bis e comma 3, سمك القد. بروك. قلم جاف., include tutti quei delitti, consumati o tentati, che si sono manifestati in concreto con atti di violenza fisica, ovvero morale o psicologica, in danno della vittima del reato.
Di conseguenza, tale sentenza deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare, in relazione a quanto sancito dall’art. 299, ج. 2-bis e c. 3, c.p.p., se ricorrano o meno siffatti delitti.
Ciò posto, in questo provvedimento, si richiama inoltre, senza entrare nel merito della questione (ritenendosi la questione proposta dal ricorrente inammissibile), la sussistenza di un contrasto ermeneutico in ordine alla lettura da doversi dare al terzo comma dell’art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. nella parte in cui impone la preventiva notifica, alla persona offesa nei reati connotati da violenza personale, della richiesta di revoca, modifica o sostituzione della misura in atto applicata.
في الحقيقة, secondo un orientamento nomofilattico, laddove la persona non abbia provveduto a nominare un difensore, a eleggere o dichiarare domicilio, la stessa nonmeriterebbeil contraddittorio preventivo previsto dalla norma in questione mentre, secondo un differente indirizzo interpretativo, sempre sostenuto dai giudici di legittimità ordinaria, il riferimento al domicilio eletto o dichiarato attiene alle modalità di esecuzione della notifica e non incide sull’obbligo gravante sul soggetto che propone l’istanza ex art. 299 سمك القد. بروك. قلم جاف. in guisa tale che, se la persona offesa ha nominato un difensore, la notifica va effettuata al predetto anche ai sensi dell’art. 33 disp. att. سمك القد. بروك. قلم جاف.; diversamente, va notificata alla persona offesa nel luogo ricavabile dagli atti e dunque nel domicilio eletto o dichiarato, se a tanto si è provveduto.
Orbene, sarebbe auspicabile che su tale questione intervenissero le Sezioni Unite per dirimere tale contrasto giurisprudenziale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su quale significato deve essere dato ai “delitti commessi con violenza alla personain relazione a quanto previsto dall’art. 299, فاصلة 2 -bis e comma 3, سمك القد. بروك. قلم جاف., non può che essere positivo.
Volume consigliato

Compendio di Diritto Penale
Fabio Piccioni, 2021, Maggioli Editore
Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle

22,00 € 20,90 €
Acquista

su www.maggiolieditore.it –>
Guarda il prezzo su Amazon


 

Diventa autore di Diritto.it
Scopri di più!

Ti potrebbe interessare anche

فن. 384, ج. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
24 مارس 2021

Per la configurabilità del delitto di autoriciclaggio è necessario che la condotta sia idonea ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni

di Di Tullio D’Elisiis Antonio
4 تشرين الثاني 2019

Il dolo: studio delle manifestazioni cliniche ex.art.43 c.p. alla luce dei nuovi postulati della semeiotica penalistica

di Cristiano Tripodi
28 أبريل 2021

Una nuova categoria di diffamatori: gli odiatori del web!

di Maria Angela Pricoco
5 ديسمبر 2020

The post Cosa deve intendersi per “delitti commessi con violenza alla personaappeared first on Diritto.it.
مصدر: Diritto.it