Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa: la procedura
Il decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 August 2021.
A fronte dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono quattro ordini di intervento:
si stabilisce il rinvio al 16 May 2022 dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa;
si introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento ed è caratterizzato dal fatto che:
– è un percorso di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza.
– si accede tramite una piattaforma telematica
– all’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente e munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori necessarie per il risanamento dell’impresa.
Sul punto si approfondisca con: “Crisi d’impresa e misure urgenti per la giustizia. Ecco tutte le novità”
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
The 28 September 2021 è stato recepito il “il documento predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministra della giustizia con decreto del 22 aprile 2021” trasmesso dall’Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879.E del 27 September 2021, di seguito riportato.
Come riportato nell’art. 2 dello schema di decreto legge l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico–finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Compito dell’esperto è agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di crisi, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa.
Vediamo ora insieme la procedura per la valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Valutazione della ragionevole perseguibilità del risanamento
Il presente test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio. In particular, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ci si può limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).
Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l’imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse. Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell’imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall’esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l’imprenditore intende adottare.
L’entità del debito
L’entità del debito che deve essere ristrutturato è pari a:
– debito scaduto di cui relativo ad iscrizioni a ruolo
– (more) debito riscadenziato o oggetto di moratorie
– (more) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo
– (more) rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 years 1 – (more) investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare
– (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale
– (meno) nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti
– (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti TOTALE.
Tale debito, nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell’ammontare di tale stralcio.
I flussi annui al servizio del debito che la gestione dell’impresa è mediamente in grado di generare a regime2 prescindendo dalle eventuali iniziative industriali sono pari a:
– stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime
– (meno) investimenti di mantenimento annui a regime
– (meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte TOTALE [B].
Se l’impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui di cui a [B], superiori a zero e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento è determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l’ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]. Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: – del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; – del volume dell’esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; – dell’entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
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In particular: – un rapporto non superiore all’unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, that, in assenza di particolari specificità, può collocarsi attorno a 2.
In tal caso, l’andamento corrente dell’impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento; – quando il rapporto supera un certo livello, that, in assenza di particolari specificità , può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al punto 7 della presente Sezione; – superato un ulteriore livello, that, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell’impresa e può rendersi necessaria la cessione dell’azienda. In tal caso prosegui al punto 8 della presente Sezione; – se, instead, l’impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al punto 7 ed al punto 8 della presente Sezione.
Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell’andamento corrente e la redazione del piano d’impresa assume minore rilevanza.
Nel caso in cui il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito delle iniziative industriali assume precipua rilevanza il piano d’impresa per il quale nella check-list di cui alla Sezione II sono state recepite le migliori pratiche di redazione dei piani, ferma la necessità che l’esperto, nell’esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili
che vi incidono.
Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, occorre stimare le risorse realizzabili attraverso la cessione dell’azienda o di rami di essa e compararle con il debito che deve essere servito per comprendere la praticabilità del risanamento.
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