Continuità dirigente scolastico: assegnazione temporanea

Il Tribunale marchigiano ha rigettato in toto il ricorso di merito introdotto dal Ministero dell’Istruzione per tramite dell’U.S.R. Marche, confermando il diritto di una Dirigente scolastica all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/01, già riconosciuto in sede cautelare. La DS dunque potrà continuare a svolgere il proprio lavoro e ad assistere la prole, quantomeno temporaneamente, presso una sede viciniore all’abitazione familiare, rispetto a quella di nomina. Il Magistrato ha infatti accertato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell’assegnazione, ovvero l’essere il richiedente genitore di un figlio di età non inferiore ad anni tre, la presenza di posti vacanti disponibili al momento della domanda di assegnazione nella provincia o regione ove lavora l’altro genitore e l’inesistenza di casi o esigenze eccezionali che l’amministrazione ha l’onere di dedurre. Questi ultimi, qualora sussistano, devono essere infatti debitamente motivati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta di assegnazione. In tal modo la norma fa salva una certa discrezionalità amministrativa, esercitabile solo al ricorrere di determinate circostanze, al fine di un equo contemperamento di interessi di pari rango costituzionale.
Il dissenso, donc, è legittimo solo se, fermi i presupposti necessari per la richiesta, ricorrono casi o esigenze eccezionali che, per costante giurisprudenza, non coincidono con la mera scopertura di organico o con il c.d. “vincolo triennale”, in quanto “l’esigenza di assicurare la continuità nell’esercizio della funzione dirigenziale sulla singola istituzione scolastica, oggetto di incarico triennale non è “esigenza eccezionale” in grado di impedire l’applicazione della norma”.
Neppure il ricollocamento di una reggenza può essere inteso come caso eccezionale, trattandosi di un mero “inconveniente” di natura ordinaria.
Il provvedimento in esame conferma ancora una volta come l’art. 42 bis D.Lgs 151/01 sia applicabile, proprio per l’inequivocabile formulazione della norma e per la legislazione richiamata nel testo della disposizione, a tutti i dipendenti pubblici a prescindere dal loro inquadramento contrattuale e dunque anche a tutto il personale scolastico, anche dirigenziale. La sentenza precisa inoltre che tale diritto di assegnazione è esercitabile sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità ed alle immissioni in ruolo, diversamente ingenerandosi una (ovviamente illegittima) elusione della norma.

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