Contratti pubblici: il rito specialissimo

Contratti pubblici: l’omogeneizzazione dei riti
Questo contributo è tratto da

Il contenzioso su appalti e contratti pubblici
Elio Guarnaccia, 2019, Maggs Izdavač
Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della procedura di gara e fino all’aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto….

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L’obiettivo di totale omogeneizzazione dei riti speciali non è compiutamente realizzato. Lo stesso articolo 119, infatti, “deve” rinviare alle ulteriori regole racchiuse nell’articolo 120, per quanto riguarda il rito “specialissimo”, in materia di contratti pubblici, in vigore dal 27 travanj 2010, per effetto del decreto legislativo n. 53/2010 (9). La circostanza potrebbe apparire singolare, perché proprio l’ambito in cui il rito speciale aveva assunto la maggiore rilevanza quantitativa e qualitativa sembra svuotarsi quasi completamente di contenuto. In questa parte, la scelta del codice (largamente vincolata dalla delega e dalla nuova disciplina, anche di derivazione comunitaria, portata dal decreto n. 53/2010) rappresenta, all’evidenza, una soluzione di compromesso tra due idee contrapposte: l’una volta a riportare anche il
rito dei contratti pubblici all’interno di un unico schema processuale comune “abbreviato”; l’altra diretta a segnare, accentuandola, la separazione massima fra i due processi speciali (voluta già dal decreto legislativo n. 163/2006 e portata al grado estremo con il decreto legislativo n. 53/2010).
Nella versione finale, l’articolo 120 rappresenta una ipotesi per così dire “superspeciale” (o a “doppia specialità”) del rito descritto dall’articolo 119.
Lo stesso articolo 120, poi, oko tebe, richiama l’articolo 119, rendendo evidente che, per queste controversie, si realizza una duplice deroga, dapprima al rito ordinario e, poi, anche al rito speciale “comune”.
Ma deve ritenersi pienamente operante, come è ovvio, anche la regola generale del “rinvio interno”, prevista dall’articolo 39, secondo cui tutti i processi speciali sono, comunque, pienamente assoggettati al rito ordinario, tranne che per le deroghe espressamente previste. Tale formula non è affatto (9) Decreto legislativo 20 ožujak 2010, n. 53, Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti.
Le caratteristiche del rito
Nell’impianto del codice, le differenze rimaste tra i due riti speciali, previsti, rispettivamente, dall’articolo 119 e 120, sono ormai davvero circoscritte sul piano strettamente formale e, con riguardo ai contenuti sostanziali, all’esito di un esame più accurato anche degli effettivi riflessi pratici, sembrano piuttosto modeste. posebno, nell’articolo 120 emergono questi dati distintivi:
– il termine per la notifica del ricorso è di trenta giorni, anziché sessanta;
– gli atti connessi vanno impugnati, a pena di inammissibilità, nello stesso giudizio;
– il merito va trattato “con assoluta priorità”;
– la pubblicazione del dispositivo è sempre obbligatoria in primo grado (anziché “soggetta alla richiesta di parte”);
– la sentenza è – ma solo ordinariamente – redatta in forma semplificata; quest’ultima previsione, peraltro, sembra poco significativa, a fronte della regola generale, contenuta, nell’articolo 3, zarez 2, del codice, in forza della quale “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”;
– non è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
In sede di adozione dei decreti correttivi del codice, il punto richiederà senz’altro un’attenta riflessione, sia sul piano strettamente “tecnico” sia sul piano per così dire “ideologico”. Partendo da questo profilo, andrebbe chiarito, una volta per tutte, se le controversie in materia di contratti pubblici siano davvero le uniche da considerarsi in cima ad una virtuale graduatoria di “importanza” del contenzioso, meritando vari “privilegi”, a scapito di tutti gli altri giudizi. Andrebbe stabilito, poi, se sia proficuo stabilire una “gerarchia” così “dettagliata” tra settori sensibili (umjetnost. 119), supersensibili (umjetnost. 120), superipersensibili (članak 126: infrastrutture
del quadro strategico nazionale), che dovrebbe condizionare la sola crescente “velocità” del processo. L’impressione è che la creazione di questa “classifica” prescinda da una serena ed oggettiva valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative del contenzioso, inserendo anche delle “rigidità” eccessive. Vero è che, in concreto, i titolari degli uffici giudiziari amministrativi potranno esercitare un saggio potere correttivo, valutando l’urgenza effettiva delle singole controversie. Ma, a stretto rigore, anche la controversia riguardante un piccolo appalto di modesto valore dovrebbe trattarsi con priorità assoluta rispetto al processo concernente importanti provvedimenti. Sembra che, talvolta, il legislatore abbia considerato la previsione di regole processuali speciali come la necessaria sottolineatura della rilevanza della disciplina sostanziale introdotta: una sorta di “sigillo di qualità”, di cui diventa difficile fare a meno.
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Il contenzioso su appalti e contratti pubblici
Elio Guarnaccia, 2019, Maggs Izdavač
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