Collocazione di oggetti in spazio pubblico: quando è molestia?

La collocazione di oggetti su un’area normalmente utilizzata dai condomini del caseggiato per l’accesso alle abitazioni concreta una molestia con la conseguenza che l’occupante abusivo è tenuto a rimuovere detti oggetti dal bene comune
Index

La vicenda
Die Frage
La soluzione
Le riflessioni conclusive

normative Referenzen: Kunst. 1170 DC-to.
Rechtssprechung: Cass., Sez. 2, Urteil Nr. 15788 die 11/11/2002
1. La vicenda
Un condominio, ritenuti sussistenti i presupposti per la tutela possessoria, si rivolgeva al Tribunale per richiedere che fosse ordinato al titolare di una tabaccheria la rimozione degli arredi dell’attività commerciale e di ulteriori oggetti collocati in alcuni spazi condominiali. In particolare il condominio faceva presente che l’intera area di accesso allascala Lrisultava interamente occupata con bidoni della spazzatura, tavoli e sedie e con un distributore automatico di sigarette. I condomini notavano che l’occupazione con gli arredi in questione avveniva quotidianamente per l’intera durata di apertura al pubblico dell’attività di bar tabacchi, con modalità tali da menomare completamente la possibilità di fruizione da parte dei condomini del marciapiede condominiale, rendendo loro difficoltoso anche il semplice accesso all’edificio; del resto si sottolineava pure che tra i condomini vi erano persone affette da handicap i quali non potevano esercitare l’ordinario transito per l’accesso alle rispettive abitazioni. Alla luce di quanto sopra il condominio, qualificando la condotta descritta come molestia del possesso dell’area condominiale descritta, formulava domanda di manutenzione. In ogni caso pretendeva che il titolare della tabaccheria fosse condannato al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.
2. Die Frage
La collocazione di oggetti ingombranti su di un’area normalmente utilizzata dai condomini del palazzo per l’accesso alle abitazioni concreta una molestia anche se tale condotta non assume i connotati della privazione integrale dell’altrui disponibilità del bene?

Volume empfohlen

Le locazioni in condominio

L’opera rappresenta uno strumento utile e pratico per gli operatori del settore immobiliare: Profis, Verwalter von Eigentumswohnungen, Hausverwaltung, che si trovino ad affrontare problematiche e casistiche sulla materia delle locazioni immobiliari di fronte alle limitazioni regolamentari del condominio e che desiderino approfondire la materia, originalmente sviluppata dall’autore in un unico contesto sistematico di norme sulla LOCAZIONE e sul CONDOMINIO, senza trascurare le questioni fiscali del settore, in tema di sconti sul canone, esenzioni, agevolazioni, come previste per legge.Il volume affronta con visione unitaria e sistematica, in unico compendio, gli istituti della locazione per esigenze abitative primarie tipiche ed atipiche (affitti brevi, locazioni turistiche, B&B, AIRBNB, Affittacamere) e secondarie, aiutando il lettore a risolvere le tematiche insorgenti tra il Condominio ed i diritti e gli obblighi del locatore e del conduttore, in considerazione della destinazione dell’unità immobiliare e dei limiti rappresentati dai divieti regolamentari, senza trascurare il contratto di PORTIERATO.Completano ed arricchiscono l’opera i numerosi ed attuali richiami giurisprudenziali di merito anche (inediti) e di legittimità, nonché gli approcci alla normativa sovranazionale in materia di diritto di proprietà (Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali), nonché l’appendice legislativa ed il formulario sulla contrattualistica.Saverio LuppinoAvvocato in Bologna, con esperienza trentennale nel settore del real estate, locazione, comunione e condominio; autore di numerosi articoli sulle principali riviste giuridiche e pubblicazioni monografiche in materia di locazione immobiliare e condominio. Formatore qualificato e relatore a convegni, master e seminari specialistici. Con la presente casa editrice ha recentemente pubblicato: “Dallo sfratto alla riconsegna nel processo locatizio”; “Il condomino che non paga ed il recupero del credito”; “Locazioni immobiliari: redazione ed impugnazione del contratto”, quest’ultima edita in due differenti edizioni, la seconda aggiornata del 2019.

Leggi descrizione

Saverio Luppino, 2020, Maggs Verlag

22.00 €
17.60 €

kaufen

3. La soluzione
Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Lo stesso giudice ha notato che per la configurazione della molestia possessoria non è necessario, in presenza di una alterazione fisica dello stato di fatto della cosa, anche la produzione di un danno attuale, ma è sufficiente che lo stato di possesso sia posto soltanto in dubbio o in pericolo. Del resto lo stazionamento di numerose persone durante l’intero arco della giornata e la collocazione dei secchi di rifiuti negli spazi condominiali comprime significativamente il godimento degli spazi da parte dei condomini. Per il Tribunale quindi la collocazione di numerosi e voluminosi oggetti sull’area di accesso al caseggiato ha concretato senza dubbio una molestia anche se non si è verificata la privazione integrale dell’altrui disponibilità del bene (resta sempre possibile l’accesso agli spazi compromessi). Di conseguenza viene ordinato al soccombente di liberare ogni tipo di materiale riconducibile all’attività commerciale dagli spazi condominiali. Viene pure accolta la richiesta ex art. 614-bis c.p.c. Tale misura – ad avviso del Tribunale non può essere considerata iniqua, atteso che le attività di attuazione del provvedimento possessorio sono comunque procrastinabili (in quanto idonee a consentire il necessario, libero accesso alle scale condominiali anche da parte di soggetti disabili) e l’ordine di rispristino e sgombero non determina problemi di attuazione indipendenti dalla volontà dell’obbligato.
4. Le riflessioni conclusive
Occorre osservare che, ad integrare una molestia suscettibile di legittimare l’esercizio dell’azione possessoria di manutenzione è sufficiente un’attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall’agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio (Cass. CIV., Sez. II, 13/09/2000, n. 12080). E’ importante notare che non si richiede una condotta colposa dell’agente, come nel caso dell’illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall’aggressore in violazione del precetto delneminem lederebensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente. A differenza dell’azione di spoglio, dann, l’azione in questione mira a mantenere la situazione possessoria invariata, ed ha, auch, funzione preventiva nei confronti di eventuali e nuove molestie.
In ogni caso – come giustamente nota il Tribunale di Latinala condanna di parte resistente al pagamento di una somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c., non costituisce affatto un ampliamento di quella di manutenzione del possesso in origine formulata, operando essa in via indiretta e residuale sulla esecuzione del comando. Il titolare della tabaccheria è stato così condannato anche al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare alla disposta propria ordinanza, oltre alla rifusione delle spese di lite.
Volume empfohlen

Le locazioni in condominio

L’opera rappresenta uno strumento utile e pratico per gli operatori del settore immobiliare: Profis, Verwalter von Eigentumswohnungen, Hausverwaltung, che si trovino ad affrontare problematiche e casistiche sulla materia delle locazioni immobiliari di fronte alle limitazioni regolamentari del condominio e che desiderino approfondire la materia, originalmente sviluppata dall’autore in un unico contesto sistematico di norme sulla LOCAZIONE e sul CONDOMINIO, senza trascurare le questioni fiscali del settore, in tema di sconti sul canone, esenzioni, agevolazioni, come previste per legge.Il volume affronta con visione unitaria e sistematica, in unico compendio, gli istituti della locazione per esigenze abitative primarie tipiche ed atipiche (affitti brevi, locazioni turistiche, B&B, AIRBNB, Affittacamere) e secondarie, aiutando il lettore a risolvere le tematiche insorgenti tra il Condominio ed i diritti e gli obblighi del locatore e del conduttore, in considerazione della destinazione dell’unità immobiliare e dei limiti rappresentati dai divieti regolamentari, senza trascurare il contratto di PORTIERATO.Completano ed arricchiscono l’opera i numerosi ed attuali richiami giurisprudenziali di merito anche (inediti) e di legittimità, nonché gli approcci alla normativa sovranazionale in materia di diritto di proprietà (Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali), nonché l’appendice legislativa ed il formulario sulla contrattualistica.Saverio LuppinoAvvocato in Bologna, con esperienza trentennale nel settore del real estate, locazione, comunione e condominio; autore di numerosi articoli sulle principali riviste giuridiche e pubblicazioni monografiche in materia di locazione immobiliare e condominio. Formatore qualificato e relatore a convegni, master e seminari specialistici. Con la presente casa editrice ha recentemente pubblicato: “Dallo sfratto alla riconsegna nel processo locatizio”; “Il condomino che non paga ed il recupero del credito”; “Locazioni immobiliari: redazione ed impugnazione del contratto”, quest’ultima edita in due differenti edizioni, la seconda aggiornata del 2019.

Leggi descrizione

Saverio Luppino, 2020, Maggs Verlag

22.00 €
17.60 €

kaufen

Werden Sie Autor von Legge.it
Finde mehr heraus!

Das könnte Sie auch interessieren

Scatola nera e valore probatorio in sede processuale

di Edoardo Italiano
20 Januar 2022

Notizie giornalistiche in tema di inquinamento: la prova del danno da patema d’animo

di Biarella Laura
16 maggio 2022

Difficoltà materiali durante l’esecuzione per consegna o per rilascio

di Biancamaria Zambelli
12 Oktober 2022

Proprietà esclusive e conflitto d’interessi in condominio

di Giuseppe Bordolli
27 Juni 2022

The post Collocazione di oggetti in spazio pubblico: quando è molestia? erschien zuerst auf Diritto.it.
Quelle: Diritto.it