Beneficiaries of trusts are not required litisconsorzi in action to void unless the rights holders on goods

The interest in the proper administration of the separate assets does not constitute an individual right position actual beneficiaries.
The beneficiaries of the trust are not entitled passive action to set aside concerning the trust assets, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni.

Decision: Judgment No.. 19376/2017 Cassazione CivileSezione III

Massima: The beneficiaries of the trust are not entitled passive action to set aside concerning the trust assets, quando non sono titolari di diritti attuali su questi beni. Oltre al debitore, unico legittimato passivo è il trustee, in quanto «unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto», nonché soggetto capace di agire ed essere citato in giudizio ai sensi dell’art. 11 della Convenzione adottata a L’Aja il 10 July 1985 ratificata con legge 16 October 1989, n. 364.

Osservazioni
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che la finalità dell’istituzione del trust coincideva in parte con quella già realizzata con la costituzione del fondo patrimoniale ed era quella «di tenere i beni conferiti indenni dalle proprie vicende personali e di conseguenza rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori».

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 2043/2017
Cass. 25478/2015

Disposizioni rilevanti.
Codice civile
Vigente al: 25-03-2018
Art. 2901 – Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) that, Furthermore, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

LEGGE 16 October 1989, n. 364
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985
Vigente al: 25-03-2018
Art. 11
Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust. Tale riconoscimento implica quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia le capacità di agire in giudizio ed essere citato in giudizio, o di comparire in qualità di trustee davanti a un notaio o altra persona che rappresenti un’autorità pubblica.
Qualora la legge applicabile al trust lo richieda, o lo preveda, tale riconoscimento implicherà, in particular:
a) che i creditori personali del trustee non possano sequestrare i beni del trust;
b) che i beni del trust siano separati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest’ultimo o di sua bancarotta;
c) che i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del trustee;
d) che la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi e gli obblighi di un terzo possessore dei beni del trust rimangono soggetti alla legge fissata dalle regole di conflitto del foro.

The post Beneficiari di trust non sono litisconsorzi necessari in azione revocatoria se non titolari di diritti sui beni appeared first on Diritto.it.
Source: Diritto.it