Assidue frequentazioni e addebito della separazione

In questa sede attraverso la giurisprudenza e una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Касс. Civ. SEZ. I ord. N. 16735/20 del 06/08/2020) scriveremo se sia possibile che si verifiche di addebito della separazione in presenza di assidue frequentazioni tra due persone.
In che cosa consiste l’addebito della separazione
L’addebito della separazione rappresenta la colpa della fine del matrimonio.
Si possono ritenere responsabili sia uno dei due coniugi sia entrambi, però non sempre si ha una vera colpa.
Quando un sentimento finisce non si può accusare nessuno, spetterà al giudice decidere se ci sia oppure non ci sia addebito.
In una causa di separazione ci potrebbe essere una richiesta che arriva da uno dei due ex coniugi, oppure, da entrambi, convinti che la responsabilità sia dell’altro.
La conseguenza più immediata si ha quando la dichiarazione di addebito avviene in quelle rotture non molto “amichevoli”.
La separazione dei coniugi può essere di due tipi, consensuale oppure giudiziale.
Nella prima l’ex coppia si accorda più o meno su ogni cosa, ed è la prova che i rapporti sono ancora distesi, e si può instaurare un dialogo.
Nella seconda si arriva alla causa perché ci sono contrasti a volte insormontabili e non è possibile arrivare a un accordo.
Spetterà a un giudice decidere su casa, figli, divisione dei beni, mantenimento e addebito, se dovesse essere richiesto.
Che cosa comporta l’addebito separazione
Sulla scia di quello che è stato scritto nel paragrafo precedente, si può comprendere che prima di chiedere l’addebito della separazione, è consigliabile pensarci bene, anche se in presenza di rapporti compromessi in modo definitivo, i due coniugi si “attrezzano” per dare vita in tribunale a una battaglia autentica.
Se ci dovessero essere i margini per una separazione consensuale ma uno dei coniugi è tentato dal chiedere l’addebito all’ex perché ritiene che abbia le sue colpe, si deve lo stesso riflettere e chiedersi se si è pronti a dovere affrontare una causa che potrebbe avere come caratteristiche la lunghezza e la sofferenza, considerando che in relazione alla fine di un matrimonio si deve provare la responsabilità di una persona.
Questo significa che quello che si può fare con la separazione consensuale in un’udienza, togliendosi l’impiccio in pochi mesi, e divorziando dopo altri sei, non sarebbe consentito chiedendo l’addebito, che fa scattare in modo automatico una separazione giudiziale.
I testimoni da sentire, le molte udienze, il costo più alto dell’avvocato, la doppia acredine, l’onere della prova, visto che se si chiede l’addebito, si dovrà dimostrare la colpa del marito o della moglie e si dovrà fare in tempi più lunghi, che vanno da qualche mese a qualche anno, a fronte del fatto che per divorziare dovrebbero passare dodici mesi dalla sentenza anziché sei.
Questi sono i veri inconvenienti che comporta una richiesta di addebito.
In relazione alle conseguenze dell’addebito per chi viene dichiarato colpevole, non sono molte, né così pesanti, anche per questo chi lo chiede deve essere molto determinato
La responsabilità della fine del matrimonio non comporta risarcimenti o spese in più, ma qualcosa da ricevere in meno.
Non si potrà ottenere l’assegno di mantenimento, se si volesse e non si potrà ereditare qualcosa dall’ex alla sua morte.
L’addebito e i rapporti confidenziali
In questo paragrafo si ritorna al titolo dell’articolo, chiedendosi se siano sufficienti delle assidue frequentazioni, vale a dire dei rapporti molto confidenziali con qualcuno per fare in modo che scatti l’addebito della separazione.
La risposta è stata fornita da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata all’inizio di agosto, che rappresenta un esempio concreto in relazione alla questione specifica.
Scriviamo di seguito i fatti.
A un marito invalido e inabile al lavoro, viene respinta la richiesta di mantenimento e gli viene addebitata la separazione.
Il motivo si deve ricercare nella sua assidua frequentazione con una donna, chela moglie scopre e che aveva provocato una crisi irreversibile del matrimonio sino alla rottura.
Il rapporto confidenziale che l’uomo aveva instaurato con questa terza persona è stato considerato dai supremi giudici allo stesso modo di un tradimento, “sintomatico del comportamento infedele”.
Una simile situazione può dare origine a due conseguenze.
Da una parte, se viene scoperto, provoca nel coniuge che deve essere costretto a subire questa situazione, una profonda sfiducia, dettata dal fatto di avere vicino una persona “distratta”, in modo molto evidente, per non dire fedifrago.
Se il sospetto lo avvertono anche altre persone, il coniuge almeno apparentemente tradito subisce anche una lesione della sua reputazione.
Se si dovesse pensare che addebitare la fine del matrimonio a qualcuno, si deve affermare, come si spiegava qualche riga fa, l’addebito deve essere provato e a fornite le prove della violazione di un dovere matrimoniale dev’essere la parte lesa, cioè chi ha subìto la rottura e vuole che la responsabilità dell’altro sia certificata da una sentenza.
Si deve anche provare che il venire meno agli obblighi coniugali sia la ragione dell’allontanamento. Potrebbe anche non essere così.
Ad esempio, non è possibile contestare l’addebito sulla base di un tradimento che era stato perdonato e superato da molti anni.
La causa del matrimonio, in un’ipotesi del genere, dev’essere evidentemente un’altra.
Da parte sua, chi viene accusato di avere voluto rompere il matrimonio, oppure di non essere stato la causa dell’allontanamento, o anche che il motivo portato dall’ex non sia legato alla fine del matrimonio.
Per riuscire a dimostrare un tradimento, non è strettamente necessario sorprendere il coniuge a letto con qualcuno, servono lo stesso le prove, sia che siano messaggi o testimoni che dichiarino che il comportamento dell’accusato/a faceva pensare in modo chiaro a un amante.
In presenza di simili circostanze, nel caso in questione, la signora aveva ingaggiato un investigatore privato, che una volta eseguite le indagini, le aveva fornito un rapporto che incastrava in modo inconfutabile il marito.
Nel rapporto in questione venivano documentati gli incontri con l’altra donna.
Il marito, da parte sua non ha negato il tradimento, e non ha dimostrato, come sosteneva, che la crisi del matrimonio era precedente alla sua frequentazione extraconiugale, che rappresentano condotte che non aiutano a non arrivare all’addebito.
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