Aumento del capitale sociale: chi può proporlo?
L’aumento del capitale sociale a pagamento è da sempre rientrato tra le competenze dell’assemblea dei soci.
L’assemblea prende la decisione di aumento del capitale, stabilendo i conferimenti, le modalità e i termini di esecuzione, si instaura una seconda fase con la quale si comunica la delibera agli aventi diritto a sottoscrivere.
A seguito della riforma del diritto societario, è stata prevista una specie di deroga alla competenza collegiale relativa all’aumento del capitale.
A questo proposito l’articolo 2481 del codice civile recita:
“L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell’articolo 2436. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti”.
Interpretando l’articolo, si deduce che per poter effettuare un aumento di capitale, l’amministratore deve essere prima autorizzato dall’atto costitutivo.
Successivamente, questa decisione deve essere formalizzata con verbale del notaio, e deve essere condizionata alla regolarità dei conferimenti pregressi, ancora da eseguire.
In mancanza, la delibera si dovrà considerare nulla, perché spetterebbe ai soci, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, sottoscrivere o non sottoscrivere l’aumento di capitale.
Se dovessero essere presenti le condizioni previste dalla legge per l’aumento del capitale sociale in capo all’organo amministrativo, l’unico diritto esercitabile sarebbe il recesso dalla società e il diritto al rimborso, a norma dell’articolo 2473 del codice civile.
La delega della quale all’articolo 2481 del codice civile, non deve essere in bianco, deve contenere “i limiti e le modalità di esercizio” per la stessa.
I limiti di tempo entro i quali l’organo amministrativo può esercitare la facoltà di aumentare il capitale, e le modalità per gestire questa deroga.
مثلا, le direttive relative all’onerosità o la gratuità dell’aumento concesso in deroga, oppure la fissazione di un sovrapprezzo, i criteri per determinarlo e il potere dell’organo amministrato di escludere la sottoscrizione dell’aumento ai soci non amministratori.
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