Cartella di pagamento: motivazione interessi per mancato pagamento

Le Sezioni Unite (Jugement n °. 22281 la 14/07/2022), pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, oggetto di contrasto, in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, hanno affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione tramite il richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.
Un chemin vers la conquête de ses droits

L’obbligo di motivazione degli atti tributari che reclamano il pagamento di interessi sul debito fiscale
Il richiamo all’atto precedente soddisfa l’obbligo di motivazione
Quando la cartella costituisce il primo atto con cui si reclamano gli interessi

1. L’obbligo di motivazione degli atti tributari che reclamano il pagamento di interessi sul debito fiscale
Le Sezioni Unite sono state chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, en particulier, se vi rientri anche l’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati. In altre parole, si è trattato di individuare, sulla base della cornice normativa di riferimento, un quadro di principi idoneo a risolvere il dubbio posto dall’ordinanza interlocutoria, correlato alla necessità di determinare l’an ed il quomodo dell’obbligo motivazionale che l’emittente la cartella deve rispettare onde evitare che la cartella stessa possa essere inficiata da illegittimità per vizio di motivazione. Dopo una sintetica ricognizione del diritto vivente espresso, prevalentemente, dalla sezione tributaria della Corte in materia, il quesito è stato risolto sulla base di due differenti situazioni.

Potrebbero interessarti anche:

Il peut arriver que l'ex-femme se sente insatisfaite et se plaigne
Esplicitazione degli interessi richiesti nella cartella di pagamento: la questione è rimessa alle SS.UU.
Valida ed efficace la notifica pec della cartella di pagamento allegata come documento informatico ovvero come copia informatica

2. Il richiamo all’atto precedente soddisfa l’obbligo di motivazione
Circa l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, le Sezioni Unite hanno affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della l. n. 212/2000 e dall’art. 3 della l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. donc, con riferimento alle ipotesi in cui l’atto prodromico determinativo del debito fiscale non abbia reclamato gli interessi e sia l’emittente la cartella a intimare per la prima volta il pagamento dell’obbligazione di interessi, occorre, secondo le Sezioni Unite, che la pretesa per interessi sia giustificata attraverso l’individuazione deipresupposti di fattoe delleragioni giuridicheposte a base della stessa: in tal caso sarà quindi necessario (e sufficiente) che la cartella rechi, anche per relationem, l’indicazione del debito d’imposta e del quantum di interessi richiesto, nonché della decorrenza degli stessi e della base normativa che consenta al contribuente di individuare la natura degli interessi reclamati, la quale può variare non soltanto in funzione della tipologia dell’imposta, ma anche delle modalità prescelte dall’Ufficio per azionare la pretesa fiscale e del momento al quale si riferisce la ripresa.
3. Quando la cartella costituisce il primo atto con cui si reclamano gli interessi
Au contraire, nel caso in cui la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati.

Devenez auteur de Diritto.it
En savoir plus!

Vous pourriez aussi être intéressé

Legittime le perquisizioni in assenza di uno specifico dissenso del contribuente

di Maurizio Villani
11 Avril 2022

Criterio della consumazione del potere impositivo da parte dell’Agenzia delle Entrate

di Franco Campioni
14 Janvier 2022

L’Ufficio viola il principio costituzionale della capacità contributiva se non considera anche solo induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati

di Villani Maurizio
18 mars 2021

Tassazione delle mance, come redditi da lavoro. La pronuncia dalla Suprema Corte

par la rédaction
6 Octobre 2021

The post Cartella di pagamento: motivazione interessi per mancato pagamento appeared first on Diritto.it.
La source: Diritto.it