Appello e Cassazione penale dopo la L. 103/2017

L’art. 582 c.p.p.
article 582 c.p.p. prevede innanzitutto che, salvo “che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato” (premier alinéa,, primo capoverso) (26). Non è sufficiente però consegnare solo una copia dell’appello essendo previsto che siano prodotte due copie dell’atto di impugnazione (nel caso
di appello) oltre una terza per il procuratore generale (art. 164, co. 2, profiter. à. c.p.p.) più una quante sono le parti private atteso che le “parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice” (27) (art. 164, co. 1, profiter. à. c.p.p.).
Ove però ciò non dovesse avvenire, una mancanza di numero così richiesto non dovrebbe comportare particolari profili di criticità procedurale essendo stabilito che se non sono depositate le copie in questo numero, “la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione” (art. 164, co. 3, profiter. à. c.p.p.).
Posto ciò, nel caso in cui l’appello sia proposto personalmente, non vi sono particolari accertamenti (se non l’esibizione di un documento di riconoscimento che attesti che la persona che deposita è effettivamente l’appellante) atteso che l’“atto di impugnazione sottoscritto personalmente dalla parte e direttamente presentato alla competente cancelleria, non necessita, per la sua ammissibilità, dell’autenticazione della relativa sottoscrizione” (28) fermo restando però che, anche allorquando nell’intestazione dell’atto di appello
compaia la dicitura “dichiarazione di impugnazione proposta dall’imputato”, ma questo atto venga depositato dal difensore, ciò non comporterebbe comunque alcun profilo di inammissibilità atteso che questa intestazione così formulata rivestirebbe comunque “il significato di una dichiarazione di impugnazione proposta dall’imputato a mezzo del proprio difensore” (29).
L’impugnazione dell’imputato
 
Per quanto attiene l’impugnazione dell’imputato, la norma di riferimento
è l’art. 571 c.p.p. (34). Detta disposizione legislativa, difatti, prevede al primo comma che l’“imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento”. L’impugnazione può essere dunque proposta personalmente dall’imputato
e quindi direttamente o mediante procura speciale. L’imputato, donc, può appellare direttamente anche se, come visto in precedenza, detenuto o a qualsivoglia titolo ristretto (35); trattandosi di un (34) Per un commento di questo articolo, vedasi: V. Mele, sub art. 571 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, a cura di Chiavario, NOUS, Torino, 1991, p. 48. (35) A questo proposito è stato asserito che, nel “caso in cui l’imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell’autorità giudiziaria di informare il difensore dell’avvenuta nomina, essendo tale incombente proprio della sfera di autonomia gestionale
dell’imputato” (Cass. stylo., sez. NOUS, 7/6/2011, n. 23114). Dans un sens conforme: Cass. stylo., sez. V, 2/6/1993, in Mass. stylo. cass., 1993, fasc. 11, p. 64 (“Nel caso in cui l’imputato detenuto proponga dichiarazione di appello e nomini contestualmente il difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, non è configurabile alcun onere dell’autorità giudiziaria di informare il difensore .
L’appello nel processo penale minorile
Nel processo penale minorile, il codice di procedura penale minorile si limita a stabilire che nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per i minorenni” (art. 35 c.p.p.m.) (22) ma non reca un’apposita disciplina deputata a regolamentare l’appello. Va da sé dunque che, alla luce di quanto previsto dall’art. 1, co. 1, primo capoverso, c.p.p.m. que, come è noto, stabilisce che nel “procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale”, le norme a cui fare riferimento sono quelle prevedute dal codice di procedura penale per adulti e già esaminate nei precedenti paragrafi posto che detta norma estende al procedimento minorile la comune disciplina processuale prevista dal codice di procedura penale per l’appello (23). L’unica peculiarità, che connota la disciplina processuale minorile rispetto a quella per adulti, riguarda il fatto che l’impugnazione è espressamente riconosciuta all’esercente la potestà genitoriale.
 
I contributi sono tratti da
 

Appello e cassazione penale dopo la L. 103/2017
UNE. Di Tullio D’Elisiis, g. Esposito, 2017, Editeur Maggs
Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 103 la 23 juin 2017(G.U. 4 Luglio 2017, n. 154), ai codici penale e di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, questa nuovissima Opera analizza nell’ambito del processo penalel’atto di appello e

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