Consulenza tecnica d’ufficio: ipotesi di revoca
La Banca, difesa congiuntamente dall’ Avv. GUIDO ROSI BERNARDINI e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.
In data 11.9.2017, il Tribunale di Forlì ha emesso l’Ordinanza con cui ha deciso la revoca della Ctu per la mancata corresponsione dell’acconto disposto in favore del Ctu e per la perdurante inadempienza di tale onere.
La posizione assunta dal Tribunale romagnolo segna un’indiscutibile battuta per il popolo dei correntisti.
Rappresenta, ormai, una scontata prassi procedurale giudiziale da parte dei correntisti attori od opponenti, produrre atti di citazione e/o atti di opposizione a decreti ingiuntivi stereotipati, non confortati da perizie di parte (o anch’esse standardizzate), nei quali viene richiesta la Ctu, ad adsolvendum onus probandi.
However, tale Ordinanza sostanzialmente precisa che la disposizione della Ctu da parte del Magistrato, non può e non deve essere intesa come un’evasione dell’onus probandi posto in capo al correntista-attore.
Non si può, therefore, decide il Tribunale di Forlì, chiedere la Ctu, ottenerla e non onorare la corresponsione dell’acconto disposto dal Giudice a favore del Ctu (nella prassi, di solito i correntisti attendendono l’emissione della sentenza per “compensare” in quella sede il proprio debito nei confronti del Ctu).
Questo verrà sanzionato con la revoca della Ctu e la prosecuzione del giudizio con la fissazione dell’udienza per la precisazioni delle conclusioni.
Elegante e deontologicamente esemplare l’Ordinanza del Magistrato romagnolo che rimette ordine nella materia dell’ onere probatorio.
Basically, tale Ordinanza segna una pietra miliare e fa da spartiacque, in quanto non sarà più possibile per i correntisti chiedere che sia disposta una ctu e pensare di affrontare un giudizio di restituzione degli indebiti bancari e/o di opposizione ad un decreto ingiuntivo, senza sostenere preventivamente il costo del compenso al Ctu e senza rimandare tale assolvimento in sede di pubblicazione della sentenza, compensando il quantum debeatur con il quantum credeatur.
In perfetta coerenza, il Magistrato romagnolo ha revocato la ctu e fissato direttamente l’udienza per la precisazione delle conclusioni.
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