Apprendistato, licenziamento come nel tempo indeterminato

Apprendistato, stessa tutela del tempo indeterminato
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n.17373 del 13 luglio scorso, ha stabilito che al licenziamento in apprendistato si applicano le medesime regole del licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato. Immediatamente si comprende il rafforzamento di tutela che ne deriva per il prestatore di lavoro.
La decisione si basa sulla natura stessa del contratto di apprendistato, il quale si caratterizza per una doppia fase. La prima consiste nello scambio tra prestazione lavorativa e formazione; a questa, segue una seconda fase, assimilabile in toto ad un rapporto di lavoro subordinato.

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Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico
Le due fasi si succedono senza soluzione di continuità, nel caso in cui non venga esercitato il recesso ex art.2118 c.c. In altre parole, terminata la fase specializzante, di formazione, il contratto di apprendistato non si esaurisce, ma prosegue come un ordinario rapporto di lavoro. Si tratta di un rapporto unico.
L’assimilazione tra apprendistato e lavoro subordinato era già stata operata dalla giurisprudenza, anche costituzionale. In particolare, il giudice delle leggi, già negli anni Settanta aveva esteso la disciplina di cui alla Legge n.604/1966 al contratto di apprendistato (أرسلت. C. Cost. n.14/1970 e C. Cost. n.169/1973).
La Cassazione ha dunque dichiarato lainapplicabilità al contratto di apprendistato, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, della disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.
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Il caso
Nel caso di specie, l’istante chiedeva il risarcimento per inadempimento contrattuale, ritenendo non rilevante l’applicabilità, all’apprendista, della disciplina relativa al lavoratore a tempo indeterminato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno affermato che la Legge n.604/1966 costituisce un regime sostitutivo e non alternativo a quello risarcitorio da inadempimento, il quale, dunque, non può essere domandato dal lavoratore.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha concluso cassando la sentenza impugnata, basata sull’erronea qualificazione del rapporto lavorativo, effettuata dal giudice del merito.
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مصدر: Diritto.it