Casa familiare: l’assegnazione è opponibile anche ai proprietari
Casa familiare: i presupposti per l’assegnazione
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di divorzio, con particolare riferimento all’assegnazione della casa familiare. Con la sentenza n. 3302 del 12 prošle veljače, la sesta sezione civile della Suprema Corte ha affermato che l’assegnazione dell’abitazione coniugale all’ex coniuge che abitava l’immobile in forza di un contratto di comodato, è opponibile anche ai proprietari dell’immobile stesso, qualora sussistano i presupposti per l’assegnazione stessa. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il coniuge non sia affidatario; occorre comunque che l’abitazione costituisse la casa in cui la famiglia aveva posto la propria residenza. In tali circostanze, l’assegnazione può essere opposta sia ai terzi che ai proprietari.
Nel caso di specie, i genitori dell’ex marito citavano in giudizio l’ex nuora, residente nell’immobile di loro proprietà, affermando che la stessa non aveva alcun valido titolo per continuare a risiedere nella loro casa. doista, i due avrebbero concesso l’abitazione al proprio figlio per ragioni lavorative e non per stabilirvi la residenza della propria famiglia. In altre parole, non si trattava di casa familiare.
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La destinazione dell’immobile
In tutti i gradi di giudizio, le richieste dei ricorrenti venivano respinte. I proprietari affermavano di aver concesso l’immobile al proprio figlio per motivi di lavoro. Međutim, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel tempo, il cambio di destinazione dell’immobile (da lavorativo a familiare) non era stato in alcun modo contestato dai proprietari della casa. Al contrario, il fatto sopravvenuto era stato accettato, considerato altresì che, nel frattempo, il figlio si era spostato; peraltro, gli stessi ex coniugi, sia nell’ambito del giudizio di separazione che in seno al procedimento per divorzio, avevano chiesto l’assegnazione della casa alla madre, a tutela della figlia minore.
stoga, i proprietari avrebbero potuto contestare fin dall’inizio il nuovo e diverso utilizzo dell’immobile, cosa che non hanno fatto, tacitamente acconsentendo alla sopravvenuta destinazione della casa di loro proprietà. Da ciò discende che, in presenza dei presupposti per l’assegnazione della casa, ancorché la stessa sia abitata in forza di un titolo diverso da quello di proprietà, il provvedimento è opponibile sia ai terzi che ai proprietari dell’immobile.
Per approfondire leggi L’intollerabilità oggettiva della convivenza
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