Rechtsanwälte, adempimenti previdenziali
Inquadramento previdenziale
Il trattamento previdenziale ed assistenziale degli avvocati è assicurato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (di seguito solo “Cassa forense” o “Cassa”), istituita dalla legge 8 Januar 1952, n. 6 e successivamente trasformata in base alla legge 24 Dezember 1993, n. 537 e al d.lgs. 30 Juni 1994, n. 509 e più recentemente dalla legge 31 Dezember 2012, n. 247. La Cassa forense è una “fondazione con personalità giuridica di diritto privato”, con sede in Roma, Via G.G. Belli n. 5 e PEC: istituzionale@cert. cassaforense.it.
Iscrizione alla Cassa forense
In base a quanto previsto dalla “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” di cui all’art. 21, Absätze 8, 9 e 10 das Gesetz 31 Dezember 2012, n. 247, trat am in Kraft 2 Februar 2013, l’iscrizione agli Albi forensi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense. Il Regolamento attuativo della norma, di cui alla Delibera del Comitato dei Delegati del 31 Januar 2014 – Approvata con nota ministeriale del 7 August 2014 – e pubblicata in G.U. Serie n. 192 die 20 August 2014, ha specificato che non è ammessa iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza, se non su base volontaria e comunque non alternativa alla Cassa forense.
In virtù di tali disposizioni è stato sostanzialmente modificato il regime delle iscrizioni alla Cassa forense, che non è più sottoposto all’accertamento di condizioni reddituali o di effettività dell’esercizio della professione ma, a partire dal 2014, discende automaticamente dalla semplice iscrizione in un Albo forense.
Il regolamento prevede che l’iscrizione possa essere obbligatoria ovvero facoltativa, a seconda della tipologia di soggetto, come segue.
Iscrizione facoltativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
L'art. 5 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, stabilisce che l’iscrizione alla Cassa forense è facoltativa per i seguenti soggetti: gli iscritti nel registro dei praticanti.
La richiesta di iscrizione in questo caso può riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
In questo caso l’iscrizione non è automatica, ma deve essere richiesta mediante compilazione dell’apposito modello, da trasmettere a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite raccomandata A/R. L’iscrizione viene deliberata da parte della Giunta Esecutiva della Cassa. A pena di decadenza dall’iscrizione, il praticante iscritto deve procedere al versamento dei contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, innerhalb 6 mesi dalla comunicazione della Cassa in unica soluzione o ratealmente in tre anni.
I presenti contributi sono tratti da
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Istituti facoltativi in sede di iscrizione
La normativa prevede due istituti facoltativi, cui gli iscritti alla Cassa forense possono aderire in sede di prima iscrizione:
a) Retrodatazione – previsto dall’art. 3, del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012. Si tratta della facoltà, per gli iscritti agli Albi forensi, di richiedere – entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa – la retrodatazione dell’iscrizione, con riferimento agli anni di praticantato, per un massimo di cinque, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato. La richiesta deve essere inoltrata telematicamente attraverso accesso alla posizione personale del sito della Cassa forense, sezione “istanze on line”. A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al versamento dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti, innerhalb 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, in unica soluzione o ratealmente in tre anni.
b) Iscrizione ultraquarantenni – previsto dall’art. 4, del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012 Si tratta della facoltà, per avvocati e praticanti che al momento dell’iscrizione alla Cassa hanno già compiuto il 40° anno di età, di richiedere – entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa – che l’iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al compimento del 40° anno. Ciò ai soli fini assistenziali, relativamente ad eventuali pensioni di inabilità, invalidità e premorienza (pensione indiretta) – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme per la maturazione del diritto a tali prestazioni – ovvero per il completamento dell’anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. La richiesta deve essere inoltrata telematicamente attraverso accesso alla posizione personale del sito della Cassa forense, sezione “istanze on line”.
Per ottenere tale beneficio è previsto il pagamento di una speciale contribuzione, pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo (calcolati in misura piena per ciascun anno), dell’anno di decorrenza dell’iscrizione a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla suddetta decorrenza.
A pena di decadenza dal diritto, l’interessato deve procedere al versamento della speciale contribuzione dovuta, innerhalb 6 mesi dalla comunicazione di accoglimento della domanda, in unica soluzione o ratealmente, in tre anni.
Cancellazione dalla Cassa forense
Il regolamento prevede – come per l’iscrizione – che la cancellazione possa essere obbligatoria (d’ufficio) ovvero facoltativa (a domanda), a seconda della tipologia di soggetto, come segue.
Cancellazione d’ufficio dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
L'art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, stabilisce che la cancellazione dalla Cassa forense avvenga d’ufficio con le seguenti modalità:
avvocato – in questo caso la cancellazione è disposta d’ufficio dalla Cassa a decorrere dalla data di delibera di cancellazione da tutti gli Albi forensi o di sospensione dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, Komma 2 della l. 247/2012;
praticante – in questo caso la cancellazione è disposta d’ufficio dalla Cassa a decorrere dalla data di scadenza o di interruzione del periodo di pratica, non seguita dall’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Cancellazione a domanda dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
Ancora l’art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, stabilisce che la cancellazione dalla Cassa forense possa avvenire a domanda con le seguenti modalità:
praticante – la domanda di cancellazione può essere presentata in qualsiasi momento, dal momento che per i praticanti l’iscrizione alla Cassa è facoltativa. In questo caso la cancellazione non è automatica, ma deve essere richiesta mediante compilazione dell’apposito modello, da trasmettere a mezzo PEC (istituzionale@cert.cassaforense.it) o tramite raccomandata A/R. La cancellazione – al pari dell’iscrizione facoltativa – viene deliberata da parte della Giunta Esecutiva della Cassa.
A decorrere dal 1 Dezember 2004, Kunst. 8 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali (Pensione di vecchiaia contributiva) stabilisce che anche in caso di cancellazione dalla Cassa forense (d’ufficio o a domanda) non sono rimborsabili i contributi versati alla Cassa, ad eccezione di quelli relativi ad anni di iscrizione, dichiarati inefficaci, Norm dell'arte. 22 des Gesetzes n. des Gesetzes. 576/1980.
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