Circolazione dei veicoli con targa estera e speciale: vademecum per i controlli di polizia

مقدمة
Una delle situazioni in cui spesso si possono imbattere gli operatori di polizia stradale è il controllo sulla regolarità della circolazione di un veicolo immatricolato all’estero.
Esclusi i casi dei turisti che, sempre più numerosi, visitano il nostro Paese e i pochi casi di ignoranza delle disposizioni normative in materia, quello della circolazione sul territorio nazionale di veicoli con targa estera è un fenomeno dietro cui si celano intenti illegali (per non dire truffaldini) e del quale, negli ultimi tempi, si è registrata una notevole diffusione (in particolare con l’utilizzo di veicoli acquisiti tramite contratti di leasing).
Invero, la possibilità di “risparmiare” sulle tasse automobilistiche e sulle tariffe assicurative RCA nonché di evitare il pagamento di sanzioni conseguenti ad eventuali violazioni del Codice della Strada[1] rappresenta, di fatto, un incentivo ad abusare delle concessioni offerte dalla normativa italiana ed europea in materia.
Non solo, il possesso di un veicolo di valore immatricolato all’estero potrebbe essere indicativo di un reddito superiore a quello dichiarato dal proprietario/locatario del mezzo, con gli intuibili riflessi sul piano delle imposte sui redditi.
I conseguenti accertamenti seguono strade diverse a seconda che la targa del veicolo appartenga o meno ad uno Stato appartenente all’Unione Europea.
Nel primo caso si entra nel campo di applicazione della normativa doganale, mentre nel secondo si applicano le disposizioni del Codice della strada.
Veicoli con targa extra u.e.
Fonti normative: il regime doganale dell’ammissione temporanea
Di norma, l’introduzione di un bene nel territorio doganale dell’Unione Europea ai fini del suo consumo o utilizzo è soggetto all’imposizione dei diritti doganali (dazio + I.V.A., quest’ultima calcolata sul valore del bene sommato all’importo del dazio).
Tuttavia, la normativa doganale prevede degli “usi particolari” per i quali alcuni beni, a determinate condizioni, sono esclusi totalmente o parzialmente dalla predetta imposizione.
Il regime dell’ammissione temporanea è ricondotto all’istituto dell’uso particolare, disciplinato dal capo 4 del R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446 (che integra il Reg. (الاتحاد الأوروبي) 952/2013 – Codice Doganale dell’Unione).
In genere le merci che varcano la frontiera del territorio doganale dell’U.E. sono soggette ad una dichiarazione doganale, a seconda dei casi scritta o verbale, relativa alla loro destinazione. Nel caso dei mezzi di trasporto immatricolati in territorio extracomunitario, che interessa in questa sede, il semplice attraversamento della predetta frontiera è assimilato a una dichiarazione doganale e gli stessi si considerano dichiarati per l’ammissione temporanea [مقالات. 139 البريد 141 – شارك. 1 – R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446] e quindi totalmente esentati dal pagamento dei diritti doganali.
Dunque, ciò che devono verificare gli operatori di polizia nel corso dei controlli è che siano rispettate le condizioni in virtù delle quali è concesso tale beneficio. La circolazione di un veicolo con targa di uno Stato non appartenente all’U.E. per il quale sia accertata la mancanza anche di una sola di tali condizioni si configura come illecita ed è sanzionata nei modi indicati al successivo paragrafo.
Ma quali sono queste condizioni?
Per effetto degli artt. 212 e ss. R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446, che ha recepito la Convenzione di Istanbul del 26.06.1990[2] (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 479/1995), è concesso il beneficio del regime dell’ammissione temporanea con esenzione totale dal dazio all’importazione ai mezzi di trasporto, compresi i normali pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature che li accompagnano, purché sussistano le seguenti condizioni:

siano immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea[3] [definito a norma dell’art. 4 del Codice Doganale dell’Unione – Reg. (الاتحاد الأوروبي) 952/2013] a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio o, se non sono immatricolati, siano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
in caso di uso privato, qualora non sia una delle persone di cui al successivo alinea, siano utilizzati da una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione, debitamente autorizzata per iscritto dal beneficiario del regime de quo.

Possono utilizzare un veicolo per uso privato in regime di ammissione temporanea [فن. 18 م. 39/1953 (T.U. delle Leggi sulle Tasse Automobilistiche), nella versione stabilita dall’art. 2 D.L. 2/1961] i seguenti soggetti:

un congiunto entro il terzo grado del proprietario del mezzo parimenti stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
una persona fisica stabilita nel territorio doganale dell’Unione, a condizione che il proprietario del veicolo od un suo congiunto entro il terzo grado, parimenti stabilito al di fuori di detto territorio, si trovi a bordo del veicolo.

Le persone stabilite nel territorio doganale dell’Unione possono beneficiare dell’esenzione de qua:

se un rimorchio è agganciato al mezzo di trasporto stradale immatricolato nel territorio doganale dell’Unione;
se i mezzi di trasporto sono utilizzati in una situazione di emergenza;
se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione;
se utilizzano privatamente e occasionalmente un mezzo di trasporto, su richiesta del titolare dell’immatricolazione e purché questi si trovi nel territorio doganale dell’Unione al momento dell’uso;
se hanno noleggiato un mezzo di trasporto in virtù di un contratto scritto e che utilizzano privatamente per uno dei seguenti fini:

per tornare nel proprio luogo di residenza all’interno del territorio doganale dell’Unione (in tal caso il mezzo è restituito all’impresa di locazione stabilita nel territorio doganale dell’Unione entro tre settimane dalla conclusione del contratto);
per lasciare il territorio doganale dell’Unione (in tal caso il mezzo è riesportato entro tre settimane dalla conclusione del contratto);

se utilizzano un mezzo di trasporto adibito ad uso commerciale o privato, a condizione che siano alle dipendenze del proprietario, del locatario o dell’affittuario del mezzo e che il datore di lavoro sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione. L’uso privato del mezzo di trasporto è consentito per i tragitti fra il posto di lavoro e il luogo di residenza del dipendente o al fine di svolgere mansioni professionali proprie previste dal contratto di lavoro. A tal proposito, su richiesta delle autorità doganali, la persona che utilizza il mezzo presenta una copia del contratto di lavoro;
in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato.

Prima di esaminare i termini di appuramento relativi all’ammissione temporanea in questione, è necessario cercare di fare chiarezza sul concetto di persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, in quanto, al di là dei casi particolari sopra elencati, il trovarsi in tale condizione pregiudica la concessione del beneficio del regime de quo, e soprattutto perché l’esperienza operativa dimostra che sovente i contenziosi in materia ruotano attorno alla dimostrazione della sussistenza o meno di tale requisito.
Ai sensi dell’art. 5, paragrafo 31), del Codice Doganale dell’Unione, per «persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione» si intende, se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione. Ma, a questo punto, si pone il problema di definire altresì il concetto di residenza abituale.
Le fonti normative comunitarie non danno una definizione delle nozioni di residenza (tout court), residenza abituale e dimora abituale. Tuttavia, come dianzi riportato, proprio il R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446, all’art. 216 – شارك. 1, اللاتفية. ب), sembra associare la nozione di residenza abituale a quella di residenza normale. E proprio con riferimento alle «franchigie fiscali applicabili all’interno della Comunità in materia d’importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto», l’art. 7 (Norme generali per la determinazione della residenza) della Dir. 83/182/CEE dispone che «ai fini dell’applicazione della presente direttiva, si intende per “residenza normale” il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni all’anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso di una persona senza legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita», precisando poi che «nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che pertanto sia indotta a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale». La norma dispone altresì che «i privati forniscono le prove del luogo della loro residenza normale con tutti i mezzi, in particolare con la carta d’identità, o mediante qualsiasi altro documento valido» e che «qualora le autorità competenti dello Stato membro d’importazione abbiano dubbi circa la validità della dichiarazione della residenza normale (...), dette autorità possono chiedere qualsiasi elemento d’informazione o prove supplementari». Peraltro, la residenza normale è definita negli stessi termini anche da altre fonti di diritto comunitarie che disciplinano altre materie, quali l’art. 14 Reg. (CEE) 3821/85, l’art. 12 Dir. 2006/126/CE, l’art. 6 Dir. 2009/55/CE e l’art. 8 Reg. (CE) 1071/2009 ed in ultimo dall’art. 118-إلى[4] D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) in materia di rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali.
E anche l’opinione prevalente tra gli interpreti, corroborata dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 18 يناير 1972 البريد, soprattutto, dalle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, è di applicare alle nozioni di residenza, residenza abituale e dimora abituale dei criteri di fatto. Secondo la citata Risoluzione, في الواقع, per stabilire il carattere abituale di una residenza, si deve tener conto della durata e della continuità della stessa nonché di altri elementi fattuali di natura personale o professionale che dimostrino il legame duraturo tra un soggetto e la sua residenza. Infine, per quanto concerne la giurisprudenza comunitaria, si segnalano, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. C-216/89 del 13 تشرين الثاني 1990, secondo la quale «al fine di poter stabilire se uno Stato membro costituisce lo Stato di residenza di un lavoratore nonostante il fatto che questi eserciti la propria attività di lavoro dipendente in un altro Stato membro, occorre tener conto della durata e della continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell’interessato, della duratavalutata in considerazione degli elementi di fatto caratteristici della speciee dello scopo della sua assenza, della natura dell’occupazione trovata nell’altro Stato membro, nonché dell’animus dell’interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso» e la sentenza della medesima Corte n. C-452/93 del 15 أيلول 1994, secondo cui «la residenza abituale è il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione. Il fatto che il ricorrente si sia provvisoriamente trasferito a Torrevieja, دال 1 أكتوبر 1980 الله 28 يونيو 1981, non implica che egli abbia trasferito in Spagna il centro permanente dei suoi interessi e non può pertanto essere considerato atto a comportare l’interruzione della sua residenza abituale in Belgio (...)».
Orbene, poiché non è compito degli operatori di polizia valutare «l’animus dell’interessato», resta da chiarire sulla base di quali elementi gli stessi possano stabilire se un soggetto sia o meno stabilito nel territorio doganale dell’Unione, al fine di accertare l’eventuale irregolarità della circolazione del veicolo utilizzato dallo stesso.
Innanzitutto, bisogna prendere in considerazione i dodici mesi antecedenti al controllo, in accordo con le disposizioni sui termini di appuramento (di cui si dirà più avanti)[5]. Un elemento da tenere senz’altro in conto, in combinazione con altri caratterizzati da una connotazione fattuale, è la residenza anagrafica della persona controllata. Altro dato importante sono gli eventuali visti di ingresso e di uscita nel e dal territorio doganale dell’Unione apposti sul passaporto, qualora si tratti di cittadino extracomunitario. Poi, grazie all’indispensabile ausilio delle banche dati di polizia, è opportuno verificare se e per quali anni il soggetto ha presentato dichiarazione dei redditi in Italia e se è titolare di un contratto di lavoro o di partita I.V.A., consultando altresì (ed eventualmente stampandone copia da allegare agli atti da inoltrare al competente Ufficio delle Dogane) l’Estratto Casellario degli Attivi INPS, reperibile dalla banca dati SDI. Considerata la non agevole determinazione della condizione di persona stabilita in territorio doganale comunitario, per i casi più controversi si potrebbe non procedere a contestazione, limitandosi ad inserire le informazioni ricavate nella banca dati SDI, funzionalità Cruscotto Operativo, in modo da poterle utilizzare in eventuali successivi controlli sugli stessi soggetti a comprova della loro residenza abituale in Italia, e dunque nel territorio doganale dell’Unione. Ad ogni modo, si consiglia di concordare con il competente Ufficio delle Dogane una procedura operativa il più possibile uniforme, al fine di garantire una omogeneità di valutazione tra gli operatori di polizia e la medesima Autorità competente.
Il regime doganale in questione è altresì soggetto a dei termini per l’appuramento, i.e. i termini «entro cui le merci vincolate a un regime speciale, escluso il transito, o i prodotti trasformati devono essere vincolati a un successivo regime doganale, devono essere distrutti, devono essere portati fuori del territorio doganale dell’Unione o devono essere assegnati all’uso finale previsto» [فن. 1, paragrafo 23) R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446].
I mezzi di trasporto stradali adibiti ad uso privato possono usufruire del regime di ammissione temporanea (salvo vincoli ad un successivo regime, distruzione o abbandono allo Stato) per i seguenti periodi di tempo [فن. 217, اللاتفية. ج), R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446]:

per la durata del soggiorno in tale territorio per soli motivi di studio, se utilizzati da studenti;
per la durata del soggiorno in tale territorio necessaria per lo svolgimento della missione, se utilizzati da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata;
6 mesi, negli altri casi[6].

I mezzi di trasporto non ferroviario adibiti ad uso commerciale possono usufruire del regime di ammissione temporanea per il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto [فن. 217, اللاتفية. ب), R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446].
I mezzi di trasporto oggetto di servizi di noleggio professionale da parte di un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale dell’Unione possono usufruire del regime di ammissione temporanea a condizione che non siano utilizzati per scopi diversi dalla riesportazione e per i seguenti periodi di tempo [فن. 218 R.D. (الاتحاد الأوروبي) 2015/2446]:

6 mesi dalla data di entrata nel territorio doganale dell’Unione, se restituiti all’impresa di locazione;
6 mesi dalla data di entrata nel territorio doganale dell’Unione e tre settimane dalla conclusione del relativo contratto, se il mezzo di trasporto è nuovamente locato dall’impresa di locazione ad una persona stabilita al di fuori del territorio doganale dell’Unione o a persone fisiche che hanno la loro residenza abituale all’interno di tale territorio.

La data di entrata nel territorio doganale dell’Unione è quella di conclusione del contratto di locazione in base al quale il mezzo di trasporto era utilizzato al momento dell’ingresso in tale territorio, salva dimostrazione della data di effettiva entrata.
Profili sanzionatori
L’utilizzo di mezzi di trasporto immatricolati al di fuori del territorio doganale dell’U.E. quando manchino o siano venute a cessare le condizioni sopra elencate integra l’illecito di contrabbando[7] previsto dall’art. 216 – شارك. 2 – م. 43/1973 (T.U.L.D.), così punito per il combinato disposto degli artt. 292, 295-إلى, 296 T.U.L.D. e dell’art. 1 D.Lgs. 8/2016:

qualora non ricorrano le circostanze di cui all’art. 296 T.U.L.D. (recidiva), assumendo l’illecito natura amministrativa, con la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, ma in ogni caso non inferiore a € 5.000 né superiore a € 50.000[8];
se l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera € 3.999 si applica, in luogo della sanzione di cui al precedente punto, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti[9], aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall’art. 295 – شارك. 1 – U.L.D. (veicolo appartenente a persona estranea all’illecito)[10];
qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1 dell’art. 296 T.U.L.D. (recidiva semplice), qualificandosi l’illecito come reato, con la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti e con la reclusione fino ad un anno;
qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 2 dell’art. 296 T.U.L.D. (recidiva reiterata), qualificandosi l’illecito come reato, con la pena della multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti e con la reclusione comminata nella precedente condanna aumentata dalla metà a due terzi.

Inoltre, a norma dell’art. 301 T.U.L.D., in ogni caso è sempre ordinata la confisca del veicolo con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale ha però facoltà di restituire all’interessato il veicolo confiscato quando questi, oltre ai diritti ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio [فن. 337 – شارك. 3 – R.D. 65/1896 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali) – cfr. nota 5, secondo alinea]. Qualora si usufruisca di tale possibilità, il veicolo è ammesso a circolare in Italia per la durata massima di un anno[11], in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Allo scadere del predetto termine, se l’utilizzatore non procederà all’immatricolazione del veicolo in Italia, la circolazione a bordo dello stesso sarà sanzionata ai sensi dell’art. 132 – شارك. 5 – D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), anche nel caso in cui l’immatricolazione non sia concessa perché il veicolo non è conforme alle norme comunitarie vigenti al momento della relativa domanda (circ. M.I.T. ن. 5239/M362 del 03.12.2004)[12].
Una doverosa precisazione riguarda gli organi cui l’ordinamento demanda l’accertamento dell’illecito in parola.
Per il combinato disposto dell’art. 32 من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ. 4/1929 e dell’art. 36 م. 600/1973, e come ribadito dalle note del Ministero dell’Interno n. 558/A/415.1/0/287943 del 05.02.2016 e n. 558/A/415.1/0/315659 del 30.05.2017, l’accertamento degli illeciti di contrabbando, essendo questi violazioni di natura tributaria, compete alla Guardia di Finanza, al cui Reparto competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi gli operatori delle altre Forze di polizia devono immediatamente comunicare i fatti che possono configurarsi come tali, provvedendo agli atti del proprio ufficio fino a che non intervengano gli organi della polizia tributaria[13].
Considerata la complessità della materia, quale utile ausilio operativo, al presente articolo è allegato un modello di verbale di accertamento e sequestro amministrativo di veicolo (con annesso info-normativo – allegati 1 البريد 2) precompilato ed integrabile a mano (da stampare fronte-retro, per un più pratico utilizzo), adatto ai casi più frequenti, con la possibilità di selezionare, tra tutte le possibili fattispecie costituenti illecito, quella corrispondente al caso concreto (nei casi, peraltro insoliti, di accertata recidiva o di veicoli appartenenti a persone estranee alle violazioni, si procederà a sequestro penale, per il quale, con gli adattamenti del caso, si può utilizzare il medesimo modello di verbale).
Per quanto concerne gli ulteriori aspetti dei particolari casi della circolazione dei ciclomotori, si rimanda al successivo paragrafo.
Veicoli con targa u.e.
Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
La circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione Europea è invece regolata dal sopra accennato art. 132 C.d.S., mediante il quale il nostro ordinamento ha recepito la Convenzione di Vienna del 08.11.1968 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 308/1995 e che ha sostituito la precedente Convenzione di Ginevra del 19.09.1949)[1].
A norma del comma 1 di tale articolo, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi con targa estera (non importa se comunitaria o non comunitaria) e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali (vale a dire che siano stati oggetto di importazione definitiva, compreso il caso di restituzione di veicolo confiscato ex art. 337 – شارك. 3 – R.D. 65/1896, di cui si è detto nel precedente paragrafo) o a agli eventuali obblighi I.V.A.[2], possono circolare in Italia per il periodo massimo di un anno (esclusi i residenti nel Comune di Campione d’Italia, come specificato al successivo comma 2), al superamento del quale il comma 5 del medesimo articolo prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 85 ad € 338[3].
Trascorso tale periodo, quindi, la circolazione di tali mezzi di trasporto è interdetta se gli stessi non vengono “nazionalizzati”, ossia reimmatricolati nel nostro Paese [senza visita e prova (salvi casi particolari), se si tratta di veicoli appartenenti alle categorie M1 ed L di cui all’art. 47 C.d.S., e senza (ulteriori) formalità doganali], con assegnazione di targa italiana ed iscrizione al P.R.A..
Purtroppo l’applicabilità in concreto di tale articolo è ostacolata dall’infelice ed anacronistica formulazione dello stesso, poiché, a differenza di quanto avviene con i veicoli con targa extracomunitaria utilizzati per motivi non attinenti lo studio o lo svolgimento di una missione, per i quali si dispone di precisi termini a quo ai fini dell’accertamento dei termini di appuramento, per i veicoli immatricolati in paesi appartenenti all’U.E., stante la libera circolazione di persone e merci all’interno del territorio doganale comunitario e non essendo dunque annotato in alcun modo l’ingresso e l’uscita in e dall’Italia dei veicoli in questione, non è possibile determinarne con assoluta certezza il periodo di permanenza nel territorio italiano, anche in relazione al fatto che gli stessi potrebbero attraversare più volte i confini nazionali con altri paesi comunitari.
L’unico dubbio che è stato chiarito riguardava l’applicabilità o meno dell’articolo in questione anche ai veicoli appartenenti a cittadini comunitari che trasferiscano la loro residenza in Italia (alcuni, في الواقع, sostenevano che la norma, poiché menziona le formalità doganali, riguardasse solo i veicoli immatricolati al di fuori dell’U.E.), chiarimento pervenuto dal Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale con la nota n. 300/A/1/27794/111/56 del 24.10.2007, avente per oggetto «Nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E. che hanno acquisito la residenza in Italia»[4], la quale ha stabilito che rientrano nell’alveo della casistica dell’art. 132 C.d.S. anche i veicoli non nazionalizzati di proprietà e/o condotti da cittadini comunitari che abbiano trasferito da oltre un anno la loro residenza in Italia.
Pertanto, si ritiene che nel caso in cui un veicolo appartenga ad un soggetto che ha stabilito la residenza in Italia successivamente all’immatricolazione del mezzo a suo nome, si possa presumere come termine a quo per la decorrenza del periodo di un anno nel corso del quale ne è ammessa la circolazione in territorio italiano la data di acquisizione della residenza.
Se invece un mezzo è introdotto in Italia da un soggetto già residente (e.g., acquisto intracomunitario di veicolo usato o utilizzo di un mezzo intestato ad un soggetto residente in altro Paese), si potrà stabilire come data d’importazione quella ricavata da una qualsiasi prova della presenza del veicolo sul territorio nazionale, quali possono essere la data del contratto di leasing, un precedente verbale di accertamento di una violazione o la già citata funzionalità Cruscotto Operativo della banca dati SDI[5]. In proposito, si segnala che una grossa limitazione dell’attività degli accertatori in generale è rappresentata dalla mancanza di una banca dati condivisa che raccolga tutte le violazioni di natura amministrativa rilevate dalle varie Forze di polizia, così come avviene, di contro, con le violazioni di natura penale, le quali vengono registrate nella predetta banca dati SDI. Ciò comporta, per quanto concerne l’argomento in trattazione, أن, se si decide di utilizzare le date di eventuali precedenti verbali di accertamento di violazioni amministrative come termine di riferimento per stabilire se sia trascorso o meno il previsto anno di circolazione concesso ai veicoli de quibus, lo si può fare solo in relazione ad atti presenti nell’archivio del Reparto di appartenenza degli operatori di polizia che eseguono il controllo, con gli inconvenienti che il lettore può facilmente intuire.
Per quanto riguarda il requisito della residenza, poiché in linea di principio un veicolo deve essere immatricolato nel Paese in cui il relativo proprietario od utilizzatore stabiliscono la propria residenza normale, anche in questi casi, ai fini della determinazione della data di acquisizione della residenza, si adotteranno i criteri indicati al § 2.1.
Il comma 4 dell’art. 132 C.d.S, poi, dispone che, trascorso un anno dall’ammissione alla circolazione in Italia, se il veicolo non viene reimmatricolato ne è interdetto l’accesso sul territorio nazionale. Quindi, poiché la norma non dispone né il sequestro né il fermo amministrativo del mezzo, in caso di contestazione si ritiene che si possa apporre nel verbale la dicitura: «Ai sensi dell’art. 132 – شارك. 4 – D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.), al veicolo è interdetto l’accesso sul territorio nazionale. Il trasgressore è invitato a reimmatricolare il mezzo in Italia o, in alternativa, ad esportarlo definitivamente in un altro Stato. A tal fine è autorizzato a recarsi per la via più breve presso il più vicino Ufficio MCTC o presso il confine di Stato prescelto».
È bene precisare che, proprio a causa del carattere presuntivo della determinazione del periodo di permanenza di un veicolo sul territorio nazionale (nonché dei rilievi che potrebbero essere mossi in relazione alla statuizione della residenza normale), contestare la violazione dell’art. 132 C.d.S. costituisce ad ogni modo un “azzardo”, dato che l’Autorità investita del giudizio su un eventuale ricorso potrebbe annullare il verbale sulla base di una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento dell’atto (e comunque, considerati i mutevoli orientamenti della giurisprudenza italiana, uno stesso caso potrebbe essere valutato in maniera differente da Autorità diverse o persino dalla medesima Autorità in tempi diversi). E con riferimento all’eventuale impugnazione dei verbali, è appena il caso di ricordare che in caso di violazione di norme del Codice della Strada con un veicolo immatricolato all’estero si attuano le disposizioni dell’art. 207 C.d.S. (possibilità di pagamento immediato della sanzione in misura ridotta – che comporta l’impossibilità di proporre ricorso – o, in alternativa, versamento di apposita cauzione, in mancanza del quale è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino ad un massimo di 60 أيام), con l‘esclusione dei residenti nel Comune di Campione d’Italia.
Ma in caso di respingimento dell’eventuale ricorso o qualora questo non venga proposto, si dovrà procedere alla registrazione del provvedimento di interdizione dianzi indicato nella banca dati SDI, al fine di consentire a tutte le Forze di polizia di adottare le misure del caso qualora lo stesso veicolo sia nuovamente sorpreso a circolare sul territorio nazionale senza essere stato reimmatricolato.
في الواقع, qualora il trasgressore non ottemperi alla suddetta intimazione, si configurerà la violazione di cui all’art. 650 C.P. (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità)[6], in ragione della quale si potrà procedere al sequestro penale (الفن السابقين. 354 C.P.P.) del veicolo. Inoltre, in aggiunta a questo, a parere di chi scrive potrebbe altresì ravvisarsi il reato di truffa ai danni dello Stato [فن. 640 – شارك. 2, ن. 1) – C.P.][7], la cui valutazione è rimessa all’Autorità Giudiziaria competente.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 132 C.d.S. dispone che le targhe dei veicoli in questione devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Ai fini della correttezza dei controlli di polizia, si segnala che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 93107 ال 19.11.2010, ha precisato che i complessi veicolari costituiti da rimorchi e semirimorchi immatricolati in altro Paese agganciati a trattori stradali o motrici nazionali nonché quelli costituiti da rimorchi e semirimorchi nazionali agganciati a trattori stradali o motrici immatricolati in altro Paese, rientrando nella definizione di cui all’art. 1 della Convenzione di Vienna del 08.11.1968, sono da considerarsi in “circolazione internazionale”, da cui consegue che, ai sensi degli artt. 36 البريد 37 della Convenzione stessa, sulla parte posteriore del rimorchio o del semirimorchio è sufficiente che sia apposta la targa del veicolo ed il segno distintivo dello Stato in cui esso è immatricolato, senza che sia necessario l’impiego della targa ripetitrice[8].
A norma del successivo art. 133 C.d.S., gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati all’estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine, conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali, con divieto (valido, ça va sans dire, anche per quelli nazionali) di utilizzo di sigle diverse da quella dello Stato di immatricolazione[9]. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 85 ad € 338. Relativamente ai soli veicoli immatricolati negli Stati appartenenti all’U. E., il Reg. (CE) 2411/98 ha stabilito che per circolare nel territorio comunitario è sufficiente esporre il segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione posto all’estremità sinistra della targa di immatricolazione, conforme alle prescrizioni dell’allegato al Regolamento stesso (a cui le targhe italiane si sono adeguate dal 01.01.1999).
Infine, a mero titolo informativo, si segnala che nel 2013 era stato presentato un disegno di legge (ddl c 1512) di riforma del Codice della Strada[10] che prevedeva, tra gli altri, l’introduzione del nuovo art. 132-إلى, mediante il quale si limiterebbe la circolazione sul territorio italiano dei veicoli con targa straniera (comunitaria o SEE) ai soli proprietari o utilizzatori residenti all’estero od ai residenti anagraficamente in Italia in grado di documentare che la detenzione e la circolazione non costituiscano elusione delle disposizioni amministrative e tributarie nazionali, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia, البريد, nei casi in cui tali veicoli siano nella disponibilità, in virtù di un contratto di leasing o di locazione senza conducente, di persone fisiche anagraficamente residenti in Italia o di persone giuridiche, anche di diritto estero con sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni e circolanti sul territorio nazionale, la reimmatricolazione con targa italiana entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. A tutt’oggi (يناير 2018) per tale disegno di legge, dopo l’approvazione della Camera nel alla fine del 2014, non è ancora avvenuto il passaggio al Senato.
Ciclomotori
Come visto, sia l’art. 132 che l’art. 133 C.d.S. hanno ad oggetto esclusivamente autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (immatricolati all’estero).
Ed invero, ferme restando le disposizioni sull’ammissione temporanea di cui si è discusso ai §§ 2.1 البريد 2.2, l’art. 3 – شارك. 5 – della Convenzione di Vienna impone agli Stati contraenti di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i velocipedi ed i ciclomotori che soddisfino alle condizioni tecniche definite al Capitolo V della Convenzione medesima ed il cui conducente abbia la propria residenza abituale[11] sul territorio di un altro Stato contraente. Dispone, inoltre, che non si potrà esigere che i conducenti di velocipedi o di ciclomotori in circolazione internazionale siano titolari di un permesso di guida, salvo si tratti di conducenti cittadini di Stati appartenenti all’U.E., per i quali l’art. 116 C.d.S. prevede il possesso della patente di categoria AM.
E il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare n. 300/A/1/54463/106/16 del 18.07.2006, ha precisato che la disciplina normativa dell’art. 97 C.d.S. sulla circolazione dei veicoli in parola non si applicano ai ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia.
Pertanto, un ciclomotore immatricolato all’estero (sia in uno Stato U.E. che extra U.E.) che sia condotto da una persona avente la propria residenza abituale in Italia, poiché in tal caso, venendo a mancare le condizioni sopra esposte, non è considerato in circolazione internazionale, sarà soggetto alle disposizioni dell’art. 97 C.d.S. (sanzione amministrativa pecuniaria da € 155 ad € 621 per la mancanza del certificato di circolazione – co. 7 – e da € 77 ad € 310 perché conseguentemente sprovvisto di targa – co. 8), oltre che alla normativa sull’ammissione temporanea.
Veicoli con targa speciale
Veicoli con targa EE
Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi circolanti con la speciale targa di riconoscimento EE (Escursionisti Esteri) sono mezzi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione che hanno già adempiuto alle formalità doganali (se prescritte), ed appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero od a stranieri di passaggio sul territorio nazionale, ai quali, oltre a detta targa, è stata rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salva eventuale proroga (فن. 134 – شارك. 1 – C.d.S.).
Per la circolazione a bordo di detti veicoli con carta di circolazione scaduta di validità, l’art. 134 – شارك. 2 – C.d.S. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 85 ad € 338, cui consegue, a meno che successivamente all’accertamento venga rilasciata la carta di circolazione di cui all’art. 93 C.d.S., la sanzione amministrativa accessoria della confisca del mezzo, salvo che, successivamente al sequestro, sia disposta la proroga della carta di circolazione[1].
Veicoli con targa temporanea
Esistono delle targhe tedesche, definite temporanee o di breve termine (c.d. targhe gialle), di dimensioni analoghe a quelle di immatricolazione, أن, come specificato dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11.01.2013, parzialmente modificata dalla successiva circolare n. 300/A/2151/15/111/57/6 del 23.03.2015, hanno una durata prefissata di cinque giorni, sono prodotte in Germania da soggetti privati, utilizzando una sequenza alfanumerica attribuita dall’Ufficio della motorizzazione tedesca, ed hanno abbinato un documento di circolazione, anch’esso temporaneo, nel quale sono trascritti i dati identificativi del veicolo a cura del predetto Ufficio, i quali sono registrati nel loro archivio nazionale dei veicoli.
Tali targhe sono assegnate senza particolari formalità a chiunque le richieda, sia esso cittadino tedesco o di altra nazionalità, per motivi di prova, collaudo e/o trasferimento di veicoli sprovvisti di immatricolazione nazionale ed è consentito il loro utilizzo all’estero solo negli Stati che accettano il trasferimento dei veicoli con le medesime targhe[2].
Gli elementi che le caratterizzano, fermo restando il classico sfondo bianco con caratteri alfanumerici neri delle targhe tedesche ordinarie, sono l’assenza, sul lato sinistro, del rettangolo blu contenente il logo dell’U.E. e la sigla dello Stati di immatricolazione (in questo caso la sigla della Repubblica Federale Tedesca – D), e la presenza di un bollino di colore blu (che indica il Land dove risiede l’Ufficio che ha rilasciato il documento di circolazione) البريد, sul lato destro, di un rettangolo giallo riportante, con caratteri neri, la data di scadenza della targa e del documento abbinato, nel formato GG/MM/AA[3].
Dette targhe e i relativi documenti di circolazione sono da considerare validi solo se utilizzati per far circolare in Italia veicoli immatricolati in Germania, sulla base della nota Diplomatica tra Italia e Germania del 22 أكتوبر 1993, ن. 411, relativa al riconoscimento reciproco delle targhe di prova ed esclusivamente per le finalità e con le modalità sancite dall’accordo medesimo.
Non sono validi, invece, quando sono utilizzati per far circolare nel nostro Paese veicoli già immatricolati in Italia e ormai radiati dalla circolazione, i quali, dopo la radiazione, possono circolare sul territorio nazionale esclusivamente per recarsi ai valichi di frontiera.
La fattispecie è infatti regolamentata dall’art. 99 C.d.S., che consente la circolazione di veicoli immatricolati in Italia e radiati per esportazione solo per recarsi ai transiti di confine, purché muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri.
L’intervento ministeriale con la circolare sopra richiamata è stato sollecitato dalle numerose segnalazioni di veicoli, già immatricolati in Italia e formalmente radiati dalla circolazione per l’esportazione, i quali, condotti da soggetti residenti in Italia, continuano a circolare nel nostro Paese facendo uso di targhe temporanee tedesche. In tali casi, consentire la circolazione in Italia con dette targhe significherebbe applicare le norme di un ordinamento giuridico estero e disapplicare quelle nazionali, procedura che non ha alcun fondamento giuridico né alcun vincolo di diritto comunitario o internazionale.
Esistono inoltre delle targhe turistiche di esportazione (il cui utilizzo per la circolazione in Italia è anch’esso consentito in virtù dell’accordo diplomatico sopra citato), assegnate a chiunque acquisti un veicolo in Germania senza esservi residente (analogamente alle targhe doganali italiane EE), valevoli per un periodo che va da un minimo di quindici giorni ad un massimo di un anno, il cui aspetto si differenzia da quello delle targhe di breve termine per il colore rosso sia del bollino che indica il Land che del rettangolo sul lato destro riportante (sempre con caratteri neri) la data di scadenza della targa e del documento abbinato.
Infine, sono stati stipulati degli accordi bilaterali con Germania, Austria e Repubblica di San Marino per quanto attiene alla circolazione di prova nei rispettivi territori a condizione di reciprocità[4], per la quale i competenti uffici nazionali rilasciano delle targhe prova per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita o di allestimenti (sono infatti utilizzate principalmente da commercianti di veicoli, concessionari, officine meccaniche, carrozzerie), accompagnate da un documento attestante la loro validità temporale.
Le targhe prova tedesche (c.d. targhe rosse), sulle quali compare, sul lato sinistro, la banda rettangolare blu contenente il logo dell’U.E. e la sigla dello Stato (د), si caratterizzano per il colore rosso dei caratteri alfanumerici, con lo sfondo sempre bianco, ed il bollino blu del Land.
Le targhe prova austriache hanno i caratteri alfanumerici di colore bianco su sfondo blu.
Le targhe prova sanmarinesi, invece, presentano lo stemma e la denominazione ufficiale dello Stato sul lato sinistro e la scritta “PROVA” seguita da un numero di colore nero, il tutto su fondo bianco.
Per quanto attiene le sanzioni, la circolazione di un veicolo con targa temporanea di qualsiasi genere scaduta di validità e quella di un veicolo già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione (fatto verificabile mediante l’inserimento del numero di telaio nelle banche dati di polizia), munito di qualsivoglia targa temporanea, sono considerate alla stregua della circolazione senza carta di circolazione e targa di immatricolazione, ول:

in quanto sprovvisto di carta di circolazione, l’art. 93 – شارك. 7 – C.d.S. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 422 ad € 1.695 (a carico sia del conducente che del proprietario del mezzo o dell’usufruttuario o del locatore con facoltà di acquisto e dell’acquirente con patto di riservato dominio), cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo;
essendo privo di targa di immatricolazione, l’art. 100 – شارك. 11 – C.d.S. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 85 ad € 338.

Se invece il veicolo munito di targa temporanea risulta non radiato ed ancora immatricolato in Italia, si considera circolante con targa non propria, fattispecie per la quale l’art. 100 – شارك. 12 – C.d.S. prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.004 ad € 8.017, cui conseguono le sanzioni accessorie del ritiro della targa e del fermo amministrativo del mezzo per tre mesi (فن. 100 – شارك. 15 – C.d.S.).
Veicoli con targa CD e CC
Le autovetture e gli autoveicoli che circolano con la speciale targa di riconoscimento con sfondo bianco, due lettere di colore blu, CD o CC (dette “sigla”, acronimi rispettivamente di Corpo Diplomatico e Corpo Consolare), quattro numeri di colore nero e due lettere di colore blu (dette “codice”, identificative del Paese di appartenenza) sono mezzi adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia e alle altre persone che godono delle immunità spettanti ai predetti agenti, per i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede all’immatricolazione, al rilascio della carta di circolazione ed all’assegnazione della speciale targa de qua.
Qualora gli operatori di polizia dovessero accertare la commissione di violazioni alle disposizioni del Codice della Strada da parte dei soggetti di cui sopra alla guida di veicoli con targa “diplomatica”[5], ne informeranno i comandi da cui dipendono, i quali procederanno alla relativa segnalazione al Ministero degli Affari Esteri per le conseguenti comunicazioni per via diplomatica. Se invece tali violazioni sono commesse da soggetti diversi da quelli, allora saranno perseguite nei modi ordinari di legge, ferma restando la segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare del veicolo.
Veicoli con targa AFI official e AFI
Ai mezzi delle Forze N.A.T.O. (Allied Forces in Italy) operanti in Italia e a quelli privati del personale della N.A.T.O. in servizio in Italia (e dei congiunti a loro carico), nonché ai mezzi appartenenti a Paesi membri della N.A.T.O. operanti in Italia in virtù di accordi bilaterali, sono assegnate delle speciali targhe (simili a quelle in uso negli U.S.A.) denominate rispettivamente AFI OFFICIAL, con sfondo bianco e numero di immatricolazione in nero composto da una lettera (che individua l’ubicazione del Comando o Reparto di appartenenza del mezzo di servizio o del titolare del mezzo privato), un trattino e quattro cifre, e AFI, con sfondo bianco e numero di immatricolazione in nero composto da una lettera, un trattino e cinque cifre. Le targhe delle motociclette sono prive del trattino e presentano la lettera M in coda. Se a nome di una stessa persona è registrato un secondo veicolo, la relativa targa avrà i colori invertiti, ossia sfondo nero e numero di immatricolazione bianco, con il numero 2 che precede la lettera identificativa del Comando o Reparto.
Per tali veicoli vige una franchigia doganale temporanea prevista dall’art. XI – شارك. 6 – dello Statuto delle truppe della N.A.T.O.[6] (Convenzione di Londra del 19.06.195, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 1335/1955).
Come precisato dal Ministero dell’Interno – Servizio Polizia Stradale con la circolare n. 300/A/48093/110/101 del 28.12.1993, per tali veicoli non valgono le disposizioni dell’art. 133 C.d.S. sull’applicazione della sigla distintiva dello Stato di immatricolazione (v. penultimo alinea § 3.1); inoltre, per gli stessi ed i loro conducenti non è prevista alcuna immunità per quanto concerne le norme del Codice della Strada ed in caso di infrazioni non si applica la particolare disciplina dettata dall’art. 207 C.d.S. (pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore, pena il fermo amministrativo del veicolo), bensì le normali procedure stabilite per i veicoli immatricolati in Italia[7].
Per completezza di trattazione, si segnala che a partire dal 2003, in seguito alla cosiddetta seconda guerra del Golfo, i Comandi delle Forze U.S.A. in Italia, con il consenso delle Autorità italiane, al fine di rendere più difficoltoso il riconoscimento dei mezzi del proprio personale e dunque di impedire possibili attentati terroristici ed arginare il crescente e preoccupante fenomeno degli atti vandalici a danno degli stessi, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione affinché il proprio personale immatricoli i mezzi privati con targhe simili a quelle civili italiane ma senza l’emblema della Repubblica[8].
Copertura assicurativa
Veicoli con targa ordinaria: carta rosa, carta verde e copertura automatica
Per effetto dell’art. 6 م. (Mi.S.E.) 86/2008, per i veicoli immatricolati in uno Stato non appartenente all’U. E., esclusi quelli immatricolati in Islanda, Lichtenstein, Norvegia (Paesi S.E.E.), Andorra, Serbia e Svizzera (Paesi extra U.E.) – dei quali si dirà più avanti – a meno che siano muniti di certificato (o carta) internazionale di assicurazione (comunemente conosciuta come carta verde), l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «frontiera» (cosiddetta carta rosa), di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi.
Il sopra citato certificato internazionale di assicurazione (o carta verde), la cui disciplina è contenuta negli accordi oggetto della Convenzione di Rethymno del 30.05.2002 (in seguito aggiornata a Lisbona il 29.05.2008 e ad Istanbul 23.05.2013)[9], è il documento che estende la validità della copertura assicurativa RCA al di fuori dello Stato in cui il relativo contratto è stato stipulato.
Quello della carta verde è principalmente ma non esclusivamente un sistema europeo. Attualmente comprende tutti i Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e gli Stati extracomunitari dell’Europa orientale. Diversi Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente partecipano attivamente al sistema. Il limite stabilito per potenziali nuove adesioni è stato fissato nei limiti orientali dell’Europa fisica (monti Urali e Mar Caspio) e dell’affaccio sul Mar Mediterraneo.
Nei Paesi che hanno adottato sia il sistema della carta verde che quello della copertura automatica (descritto più avanti), i veicoli immatricolati in ciascuno di essi possono circolare nei territori di ognuno degli altri anche senza detto documento al seguito, purché ovviamente siano provvisti di copertura assicurativa. Il possesso della carta verde è invece necessario per i mezzi immatricolati in Albania, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran ed Ucraina.
Potrebbe però accadere di imbattersi in un veicolo immatricolato in uno Stato che non ha aderito al regime del certificato internazionale di assicurazione, i cui conducenti esibiscono agli organi di polizia una carta verde emessa dall’ufficio nazionale di assicurazione di un altro Paese, circostanza prevista dalla stessa Convenzione di Rethymno[10].
Da notare che le imprese di assicurazione hanno però facoltà di escludere la garanzia per alcuni Paesi barrando la relativa casella sulla carta verde; in tali casi e per i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli sopra elencati, per circolare regolarmente in Italia è necessario essere in possesso della carta rosa.
Per i veicoli immatricolati in Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Andorra, Serbia e Svizzera, poiché detti Paesi (insieme agli Stati U.E., con l’inclusione della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano) hanno aderito alla Convenzione di Rethymno, vige il cosiddetto regime della copertura automatica a condizioni di reciprocità, in base al quale la circolazione internazionale avviene sulla base della regolare immatricolazione dei mezzi, testimoniata dalla targa, che quindi ha valore di garanzia della copertura assicurativa.
In conseguenza di ciò, come stabilito negli accordi fissati nella citata Convenzione, «ogni Stato aderente si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente[11] nel territorio di un altro Stato contraente o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato aderente» (فن. 4 Dir. 2009/103/CE).
Nondimeno, è bene chiarire che il fatto che le Forze di polizia debbano astenersi dal controllo non comporta che un mezzo possa circolare privo di copertura assicurativa, in quanto, a norma dell’art. 193 C.d.S., qualsiasi veicolo circolante in Italia deve essere obbligatoriamente garantito da assicurazione.
Ed infatti, come precisato negli accordi, «gli Stati aderenti possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione» (فن. 4 Dir. 2009/103/CE), البريد, poiché per i veicoli immatricolati nei Paesi che hanno aderito al regime della copertura automatica non vige l’obbligo di portare al seguito la carta verde, l’eventuale controllo sarà eseguito soltanto sul certificato di assicurazione RCA.
Tuttavia, recentemente il Ministero dell’Interno, in risposta ad una richiesta del Consorzio di Polizia Municipale di Padova Ovest, ha emanato una nota (ن. 300/A/2792/17/124/9 del 03.04.2017) in cui si legge che «in ragione di quanto sostenuto dall’UCI[12] in merito alla vigenza del principio della cosiddetta “copertura presuntiva” (...) si ritiene che per tali veicoli sia esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 C.d.S., anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei Paesi (per i quali vige detto regime, n.d.a.) sia effettivamente sprovvisto di copertura assicurativa», e che «ad analoga soluzione deve pervenirsi nel caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul territorio dello Stato da più di un anno e non si sia proceduto alla sua “nazionalizzazione” attraverso immatricolazione», poiché, «in tal caso, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all’art. 193 C.d.S., in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa».
Alla luce di questa discutibile, a parere di chi scrive, pronuncia ministeriale[13], le fattispecie per le quali si applicheranno le disposizioni dell’art. 193 C.d.S. restano quelle in cui il veicolo controllato sia sprovvisto di carta verde (ove sia previsto di portarla al seguito) o di carta rosa ovvero detti documenti siano scaduti. In tali casi si procederà quindi al sequestro del mezzo, cui seguirà l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 848 ad € 3.393, ridotta ad un quarto in caso di riattivazione dell’assicurazione nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901 C.C. o in caso di demolizione e radiazione del veicolo entro trenta giorni dalla contestazione) con l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 207 C.d.S. (pagamento immediato nelle mani dell’agente accertatore, pena il fermo amministrativo del veicolo).
Veicoli con targa speciale
I veicoli con targa EE, CD e CC e AFI devono essere coperti da assicurazione RCA, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 193 C.d.S. (tenendo presente quanto riportato nel secondo capoverso del § 4.3).
I veicoli con targa AFI OFFICIAL non necessitano di alcun documento assicurativo al seguito; in caso di danni provocati durante la circolazione stradale, il relativo contenzioso viene gestito direttamente dal Ministero della Difesa.
Per i mezzi circolanti con targa temporanea valgono le disposizioni in materia di copertura automatica esposte nel precedente paragrafo.
Nei casi di circolazione di un veicolo con targa temporanea scaduta di validità e di circolazione di un veicolo munito di targa temporanea, ma già immatricolato in Italia e radiato dalla circolazione, oltre alle sanzioni viste nel § 4.2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 848 ad € 3.393, prevista dall’art. 193 – شارك. 2 – C.d.S., in quanto, essendo non valida quella riferita alle targhe temporanee, si considera privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
La stessa sanzione, in aggiunta a quelle riportate nel § 4.2, si applica in caso di veicolo circolante con targa non propria (perché, pur non radiato ed ancora immatricolato in Italia, è munito di targa temporanea), qualora sia privo di una copertura assicurativa diversa da quella riferita alla targa temporanea.
[1] بموجب الحكم رقم. 110 ال 12.04.1996, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 134 nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro dello stesso.
[2] Date la facilità e la rapidità con cui si ottengono, queste targhe sono spesso utilizzate anche da soggetti non provenienti da territorio tedesco, circostanza che crea pareri discordanti tra gli addetti ai lavori in merito alla validità della circolazione in Italia dei veicoli in tali casi, considerato che essa non ha inizio in Germania. Ma il tenore letterale della circolare circolare M.I.T. ن. 692/M363 del 10.03.2004, ripreso dalla circolare Min.Int. ن. 300/A/3/44559/123/2/27/3 del 16.06.2004, sembrerebbe non consentire tale pratica, poiché «deve ritenersi ammessa la circolazione su territorio italiano (...) dei veicoli provenienti dalla Germania muniti delle tradizionali “targhe rosse per utilizzo ripetuto” ovvero delle targhe di breve termine».
[3] Da non confondere con la targa portoghese (conforme allo standard europeo) أن, come la targa tedesca di breve termine, presenta una banda laterale gialla con l’indicazione, لكن, del mese e dell’anno di immatricolazione.
[4] Per quanto riguarda la Germania, il riferimento è all’accordo diplomatico del 22 أكتوبر 1993, ن. 411 (già menzionato), entrato in vigore il 01.01.1994, come ribadito dalla circ. M.I.T. 692/M363 del 10.03.2004.
Analogo accordo è stato stipulato con la Repubblica di San Marino, entrato in vigore il 01.05.1995.
L’Austria, con Legge federale del 30.12.1982, punto 42, ha previsto, tra l’altro che i veicoli muniti di targa prova italiana siano ammessi alla circolazione in quel Paese, senza particolari condizioni o limitazioni legate alla nazionalità. Il nostro Ministero dell’Interno, acquisito il parere del M.I.T., con la circolare n. 300/A/1014/15/111/57/1 del 16.02.2015 ha comunicato che, in base al principio di reciprocità, deve essere consentito l’utilizzo delle targhe prova austriache sul territorio italiano per gli stessi usi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di targhe prova.
[5] Non esistono targhe diplomatiche per motoveicoli.
[6] «I membri di una forza o di un elemento civile possono beneficiare di una franchigia temporanea dei diritti in caso d’importazione di veicoli a motore privati destinati al loro uso personale ed a quello delle persone a loro carico. Tale disposizione non comporta l’obbligo di esenzione da tasse che potrebbero essere dovute per l’uso delle strade da parte dei veicoli privati».
[7] Si riporta il testo della circolare:
«L’entrata in vigore del nuovo codice della strada non ha apportato alcuna modifica alla disciplina della circolazione dei veicoli con targa A.F.I. (Allied Forces in Italy). In particolare si precisa che per tali veicoli non è prevista l’applicazione della sigla distintiva dello Stato di immatricolazione (فن. 133) in quanto, proprio per la specifica disciplina, questi veicoli non possono che appartenere alle Forze alleate in Italia. Si chiarisce, inoltre, che ai veicoli in parola ed ai loro conducenti il codice non attribuisce alcuna immunità, salvo quanto disposto per il regime doganale della legge 30.11.1955, ن. 1335 che ha ratificato la Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico assimilandoli, ول, ai veicoli immatricolati in Italia. Quindi le eventuali infrazioni commesse possono essere sanzionate in base alle relative disposizioni del codice. La particolare disciplina indicata dall’art. 207, valida per i veicoli immatricolati all’estero o targati E.E., non trova applicazione per i veicoli targati A.F.I., per i quali si procede in base alle procedure stabilite per i veicoli immatricolati in Italia».
[8] Patrizia Lazzari, Circolazione dei veicoli con targa straniera: il controllo delle patenti e della copertura assicurativa (9° Forum nazionale di Polizia Locale – Pescantina, 15-16 تشرين الثاني 2012).
[9] Tale Convenzione ha riunito in un unico in un unico documento denominato Regolamento generale, tutte le disposizioni relative ai sistemi della “copertura automatica” e della “carta verde” (Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE, 2005/14/CE, 2009/103/CE e Convenzione multilaterale di garanzia di Madrid del 15.03.1991), le quali sono applicate da tutti gli Stati UE e SEE e dai citati Stati extra UE.
In base agli accordi, in ogni Stato aderente è istituito un ufficio nazionale di assicurazione chiamato Bureau, al quale aderiscono le imprese assicuratrici (denominate membri).
Ogni Bureau nazionale è membro di un organismo internazionale denominato Consiglio dei Bureaux (Council of Bureaux – CoB., con sede a Bruxelles) e della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (U.N.E.C.E.); per l’Italia le funzioni di tale ufficio sono svolte dall’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.), che ha sede a Milano (in corso Sempione, 39).
Sono membri del CoB 46 uffici nazionali di assicurazione, in rappresentanza di 1.500 imprese di assicurazione da 47 Paesi di Europa, Nord Africa e Medio Oriente.
[10] Secondo l’art. 7 – شارك. 1 البريد 2 – del Regolamento generale del Consiglio dei Bureaux, ciascun Bureau assume la responsabilità della stampa delle carte verdi o autorizza i propri membri a stamparle ad emettere le carte verdi ai propri assicurati esclusivamente per veicoli immatricolati in ogni paese per il quale è competente. Ciò nondimeno, il comma 3 del medesimo articolo consente ai Bureaux di poter autorizzare le imprese assicuratrici loro membri a rilasciare carte verdi ai propri assicurati in ogni paese in cui non esiste un Bureau a condizione che questo membro vi sia stabilito e limitatamente ai veicoli immatricolati nel paese in questione.
[11] Per territorio in cui il veicolo staziona abitualmente si intende il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea (فن. 1 Dir. 2009/103/CE).
[12] الخامس. nota 33.
[13] Il rischio che consegue, في الواقع, è quello di incentivare le condotte elusive menzionate nel paragrafo introduttivo.
Non dovrebbe, invece, avere riflessi nel caso di danni materiali o lesioni personali, provocati da veicoli esteri garantiti da copertura automatica ma sprovvisti di effettiva assicurazione, in quanto dei relativi risarcimenti si occupa il Bureau (v. nota 29) dello Stato nel cui territorio si è verificato il sinistro, il quale in seguito chiederà il rimborso al suo omologo nello Stato di immatricolazione del veicolo coinvolto, che a sua volta potrà rivalersi sul conducente o sul proprietario del mezzo.
[1] Entrambi gli accordi hanno imposto agli Stati aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione del Paese di origine di un veicolo per un periodo non inferiore ad un anno.
[2] Si fa riferimento ai casi di acquisto intracomunitario a titolo oneroso di mezzi di trasporto con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kw, destinati al trasporto di persone o cose e che non abbiano percorso oltre seimila chilometri o la cui cessione sia effettuata entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, in quanto tali considerati nuovi [فن. 38 – شارك. 3, اللاتفية. البريد) e co. 4 – e art. 53 D.L. 331/1993 conv. من المؤسسات الشريكة في صندوق الانتربنك موافق للإنقاذ. 427/1993, م. 19.01.1993]
[3] Importi a decorrere dal 01.01.2015, giusto l’art. 1 – شارك. 1 – م. 16.12.2014.
[4] Di seguito se ne riporta il testo:
«Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll. ن. 29957/07 del 1° giugno 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo.
Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti di veicoli di cui trattasi, è configurabile l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.»
[5] In proposito, si segnala una recente sentenza del Giudice di pace di Pavullo nel Frignano (ن. 32/2017), ripresa in modo non corretto da diversi siti web, con la quale l’estensore ha ritenuto provato, per presunzione, che un veicolo con targa rumena, utilizzato da un residente, ma intestato ad un non residente, fosse circolante in Italia quanto meno dal primo dei tre controlli di polizia di cui è stato oggetto, avvenuto il 06.10.2008 (gli altri due sono datati 28.06.2010 البريد 02.06.2017), a nulla valendo il fatto che il mezzo sia stato sottoposto a revisione periodica in Romania (e quindi sia uscito dal territorio italiano) nel gennaio 2017.
[6] Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
[7] Art. 640. Truffa
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (...).
[8] Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna, 08.11.1968)
Art. 1 – Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:

ا) (...)
ب) un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando:

appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato;
non è immatricolato in detto Stato;
e vi è temporaneamente importato;

(...)
Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione; (...).
Art. 36 – Numero di immatricolazione

Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte anteriore e su quella posteriore il proprio numero d’immatricolazione; tuttavia, i motocicli sono tenuti a portare tale numero solo sulla parte posteriore.
Ogni rimorchio immatricolato deve, in circolazione internazionale, recare sulla parte posteriore il proprio numero di immatricolazione. Nel caso di un autoveicolo trainante uno o più rimorchi, il rimorchio unico o l’ultimo rimorchio, se non è immatricolato, deve recare il numero di immatricolazione del veicolo trattore.
La composizione e le modalità di apposizione del numero d’immatricolazione previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 2 della presente Convenzione.

Art. 37 – Segno distintivo dello Stato di immatricolazione

Ogni autoveicolo in circolazione internazionale deve recare nella parte posteriore, oltre al proprio numero di immatricolazione, un segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato.
Ogni rimorchio agganciato ad un autoveicolo e che, in virtù dell’articolo 36 della presente Convenzione, deve recare nella parte posteriore un numero di immatricolazione deve anche recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato in cui tale numero di immatricolazione è stato rilasciato. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche se il rimorchio è immatricolato in uno Stato diverso dallo Stato di immatricolazione dell’autoveicolo cui è agganciato; se il rimorchio non è immatricolato, deve recare nella parte posteriore il segno distintivo dello Stato d’immatricolazione del veicolo trattore, eccetto quando circola in tale Stato.
La composizione e le modalità di apposizione del segno distintivo previsto al presente articolo debbono essere conformi alle disposizioni dell’allegato 3 della presente Convenzione.

[9] Le sigle automobilistiche internazionali sono disciplinate dall’O.N.U., la quale le ha inserite nelle varie Convenzioni sulla circolazione stradale, che l’Italia ha reso esecutive con la L. 308/1995, i cui Allegati 2 البريد 3 regolano le caratteristiche dei numeri di immatricolazione e delle sigle distintive.
[10] Di seguito se ne riporta il testo (versione aggiornata con gli emendamenti approvati fino al 18.12.2014):
Art. 132-إلى. Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Fermo restando il disposto dell’articolo 132, chiunque, residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne le regolari detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l’elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.
Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell’avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione, e la carta di circolazione è restituita solo all’esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l’obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata la circolazione è consentita attraverso un’apposita menzione da apporre sul verbale di contestazione.
Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di leasing o di locazione senza conducente in disponibilità a persona fisica residente anagraficamente in Italia, o a persona giuridica, anche di diritto estero, con una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all’articolo 134, entro sessanta giorni dall’acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all’utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all’ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente per il luogo del ritiro per l’effettuazione dell’adempimento omesso. Anche in tale caso è data notizia del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.
Con il regolamento possono essere, ove necessario, stabilite disposizioni di dettaglio, nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia.

[11] Per la definizione di tale concetto si rimanda a quanto argomentato al § 2.1.
[1] Ciò a causa della sostanziale inesigibilità dei relativi verbali dovuta all’assenza di accordi e/o collaborazioni internazionali, quanto meno a livello comunitario, tesi a garantire la riscossione delle somme dovute. مثلا, la legge tedesca subordina l’irrogazione della sanzione per superamento dei limiti di velocità alla prova della foto che ritrae in viso il conducente (che in Italia, per via della normativa sulla tutela della privacy, non può essere scattata).
[2] Ha sostituito la precedente Convenzione di New York del 04.06.1954.
[3] Lo Stato della Città del Vaticano non è compreso nel territorio doganale dell’Unione, così come i Comuni di Livigno e Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.
La Repubblica di San Marino, pur non rientrando nel territorio doganale comunitario, ha stipulato con l’UE un Accordo di cooperazione e di unione doganale, in vigore dal 28.03.2002, in virtù del quale «gli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all’importazione e all’esportazione» (فن. 6). Ma una circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette / Direzione centrale dei servizi doganali – Div. II/SD, prot. ن. 2449 ال 07.09.2000 (Oggetto: Circolazione in Italia di veicoli con targa Repubblica di San Marino), richiamando un’analoga circolare ministeriale diramata con prot. 23 – Div. IX del 1990, aveva in precedenza ribadito che «ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione ai cittadini italiani, per la conduzione di veicoli targati Repubblica di San Marino, è necessario il verificarsi delle seguenti condizioni concorrenti: 1. sia provata, a cura del cittadino italiano, l’esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente in atto nella Repubblica di San Marino; 2. sia dimostrato che il veicolo appartenga alla Ditta sammarinese presso cui il cittadino italiano presta servizio e che lo stesso sia munito di delega alla guida da parte della Ditta medesima. La sussistenza delle cennate condizioni deve risultare da un documento rilasciato dalle competenti Autorità sammarinesi e convalidato dalla locale Ambasciata italiana. (...) Infine, a seguito di specifica richiesta avanzata dalle Autorità di San Marino, è stato altresì stabilito che cittadini italiani possano guidare veicoli con targa sammarinese, purché in presenza di un regolare contratto di noleggio e limitatamente ad un periodo di mesi tre». Orbene, a seguito dell’entrata in vigore del citato Accordo di cooperazione e di unione doganale, non è stata diramata alcuna circolare che annullasse o modificasse quanto disposto con la nota testé riportata. Ad ogni modo, da detto Accordo resterebbe comunque esclusa l’I.V.A., ma per la sola evasione di tale tributo non si potrebbe contestare l’illecito di contrabbando, considerato che l’art. 70 م. 633/1972, nel fare rinvio al sistema sanzionatorio doganale per le violazioni accertate all’importazione, non qualifica l’I.V.A. tra i diritti di confine e che la più recente giurisprudenza (che ha superato un orientamento giurisprudenziale che ne aveva sostenuto la natura di diritto di confine, in quanto imposta sul consumo) ha riconosciuto a tale imposta la natura di unico tributo, la cui riscossione viene demandata ad agenzie fiscali diverse (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate) per mere ragioni di economia di gestione. Inoltre, due sentenze della Sezione III Penale della Corte di Cassazione, ن. 34256/2012 e n. 33161/2013 hanno stabilito che, proprio in virtù del citato Accordo, non è configurabile l’illecito di contrabbando doganale per gli scambi Italia-San Marino. Ciò non esclude che in futuro l’orientamento della Suprema Corte possa mutare, per questo è opportuno acquisire il parere dell’Ufficio delle Dogane competente per luogo prima di escludere di procedere nei confronti dei veicoli con targa sanmarinese.
[4] Introdotto dal D.Lgs. 59/2011, a decorrere dal 19 يناير 2013.
[5] الخامس. nota 6
[6] Tale termine è da intendersi sia come consecutivo che come non consecutivo per periodo di dodici mesi (فن. 9 – شارك. 2 – Allegato C alla Convenzione di Istanbul relativa all’ammissione temporanea e art. 3 Dir. 83/182/CEE).
[7] L’utilizzo del veicolo nel territorio dell’Unione configura l’illecito di contrabbando sia nei confronti del terzo che, privo dei requisiti di legge, abbia fatto uso del mezzo, sia del proprietario che, conoscendo la situazione del terzo, tale uso abbia consentito (كاس. قلم جاف., المناطق الاقتصادية الخاصة. III, 15.03.1994).
[8] Ai sensi dell’art. 16 – شارك. 3 – D.Lgs. 472/1997, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di contestazione, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata, oltre alle spese del procedimento. Qualora non intendano avvalersi di tale definizione agevolata, i medesimi soggetti possono:

وفقا للفن. 16 – شارك. 4 – D.Lgs. 472/1997, produrre all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente deduzioni difensive;
ai sensi del D.M. 37/1997, richiedere allo stesso Ufficio dell’A.D.M. il riesame ai fini dell’autotutela;
ai sensi del D.Lgs. 546/1992, proporre impugnazione davanti alla Commissione Tributaria di I grado competente per il luogo dove è stato accertato l’illecito.

[9] Alle aliquote attuali di dazio e I.V.A. (rispettivamente pari al 10% ed al 22%), risolvendo la semplice equazione , si ricava il valore del veicolo, € 11.692,98, al superamento del quale non è possibile beneficiare di tale trattamento sanzionatorio più favorevole.
Prima della depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. 8/2016, era compito degli accertatori, in prima battuta, determinare il valore del veicolo, al fine di individuare la natura penale o amministrativa dell’illecito (in dipendenza del superamento o meno della predetta soglia di € 3.999 di diritti di confine dovuti), salva diversa valutazione operata dai competenti Uffici dell’A.D.M.. A tal proposito, era buona prassi concordare preventivamente con i responsabili di detti Uffici dei criteri di valutazione, in genere basati sulla consultazione dei più noti siti internet a ciò dedicati, ai quali gli stessi fanno tuttora riferimento per la determinazione del valore dei veicoli finalizzata all’individuazione del trattamento sanzionatorio da applicare ai singoli casi, essendo venuta meno, in seguito alla citata depenalizzazione, la necessità, da parte degli operatori di polizia di procedere a tale incombenza.
[10] الخامس. nota 8.
[11] الخامس. § 3.1.
[12] Può succedere, في الواقع, com’è accaduto, che ad un veicolo che abbia assolto le obbligazioni doganali non venga concessa l’immatricolazione in Italia perché la classe ambientale dello stesso non rientra più tra quelle previste dalla normativa in vigore al momento della richiesta.
[13] فن. 11 – شارك. 1, اللاتفية. ا) – D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065 l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
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