Attività del giudice pregiudicante l’esercizio di funzioni in altri gradi

Quale attività pregiudicante va intesa, على هذا النحو, ai fini dell’incompatibilità di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف.
Indice

الحقيقة
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Conclusioni

(المرجعية المعيارية: سمك القد. بروك. قلم جاف., فن. 34)
1. الحقيقة
La Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile unanuovarichiesta di revisione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma che, a sua volta, aveva confermato una condanna per il reato di tentata concussione, con abuso dei poteri.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo violazione della legge processuale (in tema di ravvisata incompatibilità ed incompetenza funzionale del Collegio di merito a decidere sulla nuova istanza) البريد, nel merito della dichiarata inammissibilità, la violazione della legge processuale che regola l’ampiezza e la profondità della cognizione nel preliminare vaglio sulla istanza di revisione, con i conseguenti vizi di motivazione, (reputata dalla difesa) apodittica e meramente assertiva, della decisione impugnata.

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Non si configura alcuna incompatibilità, وفقا للفن. 34 c.p.p., a partecipare al giudizio per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca a carico del giudice che abbia precedentemente adottato il provvedimento di sequestro, ai sensi del D.Lgs. 6 أيلول 2011, ن. 159, فن. 20

3. Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso era stimato inammissibile.
A proposito della prima doglianza, gli Ermellini, a sostegno della sua reiezione, richiamavano quell’orientamento nomofilattico secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità per il giudice che, dopo avere pronunciato ordinanza di inammissibilità della revisione, venga chiamato a decidere su nuova richiesta di revisione concernente lo stesso soggetto e la medesima sentenza (Sez. 5, ن. 44685, ال 13/10/2021; Sez. 1, ن. 13561 ال 10/03/2010; Sez. 5, ن. 610 ال 05/02/1999), rilevandosi al contempo che la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che l’istituto dell’incompatibilità (فن. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف.) è teso a prevenire situazioni di pregiudizio per l’imparzialità del giudice che si verificano all’interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, non riguardando invece i diversi procedimenti che possano essere generati dallo stesso fatto storico.
Le norme sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento sono quindi volte ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dallaforza della prevenzione” – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assuntoscaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda.
In questa prospettiva, dunque, il comma 1 dell’art. 34, سمك القد. بروك. قلم جاف. si occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilitàverticale“, determinata dalla catena devolutiva ma limita tale incompatibilitàsia essaascendenteodiscendente” – al giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato oconcorso a pronunciare sentenza, con ciò escludendo che l’incompatibilità si determini a fronte dell’avvenuta pronuncia di provvedimenti effimeri, resi nell’ambito di diversi giudizi (sulle finalità delle norme sull’incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف. si richiamavano le sentenze n. 153 ال 2012, ن. 177 ال 2010 e n. 224 ال 2001).
Ebbene, a fronte di ciò, si escludeva, invece, أن, in sede di revisione, sussistano situazioni di incompatibilitàorizzontaleatteso che «come attività pregiudicante ai fini dell’incompatibilità di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف. va intesa quella che implica una valutazione nel merito sull’accusa, e come sede pregiudicata quella giurisdizionale diretta a decidere sul merito stesso dell’accusa o di una misura de libertate» (الخامس. Sez. 6, ن. 20685 ال 13/05/2016; Sez. 3, ن. 24961 ال 20/04/2005) البريد, ول, nelle ipotesi di nuove delibazioni sulla ammissibilità della richiesta revisione, non viene a configurarsi alcuna ipotesi in incompatibilità del giudice, fatti salvi specifici casi di astensione o ricusazione in presenza di situazioni che possano pregiudicare la terzietà e l’imparzialità del giudice, così da assicurare l’osservanza del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, Cost., secondo le cause tassativamente previste dagli artt. 36 البريد 37 سمك القد. بروك. قلم جاف. أن, in quanto disposizioni eccezionali, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva, né applicate in via analogica.
Oltre a ciò, era altresì fatto presente che, على جانب واحد, in ordine ai criteri generali di valutazione dell’imparzialità del giudice, richiesta dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è consolidata nel ritenere che l’imparzialità deve essere apprezzata secondo due criteri: il criterio soggettivo consiste nello stabilire se dalle convinzioni personali e dal comportamento di un determinato giudice si possa desumere che egli abbia una idea preconcetta rispetto a una particolare controversia sottoposta al suo esame e, sotto tale profilo, l’imparzialità del giudice è presunta fino a prova contraria; il criterio oggettivo impone, invece, di valutare se, a prescindere dalla condotta del giudice, esistano fatti verificabili che possano generare dubbi, oggettivamente giustificati, sulla sua imparzialità sicchè «non si deve solo fare giustizia, ma si deve anche vedere che è stata fatta» e, in tal senso, la Corte EDU valorizza la fiducia che i tribunali in una società democratica debbono ispirare nel pubblico e, nel processo penale, anzitutto nell’accusato (ex plurimis, tra le più recenti, Corte EDU, أرسلت. 16 أكتوبر 2018, Daineliene contro Lituania; 31 أكتوبر 2017, Kamenos contro Cipro; 20 أيلول 2016, Karelin contro Russia; Grande Camera, 23 أبريل 2015, Morice contro Francia; 15 يناير 2015, Dragojevie contro Croazia), آخر, l’analisi della Corte europea si è quasi sempre incentrata sul criterio oggettivo, verificato riguardo l’esercizio di differenti funzioni nell’ambito del processo da parte della stessa persona, ritenendo che il semplice fatto che il giudice investito del processo abbia già adottato delle decisioni preprocessuali sulla causa, comprese decisioni in materia di custodia cautelare, non può di per sé giustificare timori sulla sua imparzialità; solo speciali circostanze possono giustificare una diversa conclusione; ciò che quindi conta è la portata e il carattere delle misure preprocessuali disposte dal giudice (حكم 15 يناير 2015, Dragojevie contro Croazia; in senso analogo, tra le molte, sentenze 22 أبريل 2004, Cianetti contro Italia; 6 يونيو 2000, Morel contro Francia).
In particolare, difetta l’imparzialità oggettiva quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio (in questo senso, tra le altre, sentenze 22 أبريل 2004, Cianetti contro Italia; 25 تموز 2002, Perote Pellon contro Spagna), autorizzando a reputare che il giudice si sia già formata una opinione sull’esistenza del delitto e la colpevolezza dell’imputato (حكم 22 تموز 2008, Gomez de Liario y Botella contro Spagna) per essersi pronunciato sugli elementi costitutivi dell’illecito (حكم 24 يونيو 2010, Mancel e Branquart contro Francia) fermo restando che non è rinvenibile, invece, nella giurisprudenza della Corte EDU, una teorizzazione corrispondente a quella operata dalla Corte costituzionale riguardo alla non configurabilità di un pregiudizio all’imparzialità del giudice in conseguenza di valutazioni effettuate nell’ambito della medesima fase processuale, tenuto conto altresì del fatto che, nella generalità dei casi, il pregiudizio all’imparzialità di tipofunzionaleè stato collegato dalla Corte europea a decisioni assunte in altra e precedente fase del procedimento (tipici i casi dell’adozione di provvedimenti cautelari nella fase preprocessuale o la partecipazione a precedenti gradi di giudizio), ovvero in procedimenti distinti (quali quelli contro soggetti concorrenti nel medesimo reato) il che, per il Supremo Consesso, non consente di ipotizzare – neppure alla luce della giurisprudenza della Corte europea (che per assumere rilievo ai fini dell’accertamento della violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. deve risultare consolidata, nei sensi precisati dalla sentenza n. 49 ال 2015 della Consulta) – che la norma convenzionale evocata dal ricorrente accordi al diritto della persona da giudicare, in rapporto alla specifica evenienza di cui qui si discuteva nel caso di specie, una tutela più ampia di quella prefigurata dalla norma costituzionale internagemellare nell’ispirazionedi cui all’art. 111, secondo comma, della Carta fondamentale.
Tal che se ne faceva conseguire che la delibazione della stessa questione di ammissibilità della domanda di revisione da parte di un medesimo Collegio della Corte d’appello, realizzatasi sulla base di elementi di valutazione differenti ed accresciuti, non può creare alcun allarmante pregiudizio incidente sulla neutralità del giudice.
Detto questo, era per di più fatto presente, ad ogni modo, che deve comunque rilevarsi che, secondo la costante e consolidata giurisprudenza della Cassazione, l’esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, وفقا للفن. 178, فاصلة 1 اللاتفية. ا), سمك القد. بروك. قلم جاف., ma costituisce anch’essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis cfr. Sez. ش, ن. 5 ال 17/04/1996; Sez. 1, ن. 32516 ال 19/04/2018; Sez. 6, ن. 12550 ال 01/03/2016; Sez. 6, ن. 39174 ال 09/09/2015; Sez. 1, ن. 10075 ال 25/06/2014; da ultimo Sez. 5, ن. 17847, ال 7/4/2022; Sez. 2, ن. 6538, ال 15/12/2021, in motiv. sub 1.3; Sez. 2, ن. 45896, ال 10/9/2021, in motiv. Sub 1.4.).
Del resto, la Corte costituzionale, in diverse pronunce, dal canto suo, ha richiamato il diritto vivente sul punto e ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, sono idonee ad assicurare l’osservanza dei principi dell’imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula delgiusto processo” (ordinanze n. 238 ال 2008, ن. 346 ال 2000, ن. 36 ال 1999), così come anche la Corte EDU ha preso parimenti atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell’ordinamento italiano, attraverso l’istituto della ricusazione, tant’è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Commissione sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (راجع. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. إيطاليا; per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. إيطاليا).
Peraltro, anche la questione di legittimità costituzionale sollecitata in proposito è stata ritenuta irrilevante da Sez. 1, ن. 35216, ال 19/4/2018, giacché, per i giudici di piazza Cavour, l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف. non è deducibile come motivo di nullità della decisione in sede di impugnazione, potendo solo costituire motivo di ricusazione del giudice, وفقا للفن. 37, فاصلة 1, اللاتفية. ا), سمك القد. بروك. قلم جاف..
Ciò posto, quanto al merito della delibata inammissibilità, gli Ermellini rilevavano come l’art. 634 سمك القد. بروك. قلم جاف. preveda espressamente che, a prescindere dalla prognosi sulla domanda, la Corte di Appello dichiara l’inammissibilità anche a fronte della manifesta infondatezza della stessa visto che il giudizio di ammissibilità non riguarda soltanto la verifica dell’esistenza di prove in astratto nuove, ma sottende anche una delibazione sulla portata del novum in relazione algiudicato“.
Orbene, applicando tale considerazione giuridica rispetto al caso di specie, il Supremo Consesso giungeva alla conclusione secondo cui la Corte di merito aveva correttamente proceduto alla verificaponderaledel rapporto tra frammenti di prova nuova e prova già saggiata e aveva preso atto della evidente inidoneità delnuovoa scardinare il giudicato, rimanendo in tal guisa esclusa, dal panorama della delibazione, una prognosi fausta del possibile futuro dibattimento sulla base del novum prospettato incapace di produrre un potenziale ribaltamento della decisione sulla responsabilità.
4. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse, specialmente nella parte in cui è ivi chiarito quale attività pregiudicante va intesa, على هذا النحو, ai fini dell’incompatibilità di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف..
في الحقيقة, in tale pronuncia, si afferma, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, أن, come attività pregiudicante, ai fini dell’incompatibilità di cui all’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف., va intesa quella che implica una valutazione nel merito sull’accusa, e come sede pregiudicata quella giurisdizionale diretta a decidere sul merito stesso dell’accusa o di una misura de libertate.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se l’attività posta in essere dal giudice lo ponga in una situazione di incompatibilità a norma dell’art. 34 سمك القد. بروك. قلم جاف..
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, dunque, non può che essere positivo.
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