odvjetnici: la semplice collaborazione non viene pagata
L’avvocato che aiuta un collega fornendo assistenza a un cliente non può pretendere di essere pagato se non prova che gli è stato conferito un mandato. Lo ha stabilito la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 14276 dell’8 giugno 2017. La stessa ordinanza fa luce sulle importantissime differenze tra procura alle liti e contratto di patrocinio.
Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.
L’avvocato deve provare il conferimento del mandato
Nel caso di specie, un avvocato citava in giudizio un suo collega dopo che questi gli aveva prima chiesto assistenza in una causa per conto di un suo cliente e si era poi rifiutato di versargli un onorario. L’avvocato che aveva prestato assistenza sosteneva che il suo collega gli avesse conferito a tutti gli effetti un incarico professionale, e che quindi si fosse instaurato tra loro un rapporto di mandato.
Il Tribunale di Roma aveva dato in un primo momento ragione al ricorrente, obbligando l’avvocato definito mandatario a pagare oltre 70mila euro e il cliente a tenere indenne quest’ultimo di tutta la somma corrisposta. La Corte d’Appello aveva però ribaltato la sentenza asserendo che il conferimento del mandato a pagamento da un avvocato all’altro non era stato provato. La Cassazione ha infine confermato quanto esposto dalla Corte d’Appello.
Il fondo spese non prova l’esistenza del mandato
Il mandato sostanziale, o contratto di patrocinio, è diverso dalla semplice collaborazione tra colleghi. Secondo la Cassazione, quanto esposto dall’avvocato ricorrente non provava la conclusione del mandato sostanziale vero e proprio, ma solo un lavoro eseguito per conto di un cliente “raccomandato dal collega più esperto“.
A nulla vale neanche l’obiezione da parte del ricorrente che rilevava l’esistenza di un fondo spese predisposto dall’avvocato originario: la costituzione del fondo dimostra solo che l’avvocato aveva inteso anticipare le spese di costituzione che l’assicuratore del cliente avrebbe poi rimborsato. Nulla che provi niente di più dell’esistenza di un semplice rapporto di collaborazione tra professionisti, tanto più che il mandato può essere pagato anche dopo lo svolgimento del processo e può persino essere gratuito.
Procura alle liti e contratto di patrocinio
Particolarmente importante, in questo quadro, risulta essere la distinzione tra il contratto di patrocinio e la procura alle liti.
Il contratto di patrocinio, o mandato sostanziale, può essere concluso informalmente (anche per via orale e telefonica) e si riferisce alla sola attività extragiudiziaria svolta dall’avvocato in favore del proprio cliente. Il mandato è dunque un negozio bilaterale tra l’avvocato e il cliente stesso, e può essere sia gratuito sia oneroso.
La procura alle liti conferisce invece all’avvocato il potere di rappresentare la parte nel giudizio. La procura può essere conclusa solo con un atto formale o comunque una scrittura privata autenticata, e a differenza del mandato è un negozio unilaterale. Ne consegue che, in linea generale, per stabilire che ci sia stato il conferimento di un mandato non è necessario provare che sia stata rilasciata una procura alle liti.
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