Consulta: le Regioni non possono ampliare il novero delle armi

La Consulta (Jugement n °. 126 la 24 mai 2022) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8/2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,»: la norma, stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di tali dispositivi, ha superato limiti e condizioni che il legislatore statale ha individuato per la sperimentazione degli stessi, e ha ampliato il novero delle «armi» in dotazione ai corpi di polizia municipale, violando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armi, ex art. 117, c. 2, letton. ré), Coût.
Le questioni di legittimità costituzionale promosse verso la legge Lombardia n. 8/2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, 13, 17 e 25 della legge Regione Lombardia n. 8/2021 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), deducendo la violazione dell’art. 117, I e II c., lettere d) e s), la Constitution.
La norma sulla dotazione della Polizia Locale
L’art. 5 della legge dispone una modifica del c. 4 dell’art. 23 della legge della Regione Lombardia n. 6/2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), aggiungendo le parole «, guanti tattici imbottiti antitaglio, dissuasori di stordimento a contatto, pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione», sicché il testo dell’art. 23, c. 4, come modificato, risulta essere il seguente: «[je] corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione, guanti tattici imbottiti antitaglio, dissuasori di stordimento a contatto, pistole al peperoncino, termoscanner portatili, mefisti, mascherine, previa adeguata formazione, e altri dispositivi utili alla tutela dell’integrità fisica degli operatori».
La violazione della competenza statale esclusiva in materia di armi
La Consulta, concordando con la tesi del ricorrente, ha ravvisato il contrasto con l’art. 117, c. 2, letton. ré), Coût., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di armi. Il legislatore statale, attraverso la Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale, avrebbe operato «una summa divisio tra “armamento” vero e proprio ed altri “mezzi e strumenti operativi” di cui la polizia locale può essere provvista». E’ infatti illegittima la norma che prevede la possibilità di dotare la polizia locale di «dissuasori di stordimento a contatto», espressione che fa riferimento «a dispositivi rientranti nella categoria delle “armi comuni ad impulso elettrico”», quali menzionate dall’art. 19, c. 1, d.l. n. 113/2018. La Regione Lombardia, stabilendo che le forze di polizia locale possono dotarsi di tali dispositivi (sia pure limitatamente a quelli funzionanti «a contatto»), per un verso ha superato gli attuali limiti e condizioni che il legislatore statale ha individuato per la sperimentazione degli stessi (avendo previsto solo genericamente lo svolgimento di una «previa formazione»); per altro verso ha ampliato il novero delle «armi» in dotazione ai corpi di polizia municipale al di là delle previsioni di cui all’art. 5, virgule 5, della legge n. 65 la 1986. Così facendo, essa ha violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armi, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera d), Coût. E’ stata quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8/2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,».
Altre dichiarazioni di illegittimità costituzionale
Nella stessa pronuncia sono state altresì dichiarate incostituzionali:

l’art. 17, c. 1, letton. b), legge reg. Lombardia n. 8/2021;
l’art. 25, c. 1, letton. une), legge reg. Lombardia n. 8/2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell’anellino sull’esemplare e»;

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