Certificazione debiti contributivi. L’analisi preventiva come strumento di prevenzione
di Massimiliano Matteucci e Stefano Capuano – Consulente del lavoro
Per ottenere il rilascio del certificato dei debiti contributivi ai fini della composizione negoziata della crisi di impresa è necessario registrarsi in una nuova piattaforma INPS ed entro 45 giorni l’istituto rilascerà il documento via pec.
Il messaggio INPS 4696 la 28 Décembre 2021 illustra la procedura denominata “VE.R.A. e Certificazione dei Debiti Contributivi”, al fine di rendere operativo quanto previsto dal comma 1 article 363 del Codice crisi di impresa e di insolvenza.
Il testo in vigore dal 16 mars 2019 recita infatti:
L’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.
Il debitore che intenda chiedere l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza ai sensi dell’articolo 39 del Codice deve provvedere al deposito della certificazione di cui all’articolo 363. Il Tribunale, ai sensi dell’articolo 42 del Codice, può a sua volta richiedere la medesima certificazione a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Con decorrenza 15 novembre 2021, l’imprenditore commerciale e agricolo (in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza) potrà inserire, nella piattaforma telematica disponibile sul sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la documentazione a corredo dell’istanza volontaria di nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
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Verifica status aziendale
È fondamentale porre l’attenzione, al fine di verificare situazioni di futuro squilibrio economico/finanziario, su alcuni concetti chiave che si incardinano nella attività di prevenzione e nella verifica dello status aziendale chiarendo altresì che l’assunto di base, al fine di scongiurare la insorgenza della potenziale crisi di impresa, che il c.d. “PATRIMONIO NETTO cioè il differenziale tra attività e passività” non sia negativo; ed è proprio l’analisi bilancio a ricoprire, sulla base di metodi rigorosi, una centralità essenziale basata sulla scorta di presupposti:
Oggettivi: che riguardano la tipologia di bilancio da analizzare e la particolare situazione nella quale si trova l’azienda oggetto di analisi;
Soggettivi: verificati dal professionista che svolge le analisi, consapevole dei vincoli e dei riflessi che condizionano e condizioneranno l’azienda nel corso del tempo (tecnici, giuridici, fiscali, contributivi);
Operativi: relativi a necessarie condizioni per lo svolgimento della procedura dell’analisi (prospetti numerici, elaborazione dati ed altro).
L’analisi per indici (intesa come analisi della “solvibilità a breve termine”) è la più conosciuta ed è quella che raggruppa una serie di categorie di indici che possono dare una idea dello status aziendale:
Indici di redditività
Indici di liquidità
Indici di solidità
Indici di rotazione
Indici di sviluppo
Indici ed indicatori diversi
Tra i sopra indicati è proprio l’indice di liquidità che analizza la solvibilità dell’azienda con un’ottica di breve periodo intesa come capacità di saper rispettare le scadenze senza rischiare di compromettere le condizioni che garantiscono l’equilibrio economico e patrimoniale; pertanto tale indice ha l’obiettivo di verificare se l’azienda, in condizioni di normale operatività, riesca a far fronte ai propri debiti con le attività a disposizione. Nello specifico quindi gli indici di liquidità vengono a loro volta divisi in:
ATR (acid test ratio)
QTR (quick test ratio)
CTR (current test ratio)
ATR: è il quoziente di attività secca e pone in rapporto le liquidità immediate (denaro, valori in cassa e altre disponibilità liquide) con le passività correnti (debiti commerciali a breve, debiti finanziari ed altre passività a breve). Per “breve termine” deve intendersi l’attitudine di una posta contabile di essere esigibile (o rimborsabile) entro l’esercizio successivo (dodici mesi)
QTR: quoziente di attività normale e si considera al numeratore, oltre alle liquidità immediate, anche i crediti commerciali e gli altri crediti a breve, mentre al denominatore vi sono le passività correnti (debiti commerciali, debiti finanziari a breve ed altre passività)
CTR: quoziente di disponibilità che considera, oltre le liquidità immediate, ai crediti commerciali e agli altri crediti a breve, anche le rimanenze e le altre attività finanziarie e non finanziarie a breve mentre al denominatore vengono poste le passività correnti.
Calcolo degli indici di liquidità
DESCRIZIONE
NUMERATORE
DENOMINATORE
ATR
Liquidità immediate
Passività correnti
QTR
Liquidità immediate e differite
Passività correnti
CTR
Liquidità immediate e differite, rimanenze e altre attività (finanziare e non finanziarie) a breve
Passività correnti
Pertanto la centralità del professionista ricopre un ruolo primario nella individuazione e nel verificare, attraverso una attività puntuale di controllo e revisione, eventuali esposizioni di qualsiasi natura volte a sconvolgere l’andamento aziendale; delle esposizioni debitorie, specie in quelle contributive, ci si accorge con estrema immediatezza e pertanto le soluzioni per scongiurare una ipotesi di mancati pagamenti verso INPS e/o INAIL o altri fondi assistenziali o paritetici, è proprio quello basato sulla pianificazione e prevenzione.
In conclusione la crisi di impresa non è altro che lo strumento attraverso il quale una corretta programmazione implica l’assolvimento del “going concern” sancito dall’art. 2423-bis comma 1, n 1) del codice civile che stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.
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