Contestazione meramente in fatto del falso in atto pubblico aggravato

La questione di Diritto in Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906.
 
In Cass., SS.UU. 18 أبريل 2019, ن. 24906, la questione giuridica rimessa alla Suprema Corte, ex Art. 618 Cpp, è la seguente: “ se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi del comma 2 Art. 476 CP, qualora la natura fidefacente dellatto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo dimputazione “.
Norma principale di riferimento
Art. 476 CP – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale che, nellesercizio delle sue funzioni, forma, كليا أو جزئيا, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni
Se la falsità concerne un atto o una parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Il problema della “ contestazione meramente in fatto “.
Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906, in buona sostanza, affronta il problema dellammissibilità, o meno, di una “ contestazione in fatto “, dunque formalmente implicita, dellaggravante ex comma 2 Art. 476 CP ( “ Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni “ ). Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 8 فبراير 2017, ن. 51260 precisa, correttamente, che “ per contestazione in fatto sintende [ ... ] una formulazione [ implicita ] dellimputazione che non sia espressa nellenunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nellindicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo allimputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi “ ( si vedano anche Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. VI, 15 ديسمبر 2016, ن. 4461 nonché Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. في حالة انهيار سقف العمارات, 10 يناير 2013, ن. 14651 ). في الواقع, di norma, sussiste la suprema ratio garantistica della stretta correlazione tra limputazione e la condanna. Pertanto, pare a-tipico, se non illegittimo, che il Magistrato del merito contesti, ex comma 2 Art. 476 CP, unaggravante non contemplata in forma espressa nel capo dimputazione iniziale. Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906 concorda con il criterio del carattere esplicito e, dunque, garantistico-accusatorio, asserito da Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. III, 8 أكتوبر 2014, ن. 6809, in tanto in quanto “ la contestazione meramente in fatto dellaggravante [ ex comma 2 Art. 476 CP ] non è consentita, occorrendo che laddebito dellipotesi aggravata risulti [ espressamente ] nellimputazione dallindicazione specifica della violazione del comma 2 Art. 476 CP, o, in mancanza di essa, quantomeno dalluso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa “. Anche Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 18 أبريل 2018, ن. 30435 sostiene, per la contestazione dellaggravante ex comma 2 Art. 476 CP, ل’ utilizzo indispensabile e tassativo di “ espressioni linguistiche chiaramente evocative dellefficacia fidefacente dellatto ritenuto falso [ ex comma 2 Art. 476 CP ] . Analoga è la posizione interpretativa di Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 13 فبراير 2014, ن. 12213, la quale, a parere di chi redige, si conforma meglio al principio di chiarezza non implicita dellimputazione ex Art. 111 Cost. . Assai pertinentemente, anche Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 13 أبريل 2018, ن. 24643 ( preceduta dalla consimile Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 5 فبراير 2016, ن. 8359 ) precisa, sempre in linea con lArt. 111 Cost., che “ bisogna tutelare il diritto dellimputato, affermato anche in sede comunitaria ( Corte EDU, 11/12/2007, Drassich vs. إيطاليا ), di essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuiti. Da cui deriva la necessità, perché lesercizio del diritto alla difesa possa dirsi pienamente garantito, che la natura fidefacente dellatto oggetto del falso [ ex comma 2 Art. 476 CP ] sia adeguatamente e correttamente esplicitata nellimputazione “. A parere di chi commenta, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 13 أبريل 2018, ن. 24643 esprime bene la necessità di un “ giusto processo “, che tale non sarebbe qualora la contestazione in fatto del comma 2 Art. 476 CP diminuisse o compromettesse la sacralità democratica e basilare del diritto inviolabile alla difesa ex comma 2 Art. 24 Cost. ( “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento “ ). Tuttavia, esiste pure un orientamento ermeneutico favorevole alla contestazione meramente in fatto dellaggravante di cui al comma 2 Art. 476 CP. P.e., Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 16 أيلول 2008, ن. 38588 reputa che “ è sufficiente, ai fini del corretto esercizio del diritto alla difesa delimputato, la cognizione di questultimo in ordine agli elementi fattuali della circostanza, consentita dallindicazione [ solo ] dellatto in relazione al quale la condotta di falso è contestata “ ( si vedano anche Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 14 أيلول 2016, ن. 2712 nonché Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. أنا, 12 مارس 2015, ن. 24870 ). Pure Cass., SS.UU., 26 يونيو 2015, ن. 31617 predica una “ compatibilità con le garanzie difensive “ della mera contestazione in fatto dellaggravante ex comma 2 Art. 476 CP. Oppure ancora, con orribile tenore filo-inquisitorio, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 20 أيلول 2017, ن. 55804 afferma che “ spesso è prevedibile, per la difesa, che linespressa riconducibilità del fatto allipotesi aggravata sia ritenuta dal giudice“. Similmente, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 4 أبريل 2018, ن. 23609, nonché Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 4 أبريل 2018, ن. 33843 reputano “ ampiamente possibile la difesa “ anche se limputazione iniziale non contempla la contestazione esplicita del comma 2 Art. 476 CP. Del pari, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 2 أبريل 2015, ن. 38931 definisce come “ prevedibile “, per il difensore dellimputato, ل’ applicazione congiunta del comma 1 Art. 476 CP e della relativa, frequente, quasi connaturata aggravante ex comma 2 Art. 476 CP.
 
من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ’ approccio interpretativo corretto secondo Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906.
 
A parere di Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906, legittimare la contestazione in fatto del comma 2 Art. 476 CP è profondamente contrario alle regole costituzionali supreme in tema di giusto processo ( Art. 111 Cost. ) ed inviolabilità della difesa processuale ( فاصلة 2 Art. 24 Cost. ). , tantomeno, anche allinterno della Giurisprudenza comunitaria, può essere invocata la prevedibilità, da parte del Difensore, dellaggravante di cui al comma 2 Art. 476 CP. Dunque, necessita, sempre e comunque, una contestazione formale ed esplicita della fattispecie aggravata del falso in atto pubblico. Nessun capo dimputazione deve o può essere contestato meramente in fatto allinterno di un “ giusto processo “, e ciò soprattutto ed anzitutto nellambito della alquanto delicata e decisiva Procedura Penale. د’ altra parte, anche grazie alla novellazione ex L. 479/1999, la contestazione in fatto del comma 2 Art. 476 CP è illegittima pure ai sensi della lett. ب) Art. 417 Cpp, in tanto in quanto “ [ la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere ] [ ... ] ل’ enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare lapplicazione di misure di sicurezza, con lindicazione dei relativi articoli di legge “. Sicché, come dimostra la lett. ب) Art. 417 Cpp, la contestazione in fatto non ha cittadinanza alcuna nella Procedura Penale italiana. Parimenti, la lett. ج) فاصلة 1 Art. 429 Cpp, anchessa novellata dalla L. 479/1999, prevede, nel decreto che disposne il giudizio, “ lenunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto [ البريد ] delle circostanze aggravanti [ ... ] . Come si può notare, pure la lett. ج) فاصلة 1 Art. 429 Cpp rigetta fermamente il concetto di una contestazione in fatto, quindi implicita. Oppure ancora, in tema di instaurazione del giudizio direttissimo, la citazione dellimputato a piede libero, ex comma 3 Art. 450 Cpp, “ contiene i requisiti previsti dallArt. 429 فاصلة 1 اللاتفية. ا), ب), ج), f) . Ancora una volta, anche nellArt. 450 Cpp, non vè nulla di implicito o di meramente fattuale nella contestazione dellaggravante ex comma 2 Art. 476 CP. Medesime osservazioni, con afferenza al decreto di giudizio immediato, sono espresse pure nel comma 1 Art. 456 Cpp, ovverosia, “ al decreto che dispone il giudizio immediato, si applicano le disposizioni dellArt. 429 Cpp commi 1 البريد 2 . Infine, un altro esempio assai paradigmatico ed indubitabile è fornito dalla lett. ج) فاصلة 1 Art. 552 Cpp con attinenza al decreto di citazione a giudizio, il quale “ contiene [ ... ] ل’ enunciazione del fatto [ p.e. فاصلة 1 Art. 476 CP ] e delle circostanze aggravanti [ p.e. فاصلة 2 Art. 476 CP ] [ ... ] con lindicazione dei relativi articoli di legge “. Si può, dunque, affermare che, alla luce degli Artt. 24 البريد 111 Cost., è procedimentalmente illegittima la contestazione meramente in fatto della circostanza aggravante ex comma 2 Art. 476 CP. . In effetti, alla luce del vigente Codice di Procedura Penale, Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906 asserisce che lenunciazione espressa delle aggravanti “ assume il rilievo di una componente essenziale ed indefettibile della contestazione dellaccusa. Tanto essendo, del resto, conforme alle previsioni della lett. ا) فاصلة 3 Art. 6 CEDU, per la quale ogni accusato ha diritto, soprattutto ed anzitutto, ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico, ove il riferimento allinformazione dettagliata sulla natura dellaccusa non può che comprendere le circostanze aggravanti [ p.e. ex comma 2 Art. 476 CP ] nella loro incidenza sullentità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne derivano “. Anche a parere di chi scrive, la contestazione in fatto del comma 2 Art. 476 CP, o di qualsivoglia altra aggravante, viola la ratio del “ diritto inviolabile“ alla difesa ex comma 2 Art. 24 Cost. . La contestazione implicita, dunque in fatto, delle aggravanti è contraria pure allArt. 111 Cost., il quale utilizza i non casuali lemmi “ giusto processo “ e precisa, nel comma 3, che “ nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato, nel più breve tempo possibile, sia informata, riservatamente, della natura e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico “. Anche, nella Giurisprudenza della Suprema Corte, Cass., SS.UU., 15 تموز 2010, ن. 36551 asserisce che “ limputazione [ anche nel caso del comma 2 Art. 476 CP ] deve riportare in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo allimputato di averne piena cognizione e di espletare [ ex comma 2 Art. 24 Cost. ] adeguatamente la propria difesa sugli stessi “. Ritorna predominante, ول, la lett. ا) فاصلة 3 Art. 6 CEDU, più o meno negli stessi termini precettivi illustrati in Corte EDU 11/12/2007, Drassich vs. إيطاليا. In effetti, Cass., SS.UU. 15 تموز 2010, ن. 36551 rimarca, in maniera lodevolmente garantistica, la natura imprescindibile della “ concreta possibilità per limputato di difendersi sulloggetto delladdebito “. Analogamente, Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906 ribadisce lindispensabilità “ della precisione e della determinatezza [ ... ] dellimputazione contestata [ ... ] Si deve garantire la puntuale comprensione del contenuto dellaccusa da parte dellimputato “.
 
من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ’ ammissibilità eccezionale, ancorché improbabile, della contestazione in fatto del comma 2 Art. 476 CP.
 
Se, nella Prassi concreta, non sono violati i principi ex Artt. 24 البريد 111 Cost., in tal caso eccezionale, sebbene assai improbabile, Cass., SS.UU. 18 أبريل 2019, ن. 24906 sostiene che, a prescindere dalle strette formalità, “ la contestazione in fatto non dà luogo a particolare problematiche di ammissibilità ( ? ), per le circostanze aggravanti la cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero sono riferiti a mezzi od oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, [ ... ] ل’ indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nellimputazione la fattispecie aggravata in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile ladeguato esercizio del diritto alla difesa dellimputato “. A parere di chi commenta, tale apertura fattualistica di Cass., SS.UU. 18 أبريل 2019, ن. 24906 risulta malsortita e non condivisibile, in tanto in quanto, nel Codice di Procedura Penale, la ritualità è strettamente tipica e non vè nulla di implicito o di fattuale nella contestazione del capo daccusa. Le circostanze aggravanti debbono sempre e comunque essere munite di una menzione in forma espressa, giacché la legalità jure stricto è il criterio ontologicamente fondante Norme procedurali imprescindibili, quali gli Artt. 417, 429, 450, 456 البريد 552 Cpp . د’ altra parte, nellottica degli Art. 24 البريد 111 Cost., è ardito e, ognimmodo, gravemente a-tipico ipotizzare una contestazione in fatto di unaggravante allorquando, in maniera espressa e categorica, il Codice di Procedura Penale, impone, specialmente dopo lentrata in vigore della L. 479/1999, una contestazione tassativamente esplicita, con tanto di citazione dei relativi articoli di legge. Non è corretto pensare ad una contestazione meramente in fatto allinterno di un settore normativo, comè quello penalistico, in cui le garanzie processuali debbono, invece, essere recate ai massimi livelli. Del resto, è difficile coniugare il diritto alla difesa ex comma 2 Art. 24 Cost. con una potenziale natura implicita di una parte indispensabile dellimputazione ufficialmente formulata. La contestazione in fatto delle aggravanti stravolge lideale costituzionale del “ giusto processo “ ex Art. 111 Cost. . In effetti, a pg. 11 delle Motivazioni, Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906 ammette anchessa che, in fondo, è illegittima “ una contestazione che risulti priva di una compiuta indicazione di [ tutti, ndr ] gli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale “. La menzionata Sentenza contenuta in Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906, على جانب واحد, blandamente ed eccezionalmente, ammette la contestazione in fatto delle aggravanti, ma tale medesimo Precedente auto-corregge poi la propria affermazione, precisando che “ non si può esigere dallimputato, pur se assistito da una difesa tecnica, ل’ indicazione dellesito qualificativo che connota lipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dellautorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati [ ... ] Non si può ravvisare una valida contestazione di una circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto [ dunque non esplicita ] degli elementi materiali della relativa fattispecie “. A parere di chi commenta, ل’ ipotesi eccezionale di una contestazione in fatto di unaggravante potrebbe risultare ammissibile soltanto per fattispecie illecite di calibro bagatellare o contravventive, أن, di fatto, poco o nulla incidono, in definitiva, sulla ratio dellinviolabilità della libertà personale di cui allArt. 13 Cost. . In tutte le altre ipotesi, la contestazione in fatto di un capo dimputazione o di un suo dettaglio circostanziale va vigorosamente rigettata.
 
Osservazioni finali sulla non contestabilità in fatto del comma 2 Art. 476 CP.
 
La nozione di “ atto pubblico fidefacente “ ex Art. 476 CP è intimamente connessa agli Artt. 2699 البريد 2700 CC. من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ’ Art. 2699 CC afferma che “ latto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove latto è formato “. Imprescindibile è pure lArt. 2700 CC: “ latto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti “. La conseguenza è, secondo Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. III, 13 ديسمبر 2017, ن. 15764, che lArt. 476 CP analizza lefficacia fidefacente, o meno, dellatto pubblico, sulla base della valutazione di due elementi, ovverosia lintervento del pubblico ufficiale, ma anche la possibilità aggravata, ex comma 2 Art. 476 CP, che il pubblico ufficiale formi o alteri un atto pubblico qualificabile come “ falso “. Dunque, risulta evidentemente indispensabile, in sede processuale, contestare in forma esplicita la non bagatellare aggravante di cui al comma 2 Art. 476 CP. Violare o alterare la “ pubblica fede “ di un atto pubblico costituisce una circostanza non contestabile meramente in fatto ( si vedano, في هذا الصدد, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 4 مايو 2016, ن. 39682, Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. VI, 12 مارس 2015, ن. 25258 nonché Cass., المناطق الاقتصادية الخاصة. قلم جاف. الخامس, 14 أكتوبر 2014, ن. 48738 ). Anche Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906 riconosce che “ la qualificazione dellatto fidefacente, che costituisce il risultato delle valutazioni dellAG, non può ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dellatto stesso nellimputazione [ ... ] Tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dellimputato la componente valutativa costituita dallattribuzione allatto della qualità di documento fidefacente [ ... ]. Ciò, a maggior ragione, in presenza di una componente valutativa dellaggravante che si è visto essere particolarmente articolata, e per la quale si accentuano, dunque, le ragioni di inesigibilità della previsione del loro possibile esito da parte della Difesa “.
Conclusioni in punto di Diritto in Cass., SS.UU., 18 أبريل 2019, ن. 24906.
Non può essere ritenuta in Sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi del comma 2 Art. 476 CP, qualora la natura fidefacente dellatto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti ovvero con lindicazione della norma di legge di cui sopra.
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