avocats, chi deve pagare la fattura?

Importante pronuncia dalla Cassazione per tutti gli avvocati: la fattura non prova inequivocabilmente che l’incarico sia stato conferito da un cliente personalmente, e quindi non lo costringe e pagare. O meglio, la fattura non costituisce prova quando chi rilascia la procura alle liti è anche il legale rappresentate di una società e asserisce di agire per conto di questa. Questo quanto deciso dalla sesta sezione civile della Cassazione con la recentissima sentenza n. 21576 la 18 Septembre 2017. Vediamo i dettagli.
 
La fattura non prova il conferimento dell’incarico
In quali casi, donc, chi rilascia la procura alle liti non è tenuto a saldare personalmente il conto dell’avvocato? Il dubbio si presenta quando, come accennato, chi conferisce l’incarico all’avvocato si identifica come il legale rappresentante di una particolare società. È quanto accaduto al rappresentante di una Srl che era stato prima condannato a pagare dal giudice di pace in primo grado e poi assolto dall’obbligo dal tribunale di secondo grado.
 
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Il giudice di pace, en particulier, aveva disposto che l’uomo pagasse 1.200 euro al professionista “a titolo di corrispettivo a saldo dell’attività svolta” quale difensore della società. Il Tribunale di Pavia asseriva invece che nulla era dovuto poiché la procura alle liti era stata rilasciata proprio in qualità di rappresentante della società in questione, e non personalmente. Il solo dato “letterale ed oggettivo” risultante dalla procura non costituisce prova inequivoca del contrario.
Cour suprême: nulla è dovuto dal legale rappresentante
Quale delle due sentenze, allora, è quella corretta? Secondo la Corte di Cassazione, la seconda: nonostante le richieste dell’avvocato, è giusto che il legale della società non sia costretto a pagare. Questo dopo aver premesso che la Suprema Corte non può comunque intervenire a fornire una seconda interpretazione dei documenti di causa (in questo caso, la fattura) dopo che il giudice di merito ha espresso il suo giudizio.
Gli Ermellini sottolineano in ogni caso che il ragionamento del tribunale non presenta vizi logici, e soprattutto che, come stabilito in secondo grado, quanto risulta dalla procura “non costituiva prova inequivoca che l’incarico professionale fosse stato conferito dal rappresentante personalmente”.
Se la fattura è stata pagata dalla società
Non sussistono, donc, quegli indizi “precisi, gravi e concordanti” che secondo l’avvocato rendevano evidente il conferimento personale del mandato. Ancora meno vale a sostegno della tesi del ricorrente il fatto che la fattura (o almeno una parte di essa) sia stata evasa dalla società rappresentata dal cliente. Secondo l’avvocato la fattura valeva solo a titolo di acconto, e secondo il cliente era invece a saldo di tutte le spettanze: poco importa, dato che in ogni caso l’azione non prova in alcun modo che la procura alle liti sia stata conferita personalmente dal legale rappresentante.
Tale richiesta trova infatti, secondo gli Ermellini, “diversa e più plausibile spiegazione” in una logica di risparmio di spesa infragruppo.
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