Coppie tradizionali e coppie di fatto in ottemperanza all’obbligo di coabitazione
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Che cosa dice la legge sull’obbligo di coabitazione?
I rischi dell’abbandono del tetto coniugale
I rischi dell’abbandono della casa familiare in caso di convivenza
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Quando una coppia si sposa, tra le altre cose, s’impegna a vivere sotto lo stesso tetto, in ottemperanza all’obbligo di coabitazione, che la legge espressamente sancisce.
Questo dovere potrebbe essere derogato quando ci siano dei provati motivi, come ad esempio, il coniuge che si deve allontanare per motivi di lavoro.
A seguito della legge Cirinnà (L, 20/05/ 2016 N. 76) vengono tutelate anche le coppie di fatto se decidono di registrarsi in Comune.
In questo articolo scriveremo che cosa succede al partner che abbandona la casa nella quale ha costruito la propria famiglia, sia nell’ipotesi nella quale sia sposato sia in quella nella quale sia un convivente di fatto.
Le conseguenze che derivano da simili comportamenti sono diverse se la coppia sia unita da vincolo matrimoniale oppure non lo sia.
Continuando con la lettura si potrà venire a conoscenza di quali siano i rischi dell’abbandono della casa familiare quando si convive.
Che cosa dice la legge sull’obbligo di coabitazione?
La legge prevede l’obbligo di coabitazione esclusivamente per i coniugi.
Ad essere precisi, il codice civile (Изобразительное искусство. 143 C.C.) dice che “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, моральные и материальные, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
La legge Cirinnà ( Legge 20/0572016 n.76) non prevede la stessa cosa a proposito dei conviventi di fatto, vale a dire della coppia unita sentimentalmente che decide di registrare la propria unione in Comune.
Secondo la legge, per “conviventi di fatto” s’intendono due persone maggiorenni unite in modo stabile da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
In relazione alle coppie che convivono in modo regolare non si fa nessuna menzione all’obbligo di coabitazione.
Al fine di approfondire l’argomento in questione, si consiglia la lettura dell’articolo “Convivenza di fatto e coppie di fatto: differenze tra loro”.
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I rischi dell’abbandono del tetto coniugale
L’abbandono immotivato della casa familiare da parte del coniuge può comportare l’addebito della separazione oppure il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
L’abbandono del tetto coniugale comporta l’addebito della separazione se un simile comportamento è stato la causa della fine del matrimonio.
Se l’unione è naufragata è dipeso dal fatto che il coniuge è andato via di casa senza un giustificato motivo, si rischia l’addebito della separazione, che comporta la perdita dei diritti successori e del diritto ad essere mantenuti economicamente.
In relazione all’addebito della separazione, si potrebbe leggere l’articolo “addebito della separazione: è sufficiente il tradimento presunto” .
L’abbandono del tetto coniugale non è ragione di addebito se gli sposi erano in crisi in precedenza e il fatto di avere lasciato casa è la conseguenza della fine del matrimonio.
Ad esempio, la moglie vittima di tradimento è legittimata a lasciare la casa coniugale.
L’abbandono del tetto coniugale è reato se, a questa condotta, faccia seguito un completo disinteressamento per le sorti della famiglia (Изобразительное искусство. 370 č.p.).
Commette reato chi abbandona la sua casa e, allo stesso tempo non fa niente per provvedere alla famiglia, ad esempio, rifiutando di aiutare economicamente i figli oppure il coniuge privo di lavoro, sottraendosi ai propri doveri di assistenza morale e materiale.
I rischi dell’abbandono della casa familiare in caso di convivenza
Si presenta una situazione diversa se l’abbandono della casa familiare venga effettuato da una persona convivente non sposata.
Come scritto in precedenza, la legge non contempla l’obbligo di coabitazione a carico dei conviventi, neanche se gli stessi si sono registrati in Comune.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione la convivenza effettiva non è un requisito per beneficiare del risarcimento dei danni nel caso di morte dell’altro partner che derivi dall’illecito altrui, ad esempio, in caso di incidente stradale.
Questo perché, secondo la legge Cirinnà, quello che distingue i conviventi di fatto è lo stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, e niente altro.
L’abbandono della casa familiare da parte di un convivente determina la cessazione della convivenza.
Secondo la legge, la convivenza può finire sia per volontà di entrambi i partner sia di uno dei due.
È una decisione libera, che può essere presa in qualunque momento, senza che si debba di firmare niente.
Nonostante non ci sia una disposizione di legge che obblighi i conviventi a vivere sotto lo stesso tetto, è anche vero che la stessa denominazione (“conviventi”) presuppone che la coppia coabiti.
Di conseguenza, il partner che decide di andare via di casa definitivamente pone in essere un atto che, di per sé, pone fine alla convivenza. Non c’è bisogno di nessuna dichiarazione formale.
Le cose sono diverse se i conviventi hanno firmato un contratto di convivenza, cioè un accordo con cui disciplinano i loro rapporti patrimoniali. In questo caso, il contratto può essere cessato in qualsiasi momento, anche per volontà di uno dei due, seguendo la stessa procedura stabilita per la sua stipula, vale a dire, recandosi dall’avvocato o dal notaio.
A quel punto, il contratto non è più vincolante ma restano da rispettare le clausole eventualmente previste per il caso di scioglimento della convivenza.
Si pensi ad esempio all’obbligo di pagamento di un mantenimento o di un risarcimento, alla divisione dei beni e della casa.
Se si volesse approfondire l’argomento si consiglia la lettura dell’articolo “abbandono del tetto coniugale, conseguenze civili e penali”.
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