Contratto monofirma, usurarietà e inefficacia della fideiussione

Successo della banca: è valido il contratto monofirma, sia bancario che di intermediazione mobiliare; l’usurarietà va eccepita in maniera specifica; è infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso termine ex art. 1957 к.ц. In assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore.
индекс

Il fatto
È valido il contratto monofirma sia per i contratti bancari che di intermediazione mobiliare
L’usurarietà va eccepita in maniera non generica
È infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 к.ц. in assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore

1. Il fatto
Il Tribunale di Palmi, в данных 3.10.2022 ha emesso la sentenza n. 930, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venivano sollevate tre importanti contestazioni: a) la nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per mancanza di sottoscrizione della correntista; б) la nullità e l’efficacia della fideiussione, posta l’inesistenza di istanze giudiziali mosse dal creditore nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all’art. 1957 C.C.; с) l’usurarietà delle condizioni economiche pattuite
банк, difesa congiuntamente dallo STUDIO LEGALE Avv. Emilia ARTURI e dal consulente tecnico della Banca, Д-р Сильвана Mascellaro SMF (STUDIO MASCELLARO FANELLI), ha ottenuto un importante riconoscimenti per l’intero ceto bancario.
2. È valido il contratto monofirma sia per i contratti bancari che di intermediazione mobiliare
Il Tribunale di Palmi ha rigettato l’eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per difetto di forma scritta ad substantiam, sottoscritti solo dal correntista e dal fideiussore.
Ha fatto proprio quanto disposto dalla sentenza n. 898/2018 delle SS.UU. C.Cassazione, precisando che è valido il contratto redatto per iscritto, di cui ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti tenuti.
Il Magistrato calabrese sgombra il campo da possibili dubbi e precisa inoltre che il disposto nomofilattico della sent.898/2018, avente ad oggetto un contratto di intermediazione mobiliare, affermato in materia di intermediazione mobiliare, è valevole anche per i contratti bancari soggetti al D.Lgs. 385/1993 (Tub).

Potrebbero interessarti anche

Spese di istruttoria ai fini dell’usura, mancata indicazione dell’ISC e validità del mutuo destinato all’estinzione di debiti pregressi
E’ valido il contratto bancario anche nel caso in cui non vi sia simultaneità delle sottoscrizioni
L’evoluzione giurisprudenziale della fideiussione omnibus

3. L’usurarietà va eccepita in maniera non generica
In perfetta assonanza con l’orientamento maggioritario e con la sent. 19597/2020 SS.UU. C.Cassazione, il Tribunale di Palmi ha chiarito che è onere del correntista che eccepisce in giudizio l’applicazione del tasso usurario, “allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” (T. Ferrara, 1223/2013), rigettando la istanza ritenuta generica.
4. È infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 к.ц. in assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore
Nel caso di specie, la lettera di fideiussione, all’art.5, preveda una deroga all’applicazione dell’art.1957 c.c..
Il Tribunale calabrese ha precisato che resta “infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione, per decorso del termine ex art.1957 c.c. in assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore.”
Precisa inoltre il Magistrato che “la decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ex art. 1957 к.ц. può essere oggetto di deroga convenzionale”, giacché la clausola derogatoria non rientra tra quelle talmente onerose che l’art. 1341, запятая 2, к.ц. interviene ad esigere la specifica approvazione per iscritto, sempre che il garante non abbia qualifica di consumatore.
Evocando la sent. C.Cass. n.21867/2913 e C.Cass.n.28943/2017 il Tribunale di Palmi precisa che la pattuizione è rimessa alla disponibilità delle parti e comporta che il garante assuma il maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Объем рекомендуется

Come difendere il contraente debole nel contenzioso bancario

Questa nuovissima Opera è un’analisi operativa degli aspetti sostanziali e processuali della disciplina bancaria, alla luce della più recente giurisprudenza e delle ultime novità del settore sulla polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, il trattamento dell’usura sopravvenuta e la tutela della concorrenza e nullità contrattuale. Strumento indispensabile per il Professionista che deve affrontare le questioni più controverse, il testo esamina le fattispecie più comuni quali l’usura e l’anatocismo e quelle meno note ma di significativa importanza, in particolare i contratti di cessione del quinto, le clausole di chargeback, il prestito vitalizio ipotecario e il pegno mobiliare non possessorio.Il volume fornisce all’operatore del diritto, nella seconda e terza parte della trattazione, gli strumenti normativi ed operativi per una gestione efficace della controversia e per impostare la migliore strategia per la tutela del contraente debole in sede di giudizio, a partire dall’analisi del diritto bancario e diritto processuale bancario. Arricchisce la trattazione, l’accesso gratuito per 30 giorni alla piattaforma Diritto e Contenzioso Bancario DCB, il più innovativo strumento professionale per quanti operano in ambito bancario, una banca dati con news, pubblicazioni, normativa e giurisprudenza, che supporta il Professionista nella consultazione dei documenti e suggerisce i materiali collegati.Andrea Agnese, Avvocato in Milano con master in Giurista di Impresa.

Leggi descrizione

Andrea Agnese, 2018, Maggs Издательство

87.00 €
69.60 €

Купить

Стать автором Diritto.it
Узнайте больше!

Ti potrebbe interessare anche

Nel piano di ammortamento alla francese non vi è alcun costo occulto, alcun interesse anatocistico, alcuna usurarietà originaria

di Silvana Mascellaro
22 марш 2022

Краудфандинг

di Concas Alessandra
26 может 2021

L’ “anomala” circolazione della prova nell’arbitrato bancario finanziario

di Edoardo Piermattei
9 ноябрь 2021

Gli interessi moratori non sono dovuti se superano il tasso soglia

di Vincenzo Vitale
23 февраль 2021

The post Contratto monofirma, usurarietà e inefficacia della fideiussione appeared first on Diritto.it.
Источник: Diritto.it