Cosa accade se le circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti?

Cosa accade se le circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. e con una circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto
Indice:

الحقيقة
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione
La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite sul quesito proposto
Conclusioni

الحقيقة
La Corte di Appello di Milano confermava una decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, gli imputati venivano condannati per il reato di concorso in furto in abitazione aggravato, ex artt. 110, 624-إلى, 625 ن. 2, 4 البريد 5, 61 ن. 5 سمك القد. قلم جاف..
In particolare, uno di questi imputati, dopo essersi introdotta con l’inganno all’interno dell’abitazione di una persona anziana, fingendosi una impiegata della banca incaricata di verificare il numero seriale delle banconote detenute, in procinto di essere dichiarate fuori corso legale e convincendo in tale modo la persona offesa a mostrarle il denaro contenuto in cassaforte, si impossessava di una busta di banconote ivi custodita, sostituendola con un’altra contenente schedine del lotto, con le aggravanti di avere commesso il fatto con destrezza, con l’uso di un mezzo fraudolento, in tre persone e dell’avere profittato dell’età avanzata della persona offesa (circostanza tale da ostacolare la privata difesa); reato commesso in concorso con gli altri due imputati che avevano, tra l’altro, svolto il ruolo dipaloed atteso la complice all’esterno del palazzo per assicurarle la fuga.
Ciò posto, il Tribunale di Milano riconosceva le circostanze attenuanti generiche ad uno degli imputati, anche in ragione della sua incensuratezza, sia agli altri, per il loro corretto comportamento processuale ed in considerazione del risarcimento dei danni materiali e morali patiti dalla vittima, effettuato prima del giudizio; le circostanze attenuanti venivano dichiarate equivalenti alla circostanza aggravante della recidiva qualificata ex art. فن. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. fermo restando che il computo della pena veniva effettuato partendo dalla pena base per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624-bis e 625 سمك القد. قلم جاف., in guisa tale che la pena veniva determinata in anni tre, mesi uno e giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa per uno di questi accusati, البريد, anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per un degli altri due ed anni due di reclusione ed euro 540,00 di multa per il terzo accusato, con il beneficio per quest’ultimo della sospensione condizionale della pena.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato era proposto ricorso per Cassazione da parte dei difensori di taluni degli imputati.
In particolare, uno di essi deduceva i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione del provvedimento o comunque motivazione apparente, in relazione all’art. 606, فاصلة 1, اللاتفية. البريد), سمك القد. بروك. قلم جاف., per mancata risposta alle argomentazioni mosse con il secondo motivo di appello rubricato: «erroneo bilanciamento e/o erronea applicazione delle riconosciute attenuanti generiche con le contestate ritenute circostanze aggravanti ad effetto speciale» e «in ogni caso, violazione dell’articolo 624-bis, ultimo comma, سمك القد. pen.»; 2) erronea applicazione del disposto degli artt. 62-إلى, 69, 99, quarto comma, 624-إلى, quarto comma e 625 سمك القد. قلم جاف..
A sua volta il difensore di uno degli altri restanti due imputati adduceva le susseguenti doglianze: أنا) nullità della sentenza per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in particolare degli artt. 178, فاصلة 2, اللاتفية. ج) البريد 179, فاصلة 1, سمك القد. بروك. قلم جاف., per assenza del difensore dell’imputato all’udienza di appello; في حالة انهيار سقف العمارات) erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione del fatto-reato come ipotesi di truffa; III) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 سمك القد. قلم جاف..
Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione
Con apposita nota, il Coordinatore dell’Ufficio spoglio della Quinta Sezione penale segnalava al Presidente Aggiunto, per l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 610 فاصلة 2, سمك القد. بروك. قلم جاف., la trattazione dei ricorsi in ragione del contrasto interpretativo oggetto di uno dei motivi di ricorso proposti relativo alla possibilità che le circostanze attenuanti, riconosciute in bilanciamento equivalenti con le circostanze aggravanti non privilegiate, producano in ogni caso l’effetto di attenuazione della pena, calcolata tenendo conto dell’aggravamento conseguente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti privilegiate, sottratte a bilanciamento ex art. 69 سمك القد. قلم جاف..
Nel provvedimento appena menzionato, si esponevano sinteticamente gli orientamenti giurisprudenziali in contrasto.
Un primo indirizzo esegetico, espresso da Sez. 5, ن. 47519 ال 17/09/2018, al quale la sentenza impugnata e le deduzioni della difesa del ricorrente facevano esplicito richiamo, ha affermato il principio di diritto, così massimato: «in tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti, soggette a giudizio di comparazione, concorrano con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui agli art. 624-إلى, terzo comma e 625 سمك القد. قلم جاف. (esclusa dal giudizio di bilanciamento), deve essere previamente effettuato il giudizio di comparazione ex art. 69 سمك القد. قلم جاف. e nel caso in cui risultino prevalenti una o più circostanze ad effetto speciale torna applicabile, anche quanto alla aggravanteprivilegiatadi cui agli art. 624-إلى, terzo comma e 625 سمك القد. قلم جاف., il regime del cumulo giuridico di cui all’art. 63, quarto comma, سمك القد. pen.».
Nella citata decisione è osservato, in particolare, أن, nella ipotesi di concorso tra aggravante privilegiata ed ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, occorre procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. tra circostanze «bilanciabili e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo dettate per l’aggravante privilegiata» ritenendosi al contempo che non sia consentito prescindere dalla comparazione tra circostanze disomogenee suscettibili di bilanciamento, perché, diversamente, «si perverrebbe al risultato incongruo per cui la sola presenza di una circostanzaprivilegiatadeterminerebbe una estensione del regime diprivilegioa tutte le altre circostanze coesistenti, sottraendole al bilanciamento.»
Oltre a ciò, l’orientamento de quo ha altresì ravvisato una identità di ratio rispetto al caso di concorso eterogeneo nel quale sia coinvolta una circostanza attenuanteprivilegiatarichiamandosi la soluzione espressa dalle Sezioni Unite (Sez. ش, ن. 10713 ال 25/02/2010) con riferimento alla cosiddetta attenuante delladissociazione attuosa” (فن. 8 del d.l. 13 مايو 1991 ن. 152, يحولها القانون 12 تموز 1991 ن. 203) avendo costoro hanno affermato che, in caso di riconoscimento di tale attenuante ad effetto speciale, ove ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti soggette al giudizio di comparazione, nella determinazione della pena il giudizio di bilanciamento deve sempre precedere l’applicazione della attenuante privilegiata, tenuto conto altresì del fatto che tale opzione ermeneutica, in adesione ai principi già espressi da Sez. U n. 38518 ال 27/11/2014, ha affermato che «l’applicazione di criteri di bilanciamento degli elementi circostanziali del reato ex art. 69 سمك القد. قلم جاف. è pregiudiziale rispetto alla regola di cui all’art. 63, quarto comma, سمك القد. pen.» e, ول, in caso di concorso tra circostanze disomogenee, l’eventuale riconoscimento di una circostanza attenuante, ove valutata nel giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza rispetto ad una o più circostanze aggravanti non privilegiate, non può comportare alcuna diminuzione della pena determinata tenendo conto dell’aggravante privilegiata.
Precisato ciò, l’Ufficio Spoglio remittente ha oltre tutto osservato che, tra i possibili esiti della comparazione, quello che presenta maggiore criticità, è rappresentato proprio dal giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante e una o più circostanze aggravanti non privilegiate, con la conseguente neutralizzazione degli effetti sulla determinazione della pena, nel cui computo non si può prescindere dalla contemporanea sussistenza di una aggravante privilegiata.
Detto questo, veniva fatto presente che, invece, un opposto e più recente orientamentomaturato successivamente alla proposizione del ricorsoespresso da Sez. 5, ن. 19083 ال 26/02/2020, sempre in tema di furto in abitazione ex art. 624-bis cod. قلم جاف., si è posto in consapevole dissenso con il precedente, essendo stata in tale ultima decisione prospettata una diversa soluzione, preservando l’incidenza degli effetti dell’applicazione delle eventuali circostanze attenuanti riconosciuteanche ove assorbite nel giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti non privilegiatesulla pena determinata in via autonoma per effetto della concorrente circostanza aggravante privilegiata (di cui agli artt. 624-إلى, terzo comma e 625 سمك القد. قلم جاف.), sottratta al preliminare giudizio di comparazione; in altri termini, alla stregua di tale orientamento nomofilattico, il riconoscimento di un’eventuale circostanza attenuante, posta in bilanciamento con una o più circostanze aggravanti non privilegiate, comporterà comunquetranne che sia ritenuta minusvalenteuna diminuzione della pena autonomamente determinata in forza della aggravante privilegiata, esclusa per legge dalla comparazione.
La soluzione proposta da Sez. 5, ن. 19083/2020, rilevavano le Sezioni Unite, è fondata su una interpretazione costituzionalmente orientata della norma introduttiva delprivilegioche disarticola il carattere unitario del giudizio di bilanciamento, assegnando valore preminente alle autonome regole che governano il concorso delle circostanze aggravanti speciali con altre circostanze di segno opposto, strumentali alla determinazione del disvalore complessivo dell’azione delittuosa, allo «scopo di quantificare la pena nel modo più aderente al caso concreto».
Pertanto, in virtù di tale costrutto giuridico, sono stati in tal modo circoscritti gli effetti del giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti non assistite dalprivilegiocosì da consentire poi alle attenuanti, in caso di giudizio di equivalenza, di «incidere sulla commisurazione della pena determinata in riferimento all’aggravante privilegiataa maggior ragione quando tale esito sia normativamente imposto, come nel caso previsto dal quarto comma dell’art. 69 سمك القد. pen.», rilevandosi al contempo che, in ossequio alla deroga normativamente imposta all’unitarietà del giudizio di bilanciamento ed alla necessità di far riferimento alla disciplina normativa prevista per l’aggravanteblindatanel rapporto con le attenuanti riconosciute, «l’art. 624-bis comma 4 سمك القد. قلم جاف. per l’appunto prevede che sulla pena determinata ai sensi del terzo comma dello stesso articolo debba essere applicata la diminuzione relativa a queste ultime».
Di conseguenza, in ragione di siffatto contrasto, il Presidente Aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite penali.
La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, mediante il deposito di articolate note d’udienza, argomentava circa la correttezza del computo effettuato dai giudici di merito dovendosi escludere che le circostanze attenuanti, riconosciute in giudizio di equivalenza con circostanze aggravanti non privilegiate, possano produrre un ulteriore effetto di attenuazione della pena come risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate.
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite sul quesito proposto
Prima di entrare nel merito della questione, le Sezioni Unite procedevano ad una loro delimitazione nei seguenti termini: “Se le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate”.
Premesso ciò, una volta fatto presente che il problema, da doversi trattare, era quello di stabilire se, una volta che siano riconosciute le circostanze attenuanti, queste debbano in concreto operare, incidendo sulla pena del reato aggravato da una circostanza aggravante privilegiata, anche nel caso in cui vi siano circostanze aggravanti non ugualmente privilegiate, cioè aggravanti destinate ad essere sottoposte al bilanciamento ex art. 69 سمك القد. قلم جاف. con le attenuanti, gli Ermellini rilevavano che la norma, che doveva essere presa in considerazione per la soluzione della questione, è, innanzitutto la disposizione di cui all’art. 624-إلى, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., introdotta dalla legge 23 يونيو 2017, ن. 103, che regola il funzionamento della circostanza aggravante privilegiata, stabilendo che, in caso di furto in abitazione (e furto con strappo) aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 سمك القد. قلم جاف, le attenuanti (salvo che si tratti delle attenuanti di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. قلم جاف.) si computano, in assenza di altre aggravanti, solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.
Di conseguenza, i giudici di piazza Cavour notavano che la circostanza aggravante prevista nell’art. 624-bis cod. قلم جاف. va inclusa nella categoria delle circostanze aggravanti privilegiate, ossia a c.d. blindatura forte dato che non può essere individuata una categoria unitaria di circostanze privilegiate, dal momento che le stesse sono poste a tutela di beni giuridici differenti, sia pure considerati primari, rientrando, في الواقع, tra le circostanze privilegiate, quelle previste in tema di terrorismo (فن. 1, terzo comma, d.l. 15 ديسمبر 1979, ن. 625, يحولها القانون 6 فبراير 1980, ن. 15, فن. 280, quinto comma cod. قلم جاف. البريد, دال 2003, فن. 280-إلى, quinto comma, سمك القد. قلم جاف.), di falsità finalizzate all’indebito conseguimento di contributi statali disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Irpinia (فن. 15-quater, d.l. 26 تشرين الثاني 1980, ن. 776 يحولها القانون 22 ديسمبر 1980 n.874), di reati di stampo mafioso (فن. 7, d.l. 13 مايو 1991, ن. 152, يحولها القانون 12 تموز 1991, ن. 203, ora art. 416-bis.1 cod. قلم جاف.), di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (فن. 291-الثلاثاء, terzo comma, d.P.R. 23 يناير 1973, n.43, ove però il regime di privilegio è limitato al caso di concorso tra le aggravanti di cui alla lettera a del secondo comma della medesima disposizione e le circostanze attenuanti generiche), così come, alla medesima categoria, è riconducibile l’aggravante prevista dall’art. 7, d.l. 31 ديسمبر 1991, ن. 419, يحولها القانون 8 فبراير 1992, ن. 172, in relazione ai delitti elencati nell’art. 275, فاصلة 3, سمك القد. بروك. قلم جاف., nel caso in cui il determinatore sia stato il genitore che esercita la potestà genitoriale o il fratello o la sorella.
Oltre a ciò, veniva fatto altresì presente che, se nel 1993 il legislatore ha accordato il particolareprivilegionel giudizio di bilanciamento anche alla circostanza aggravante della discriminazione razziale (فن. 3, d.l. 26 أبريل 1993, ن. 112, يحولها القانون 25 يونيو 1993, ن. 205, ora art. 604-ter cod. قلم جاف.), في 2002 sono stateblindateanche le circostanze aggravanti del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (فن. 12, comma 3-quater, d.lgs. 25 تموز 1998, ن. 286) البريد, successivamente, quelle relative ai reati di riduzione in schiavitù, di tratta e di prostituzione e pornografia minorile (فن. 600-sexies cod. قلم جاف., ora 602-ter, decimo comma, سمك القد. قلم جاف.), ai reati transnazionali (فن. 4, القانون 16 مارس 2006, n.146, ora art. 61-إلى, سمك القد. قلم جاف.), alla recidiva reiterata (فن. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف.), ai reati di omicidio e lesioni colpose causate da chi in versa in uno stato di ebbrezza alcolica in violazione della normativa del Codice della strada (فن. 590-quater, سمك القد. قلم جاف.) e all’illecito utilizzo delle tecniche di sperimentazione sugli embrioni (فن. 13, القانون 19 فبراير 2004, ن. 40), fermo restando che il catalogo delle circostanze aggravanti dotate diprivilegio“, del cui regime edittale viene garantita ex lege l’applicazione nel confronto con concorrenti circostanze di segno opposto, è stato successivamente ampliato in modo significativo per effetto della legge 15 تموز 2009, ن. 94, recantedisposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che le ha previste per i reati posti a tutela del patrimonio, in relazione a condotte aggressive particolarmente violente o insidiose, come nel caso delle ipotesi aggravate di rapina od estorsione, oppure nuovamente in tema di sicurezza stradale con riferimento a condotte di guida particolarmente pericolose per l’incolumità altrui (مقالات. 186, comma 2-sexies e 187, comma 1-quater, d.lgs. 30 أبريل 1992, ن. 295).
Chiarito ciò, la Suprema Corte evidenziava, inoltre, على جانب واحد, أن, nella tipizzazione di una circostanza aggravanteprivilegiata“, il legislatore enuncia il divieto di prevalenza e di equivalenza delle concorrenti circostanze attenuanti e dispone che «le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta Aggravante», dizione utilizzata anche nell’art. 624-إلى, ultimo comma, سمك القد. قلم جاف., applicato nel caso qui all’esame, آخر, che la formula normativa recepisce le indicazioni dettate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 38 ال 1985 e n. 194 ال 1985, sentenze che hanno escluso la illegittimità costituzionale di un’aggravanteprivilegiata” (nel primo caso, quella della finalità di terrorismo che l’art. 1, terzo comma, d.l. 15 ديسمبر 1979, ن. 625, يحولها القانون 6 فبراير 1980, ن. 15 ha stabilito non sia bilanciabile con circostanze eterogenee; nel secondo quella prevista dall’art. 280, ultimo comma, سمك القد. قلم جاف.), ritenendo che anche rispetto ad essa le circostanze attenuanti possono operare, non in virtù del bilanciamento — vietato a favore delle attenuantima in virtù del disposto dell’art. 63, terzo comma, سمك القد. قلم جاف., أن, in caso di riconoscimento di circostanze ad effetto speciale, stabilisce che l’aumento o la diminuzione di pena conseguenti ad altre circostanze non operino sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta, ricordandosi a tal proposito contestualmente che il Giudice delle leggi ha offerto in tali occasioni anche un’interpretazione correttiva, finalizzata ad individuare un eventuale spazio di applicazione delle circostanze attenuanti nel caso di concorso con un’aggravante privilegiata, rimettendo al giudice l’alternativa se effettuare il bilanciamento, dall’esito vincolato ope legis in favore dell’aggravante, oppure non effettuarlo ed applicare congiuntamente gli aumenti e le diminuzioni di pena ex art. 63 سمك القد. قلم جاف..
In particolare, secondo tale prospettazione, la discrezionalità del giudice attiene non al contenuto della valutazione comparativa delle circostanze, ma alla fase antecedente, ossia al momento della scelta se procedere o meno al giudizio di bilanciamento, posponendo l’operatività del vincolo normativo di prevalenza dell’aggravanteblindataad una fase successiva, fermo restando che nelle citate decisioni si sottolinea che il vincolo imposto dalla legge alla circostanzaprivilegiataaltera il «perfetto equilibrio valutativo» fondato sulla possibilità per il giudice di addivenire ad uno dei tre esiti della valutazione comparativa (in termini di prevalenza, soccombenza o equivalenza), per cui tale giudizio non può più essere considerato obbligatorio, pena l’assoluta irrazionalità del sistema, ma facoltativo, con possibilità per il giudice di applicare disgiuntamente attenuanti ed aggravanti.
Ebbene, se, come già enunciato in precedenza, la norma cardine da applicare in caso di concorso tra circostanze eterogenee è l’art. 69 سمك القد. قلم جاف. che prevede che il giudice effettui il giudizio di bilanciamento tra le stesse, concludendo per l’equivalenza, ovvero la prevalenza o minusvalenza delle circostanze attenuanti poste in bilanciamento con le circostanze aggravanti, si notava per di più che un vincolo alla discrezionalità del giudizio di bilanciamento previsto da tale disposizione è stato introdotto dalla legge dicembre 2005, ن. 251 (nota come c.d. ex-Cirielli), أن, modificando l’art. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف, ha stabilito il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, limitando la comparazione favorevole all’imputato alla sola equivalenza.
Da ciò se ne faceva discendere che la recidiva ex art. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. ha carattere di circostanza aprivilegioparziale, ovvero a c.d. blindatura debole, nel senso che si sottrae al bilanciamento in termini di minusvalenza, ma ha resistenza parzialmente vincibile mediante la neutralizzazione del possibile aumento a seguito di un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti.
A sua volta la disposizione dell’art. 63, terzo comma, سمك القد. قلم جاف. stabilisce che in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale — definite tali in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzol’aumento (o la diminuzione) per altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza stessa, con la precisazione, stabilita nel quarto comma della medesima disposizione, أن, in caso si tratti di concorso tra circostanze aggravanti ad effetto speciale, vige la regola del computo obbligatorio della sola circostanza più grave, restando facoltativo un aumento per la meno grave, nei limiti di un terzo della pena.
Ebbene, premesse tali basi normative, a questo punto della disamina, per la Corte di legittimità, era necessario analizzare i fondamentali passaggi logici delle sentenze che hanno dato vita al contrasto, a seguito di una diversa valutazione delle scansioni temporali del procedimento di computo della pena per il reato di furto in abitazione, in presenza di circostanze aggravanti privilegiate con altri elementi circostanziali attenuanti.
Era quindi a tal proposito osservato come la decisione Sez. 5, ن. 47519 ال 17/09/2018, si ponga in continuità con l’indirizzo che esclude in radice ogni incidenza di circostanze attenuanti, “neutralizzateda un precedente valutazione di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, sul computo della pena indicata in relazione all’aggravanteprivilegiatavisto che la sottrazione della circostanza aggravanteprivilegiataal bilanciamento, il quale opera solo tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravantinon privilegiatein modo assoluto, comporta che la pena determinata per effetto della aggravanteprivilegiatapuò essere diminuita solo nel caso in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze parimenti bilanciabili si sia concluso valutando prevalente la circostanza attenuante sulle aggravanti fermo restando che, per un verso, tale soluzione si muove nel rispetto della ratio sottesa alla previsione delprivilegio“, che è quella di impedire la neutralizzazione dell’elemento circostanziale, qualificante in misura aggravata la pena e dotato dal legislatore di particolareresistenza“, attraverso il giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti e, quindi, secondo tale orientamento, la diminuzione della pena sull’entità di essa, risultante dall’aumento relativo alla aggravante privilegiata, opererebbe solo nel caso in cui l’attenuante risulti prevalente, per altro verso, la sentenza n. 47519 ال 2018 precisa che, in ipotesi di furto in abitazione, «qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti, soggette a giudizio di comparazione, concorrano con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui agli art. 624-إلى, terzo comma, البريد 625 سمك القد. قلم جاف. (esclusa dal giudizio di bilanciamento), deve essere previamente effettuato il giudizio di comparazione ex art. 69 سمك القد. قلم جاف. e nel caso in cui risultino prevalenti una o più circostanze ad effetto speciale torna applicabile, anche quanto alla aggravanteprivilegiatadi cui agli artt. 624-إلى, terzo comma e 625 سمك القد. قلم جاف., il regime del cumulo giuridico di cui all’art. 63, quarto comma, سمك القد. pen.» tenuto conto che, nella parte motiva, i giudici osservano che, in caso di concorso omogeneo con ulteriori aggravanti, va applicato ilcumulo giuridicodi cui all’art. 63, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., con facoltà del giudice di apportare un ulteriore aumento sulla pena stabilita per la circostanza più grave mentre, al contrario, in caso di concorso tra una circostanza aggravanteprivilegiataed ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve procedere prima al giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. tra le circostanze eterogenee bilanciabili, per poi applicare, sul risultato così ottenuto, le ulteriori regole di calcolo dettate per l’aggravanteprivilegiataatteso che, diversamente ragionando, «la sola presenza di una circostanzaprivilegiatadeterminerebbe una estensione del regime diprivilegioa tutte le altre circostanze coesistenti, sottraendole al bilanciamento», ricordandosi a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità ha già censurato l’estensione da parte del giudice di merito della deroga alla disciplina di cui all’art. 69 سمك القد. قلم جاف., prevista per un’aggravanteprivilegiata“, ad altra nonprivilegiata” (così Sez. 4, ن. 53280 ال 21/09/2017, in riferimento all’aggravanteprivilegiatadi cui all’art. 186, comma 2-sexies cod. strada), ribadendo che all’aumento della pena per la circostanzaprivilegiatadeve far seguito la comparazione dell’aggravante ulteriore con le attenuanti riconosciute, che potranno ridurre la pena complessiva, solo in quanto ritenute prevalenti all’esito del giudizio di bilanciamento.
Ciò posto, gli Ermellini rilevavano come tale indirizzo sia stato confermato anche da Sez. 5, ن. 15690 ال 04/05/2020, Sez. 2, ن. 29601 ال 09/04/2019, (pronuncia relativa alla circostanza aggravante privilegiata di cui all’art. 628, terzo comma, ن. 3-إلى, سمك القد. قلم جاف.) e Sez. 2, ن. 36870 ال 17/04/2018, sempre con riferimento al delitto di rapina commessa in luogo di privata dimora, così come, nel medesimo senso, si è pronunciata anche Sez. 5, ن. 2484 ال 5/11/2020, secondo la quale, «anche laddove il giudizio di bilanciamento avesse condotto al risultato più favorevole per l’imputato consentito dall’art. 69, ultimo comma, سمك القد. قلم جاف., ossia quello dell’equivalenza, la pena avrebbe dovuto essere pari a quella conseguente all’applicazione del solo aumento previsto dall’art. 624-إلى, terzo comma, سمك القد. pen.».
Inoltre, nell’analizzare sempre tale orientamento nomofilattico, i giudici di piazza Cavour mettevano in risalto il fatto che il suo punto è costituito dal principio affermato dalle Sez. ش, ن. 10713 ال 25/02/2010, relativo all’ipotesi speculare del concorso di circostanze disomogenee con l’attenuanteprivilegiatadelladissociazione attuosa“, prevista dall’art. 8, d.l. 13 مايو 1991 ن. 152, يحولها القانون 12 تموز 1991 ن. 203, secondo cui, ove ricorrano altre circostanze attenuanti ed aggravanti, il giudizio di comparazione deve sempre precedere l’applicazione dell’attenuanteprivilegiata“.
In particolare, tale decisione prefigura, ai fini della applicazione della circostanzaprivilegiata“, tre possibili evenienze, in funzione dell’esito del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e le aggravanti bilanciabili, nel senso che, in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti, le relative diminuzioni di pena opereranno sulla quantità di pena risultante dall’aumento previsto ed applicato per l’aggravanteprivilegiata“, cui viene garantita piena operatività; in caso di esito di equivalenza, invece, le attenuanti non potranno incidere sulla pena determinata dall’aggravanteprivilegiata“, per effetto della elisione con le circostanze aggravanti ad effetto speciale e, del pari, non potrà trovare applicazione il disposto di cui all’art. 63, quarto comma, سمك القد. قلم جاف.; le disposizioni di cui all’art. 63, terzo e quarto comma, سمك القد. قلم جاف. torneranno applicabili nel caso di prevalenza delle circostanze aggravanti.
Terminato di analizzare questo approdo interpretativo, si evidenziava invece che l’opposto orientamento (affermato da Sez. 5, ن. 19083 ال 26/02/2020) ritiene, invece, che alla pena, determinata in relazione alla circostanza aggravanteprivilegiata“, sia applicabile la diminuzione per le circostanze attenuanti, pur se ritenute equivalenti all’esito di un giudizio di bilanciamento con circostanze aggravanti diverse da quellaprivilegiata“, ponendo così in consapevole dissenso con il precedente indirizzo, affermando il seguente principio di diritto: «In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-إلى, terzo comma, البريد 625 سمك القد. قلم جاف., sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate».
Oltre a ciò, veniva dedotto come tale indirizzo ritenga che non debba mai essere vanificato l’effetto mitigatore delle circostanze attenuanti sulla circostanza aggravanteprivilegiata“, salva l’ipotesi di una loro dichiarata minusvalenza, in ossequio al principio di proporzionalità della pena al quale deve essere ricondotta anche la disciplina delle circostanzeprivilegiate“, in guisa tale che il giudizio di bilanciamento tra circostanze viene scisso e riservato alle sole circostanze aggravanti ed attenuanti non assistite dalprivilegioe viene valorizzata per ciascuna circostanza aggravanteprivilegiatala propria disciplina di riferimento nel rapporto con le circostanze attenuanti riconosciute.
Secondo tale impostazione, di conseguenza, la pena può essere quantificata nel modo più aderente al caso concreto, seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Chiarito ciò, si evidenziava inoltre come tale indirizzo sia stato recentemente ribadito anche da Sez. 5, ن. 7246 ال 13/01/2021, e da Sez. 5, ن. 34317 ال 18/09/202, أن, nel ritenere illegale la pena determinata in violazione del divieto di bilanciamento per l’aggravante di cui all’art. 624-bis cod. قلم جاف., hanno richiamato il principio espresso da Sez. 5, ن. 19083/2020, fermo restando che le citate sentenze giustificano il loro approdo ermeneutico con la necessità di una interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina dei rapporti tra circostanzeprivilegiatee senzaprivilegio“: «In un’ottica costituzionalmente orientata, le norme che configurano ilprivilegioin relazione ad alcune aggravanti (oltre all’art. 624-إلى, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. l’art. 628, quinto comma, سمك القد. قلم جاف, l’art. 416-إلى. 1, secondo comma, سمك القد. قلم جاف. l’art. 604-الثلاثاء, secondo comma, سمك القد. قلم جاف., l’art. 186-septies, فاصلة 2, codice della Strada) possono e devono dunque essere interpretate nel senso per cui, una volta sottratta l’aggravante ad un compiuto giudizio di bilanciamento, comunque sulla pena determinata in ragione dell’aumento applicato per la stessa deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate.» (in tal senso Sez.5, ن. 19083 ال 26/02/2020).
Orbene, finito di esaminare anche questo orientamento nomofilattico, ad avviso delle Sezioni Unite, la questione sottoposta al loro esame andava risolta in adesione al primo indirizzo affermandosi al contempo che, pur tuttavia, essa presuppone innanzitutto una riflessione sui rapporti tra principio di legalità e discrezionalità del giudice, rapporto il cui dispiegarsi ha animato le modifiche normative in tema di circostanze del reato che si sono succedute nel tempo.
Si evidenziava quindi a tal riguardo che, in base all’originaria formulazione dell’art. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., era previsto un regime differenziato per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabiliva una pena di specie diversa o determinava la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (cosiddette circostanze indipendenti o ad effetto speciale), che erano sottratte al bilanciamento mentre la successiva riforma, apportata alla disposizione con il d.l. 11 أبريل 1974, ن. 99, contenente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, يحولها القانون 7 يونيو 1974, ن. 220, ampliava, invece, l’ambito della discrezionalità del giudice estendendo il giudizio di bilanciamento a qualsiasi circostanza (anche a quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.)
Successivamente il legislatore ha nuovamente introdotto l’esclusione dal meccanismo della comparazione tra circostanze eterogenee in riferimento ad alcune aggravanti, qualificate comeprivilegiate“, al fine di perseguire una politica di più rigoroso contrasto di alcune condotte delittuose. È stato così limitato l’ambito della discrezionalità del giudice che, in presenza delle circostanze aggravantiprivilegiate“, potrà tenere conto delle circostanze attenuanti solo dopo aver calcolato l’aggravamento di pena previsto per le citate aggravanti, richiamandosi in tale prospettiva il d.l. 15 ديسمبر 1979, ن. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica, يحولها القانون 6 فبراير 1980, ن. 15, relativo ai reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione e la legge 31 تموز 1984, ن. 400, recanteNuove norme sulla competenza penale” (che ha introdotto modifiche al terzo comma dell’art. 63 سمك القد. قلم جاف.), e le altre leggi già menzionate in precedenza, le quali hanno tipizzato specifiche circostanze aggravantiprivilegiate“, sottratte al giudizio di bilanciamento.
A sua volta, la deroga al bilanciamento in caso di circostanza aggravanteprivilegiataè stata ritenuta legittima dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 38 ال 1985, dove la Corte costituzionale ha affermato che «[ن]ell’art. 69 سمك القد. قلم جاف […] l’obbligatorietà del giudizio di bilanciamento ha una sua razionalità nell’essenza stessa di quella valutazione, che è giudizio di valore globale del fatto. Ma il legislatore può sospendere l’applicazione dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف., togliendo al giudice il potere discrezionale di operare il bilanciamento a compensazione delle aggravanti o a favore delle attenuanti in un’ottica di inasprimento sanzionatorio. Si tratta di una «grave limitazione» che in sé non è illegittima, ma non può accompagnarsi anche alla irrilevanza ex lege delle circostanze attenuanti. Con questa limitazione, si è quindi riconosciuto che appartiene alla discrezionalità del legislatore introdurre speciali ipotesi di circostanze aggravanti privilegiate che siano sottratte al bilanciamento di cui all’art. 69 سمك القد. pen.», rilevandosi al contempo come tale principio sia stato puntualmente ribadito nella sentenza n. 88 ال 2019.
Se era quindi del tutto corretto, per la Corte di legittimità, considerare il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee una valutazione globale del fatto e un momento di esercizio della discrezionalità del giudice, si considerava parimenti in linea con i principi costituzionali il fatto che tale discrezionalità sia limitata, ovvero, rectius, vincolata, dal legislatore in riferimento alla presenza di circostanze aggravantiprivilegiate” البريد, quindi, una volta che il giudice, nell’ambito della sua discrezionalità, abbia individuato i profili costitutivi di una circostanza aggravanteprivilegiata“, egli è vincolato nel meccanismo di calcolo della pena secondo quanto previsto dalla specifica disposizione e, in presenza di altre circostanze eterogenee, non può scegliere un itinerario di commisurazione della sanzione diverso da quello disegnato dagli artt. 69 البريد 63 سمك القد. قلم جاف.: deve, perciò, operare il giudizio bilanciamento tra circostanze aggravanti che lo consentono e circostanze attenuanti e stabilire all’esito la pena conseguente all’applicazione dell’art. 63, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., in caso di minusvalenza, ovvero dell’art. 63, quinto comma, in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti.
Del resto, si notava che le (stesse) أقسام موحدة, con la decisione n. 10713/2010, nell’occuparsi della circostanza attenuanteprivilegiata” الفن السابقين. 8 del d.l. 13 مايو 1991, ن. 152 (la c.d. dissociazione attuosa), hanno evidenziato la necessità che le esigenze sottostanti alla premialità non obliterino il fatto di reato nella sua oggettiva gravità, la quale deve sempre essere rimessa alla valutazione del giudice, anche attraverso il giudizio di comparazione tra le circostanze e, quindi, specularmente, il giudice può ritenere prevalenti le circostanze attenuanti a seguito del giudizio di bilanciamento, con possibilità di mitigare la pena stabilita per il fatto di reato aggravato dalla circostanza munita diprivilegio“, tenendo in pari considerazione sia la particolare gravità ritenuta dal legislatore che l’esigenza di valutazione dello specifico fatto sotto il profilo della sua concreta offensività, tenuto conto altresì del fatto che tale assunto ha trovato conferma anche in Sez. ش, ن. 38518 ال 27/11/2014, che hanno a loro volta sottolineato la necessità di salvaguardare i criteri di bilanciamento previsti dall’art. 69 سمك القد. قلم جاف. per il concorso di circostanze eterogenee e quelli di cui all’art. 63 سمك القد. قلم جاف. per l’ipotesi di concorso omogeneo di circostanze, derivanti dalla coesistenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, ovvero di più circostanze attenuanti ad effetto speciale.
Per quanto appena illustrato, per le Sezioni Unite, non risultava essere corretta la prospettazione suggerita dal diverso itinerario interpretativo della sentenza n. 19083/2020 che evoca la problematica della proporzionalità della pena dalla quale fa discendere la necessaria operatività delle circostanze attenuanti sulla pena derivante dall’applicazione della circostanza aggravanteprivilegiata“, anche all’esito di un giudizio di mera equivalenza delle attenuanti con altra circostanza aggravante bilanciabile.
Ad avviso del Collegio, invero, tale pronuncia rischia(va) di vanificare il giudizio di bilanciamento che rappresenta, come detto, la valutazione di gravità del fatto operata in concreto dal giudice, non apparendo, inoltre, rispettosa della chiara volontà del legislatore che, con scelta espressiva della sua ragionata discrezionalità, ha inteso porre limiti alla discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena con riguardo a delitti connotati da obiettiva gravità, così come essa non si confronta, sempre ad avviso del Supremo Consesso, inoltre, con l’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 38 البريد 194 ال 1985 e n. 88 ال 2019) che ha chiarito che «ben può il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze», con l’obiettivo di una maggiore individualizzazione e senza irrigidimenti (così la sentenza n. 88 ال 2019).
Oltre a ciò, veniva altresì osservato che, a seguire il disatteso orientamento, sia le circostanze attenuanti ritenute prevalenti che quelle giudicate solo equivalenti all’esito del giudizio di bilanciamento avrebbero la medesima incidenza sulla pena da comminare al reato di furto aggravato; inoltre, in questo secondo caso, si assisterebbe, per la Corte di legittimità, ad un’applicazioneduplicedella circostanza, destinata ad operare, contestualmente, con effettineutriall’esito del giudizio di bilanciamento e con effetti invececoncreti“, in forza del disposto di cui all’art. 624-إلى, quarto comma, سمك القد. قلم جاف, concepito per il diverso caso in cui non venga in considerazione la necessità di bilanciamento delle attenuanti con aggravanti diverse da quella ivi prevista.
La soluzione della sentenza n. 19083/2020, tra l’altro, risultava essere, per le Sezioni Unite, non convincente anche sotto altro profilo, posto che il sistema delle circostanze del reato, che disciplina l’applicazione degli aumenti o diminuzioni di pena in caso di circostanze omogenee ex art. 63 سمك القد. pen ed il bilanciamento in caso di concorso di circostanze eterogenee ex art. 69 سمك القد. قلم جاف., non consente di sottrarre al giudizio di bilanciamento le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti che non risultino munite diprivilegio“, fermo restando il vincolo indicato all’art. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. Pertanto, nel caso in cui tale bilanciamento si concluda, in applicazione del disposto di cui all’art. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., con un giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, il computo finale deve arrestarsi alla modulazione della pena edittale prevista ex art. 624-إلى, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. tenuto conto altresì del fatto che, sempre per i giudici di piazza Cavour,
sembra quasi superfluo osservare che gli elementi mitigatori che sono stati riconosciuti quali circostanze attenuanti generiche, “neutralizzatedalla recidiva reiterata, possono pur sempre trovare considerazione nell’ambito dei criteri di commisurazione della pena di cui all’art. 133 سمك القد. قلم جاف., quando il giudice ritenga che il giudizio di equivalenza non abbia esaurito la portata attenuatrice delle circostanze riconosciute all’imputato nel caso specifico.
Ciò posto, la peculiarità del caso di specie, nel quale la circostanza aggravante concorrente con quellaprivilegiatadi cui all’art. 624-إلى, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. è la recidiva reiterata, impone, per gli Ermellini, le seguenti ulteriori osservazioni: “Come già illustrato, a seguito della riforma della legge 5 ديسمبر 2005, ن. 251, c.d. ex Cirielli, il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti rispetto alla circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. è stato limitato, seppure solo parzialmente, avendo il legislatore escluso la possibilità di dichiarare le circostanze attenuanti prevalenti su tale circostanza aggravante ad effetto speciale, con le sole eccezioni per quelle espressamente incluse dalle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità parziale della disposizione proprio laddove prevede il divieto di prevalenza per alcune specifiche circostanze attenuanti (tra esse, l’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, سمك القد. قلم جاف. e quella di cui all’art. 609-إلى, terzo comma, سمك القد. قلم جاف., l’attenuante di cui all’art 73, فاصلة 7, م. 9 أكتوبر 1990, ن. 309 e quella di cui all’art. 219, terzo comma, R.D. 16 مارس 1942, ن. 267). A tale proposito va sottolineato che la questione di legittimità costituzionale riguardante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva ex art. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف. è stata ritenuta manifestamente infondata da Sez. 6, ن. 16487 ال 23/03/2017, (...) secondo cui tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, limitandosi a «valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati», senza risultare manifestamente irragionevole, secondo quanto evidenziato nelle sentenze della Corte costituzionale, che hanno affermato che le deroghe al bilanciamento, possibili e rientranti nell’ambito delle scelte del legislatore, sono sindacabili solo «ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio» (أرسلت. ن. 68 ال 2012; in senso conforme sent. ن. 251 ال 2012, ن. 105 ال 2014, ن. 106 ال 2014). (...) La recidiva, al pari di altri elementi circostanziali, esplica un’efficacia extraedittale, atteso che è idonea a condurre la sanzione penale oltre i tetti di pena fissati dalla comminatoria edittale e, al contempo, assolve alla funzione di commisurazione della pena, fungendo da strumento di adeguamento della sanzione al fatto, considerato sia nella sua obiettiva espressione che nella relazione qualificata con il suo autore. In tal senso depone tutta la complessa ed articolata elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, successiva all’entrata in vigore della legge n. 251 ال 2005, a partire dalla problematica concernente la natura della recidiva reiterata (فن. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف.) e la sua incidenza sul giudizio di valenza ex art. 69, quarto comma cod. قلم جاف. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la recidiva è una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra l’autore e il fatto che deve risultare sintomatico, in riferimento alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale (Sez. ش, ن. 35738 ال 27/05/2010 (...); Sez. ش, ن. 20798 ال 24/02/2011, (...)). Da qui il ripudio di qualsiasi automatismo, ossia dell’instaurazione presuntiva di una relazione qualificata tra status della persona e reato commesso e il recupero della valutazione discrezionale cui è correlato uno specifico obbligo motivazionale (Sez. ش, ن. 20798 ال 2011, (...); Corte cost. أرسلت. ن. 192 ال 2007; ord. ن. 409 ال 2007, ن. 33 ال 2008, ن. 90 ال 2008, ن. 193 ال 2008, ن. 257 ال 2008; أرسلت. ن. 291 ال 2010).
Da ciò se ne faceva conseguire che, una volta ritenuta sussistente e concretamente applicata dal giudice, la recidiva determina l’operatività del bilanciamento disciplinato dall’art. 69 سمك القد. قلم جاف. con piena conformità del trattamento sanzionatorio al principio di proporzionalità della pena (فن. 27 Cost.).
In tema di giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e la recidiva ex art. 99, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., la Corte, inoltre, stimava che non sia affatto irragionevole la disciplina dettata dall’art. 69, quarto comma, سمك القد. قلم جاف., che non consente una valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti, ma solo di minusvalenza od equivalenza, atteso che non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento della sussistenza della recidiva, la quale, come detto, non corrisponde ad un mero status desumibile dal certificato penale, ma rappresenta una concreta espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale in relazione al reato commesso, ove ritenuta sussistente dal giudice risultando, quindi, in tal caso, coerente che la stessa possa produrre un sostanziale aggravamento della risposta punitiva, quanto meno neutralizzando l’incidenza delle circostanze attenuanti.
Orbene, le considerazioni sinora svolte induceva le Sezioni Unite a ribadire la valutazione di ragionevolezza del vincolo alla discrezionalità del giudice, imposto con le circostanze aggravantiprivilegiatepreviste nell’art. 624-bis cod. قلم جاف., rispetto alle quali appare ragionevole la imposizione del vincolo di prevalenza e il ridotto ambito di efficacia di circostanze attenuanti ritenute sussistenti dal giudice, considerando anche il fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 117 ال 2021, emessa all’esito della camera di consiglio del 12 مايو 2021 e depositata il 7 يونيو 2021 nelle more della redazione della presente motivazione, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis cod. قلم جاف., nel testo vigente, quanto alla previsione derogatoria del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, rilevando al contempo che il Giudice delle leggi ha osservato che, على جانب واحد, «è precluso anche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il ‘privilegiodelle aggravanti», ma, per altro verso, ha osservato che è stabilito che le diminuzioni di pena per le circostanze attenuanti riconosciute siano apportate a valere «sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti» ed ha ritenuto che nella fattispecie del furto in abitazione «il divieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valorel’intimità della persona raccolta nella sua abitazione -, al quale il legislatore ha scelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e non irragionevole».
In riferimento al quesito come proposto, veniva pertanto affermato il seguente principio di diritto: «Le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflittaper il reato aggravato da circostanzaprivilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze.».
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante essendo ivi chiarito cosa accade se le circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. e con una circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto.
في الحقيقة, in tale pronuncia, componendosi un precedente contrasto giurisprudenziale le Sezioni Unite affermano che le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 سمك القد. قلم جاف. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflittaper il reato aggravato da circostanzaprivilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze.
Tale sentenza, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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