Antenna televisiva: l’installazione sul lastrico solare

Antenna televisiva installata sul lastrico solare
Questo contributo è stato tratto da

Manuale operativo del condominio
Massimo Serra (briga o), 2020, Maggs Izdavač
Il volume risulta essere unico nel suo genere nel panorama editoriale.
Nella filosofia Maggioli il testo è stato concepito per essere fruito rapidamente da operatori del settore e non, fino a fornire nozioni giuridiche sempre con finalità pratiche.
La

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La riforma del condominio, intervenuta con l. 11 Prosinac 2012, n. 220, non contiene alcun chiarimento sulla differenza tra innovazioni e modifiche in tema di condominio, pertanto occorre riferirsi alle diverse elaborazioni della copiosa giurisprudenza espressasi in tema.
Secondo l’interpretazione prevalente, le innovazioni di cui all’art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall’art. 1102 c.c. sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo. Sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 C.C., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa. Per quanto concerne, poi, l’aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell’assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte (Cass. CIV. 15.1.2019, n. 857, in Giust. CIV. 2019; Cass. CIV. 4.9.2017, n. 20712, in De jure).
stoga, brevemente, per innovazione deve intendersi quella modificazione materiale che altera l’entità sostanziale o comunque stravolge la destinazione originaria della cosa comune, e che in virtù di ciò deve essere adottata da una maggioranza qualificata. Le modificazioni invece sono interventi atti a potenziare o rendere più comodo il godimento della cosa comune, lasciandone immutate consistenza e destinazione, e perciò possono essere adottate anche dai singoli condomini
senza necessità di una delibera assembleare. A titolo esemplificativo, i Giudici di merito hanno ritenuto “mera modificazione” e non innovazione l’installazione di cornicioni di polistirolo sulla facciata del condominio. Ciò in quanto – è spiegato – la nozione di innovazione rimanda ad un concetto di novità in senso profondo e radicale, con ciò escludendo che qualsiasi modifica materiale costituisca un’innovazione.
La giurisprudenza in materia
Un’interessante questione sorta in giurisprudenza è relativa all’installazione sul lastrico solare dell’antenna televisiva. In particolare si discute se tale fattispecie rientri nelle libertà dei condomini o se invece integri un’innovazione da realizzarsi previa autorizzazione assembleare. Ora, nonostante i lastrici solari possano essere anche destinati ad uso esclusivo di uno o più condomini, essi svolgono comunque funzione di copertura del fabbricato, rientrando, per presunzione di legge, nelle parti comuni ex art. 1117 c.c. Di conseguenza debbono ritenersi soggetti alla disciplina di cui all’art. 1120 c.c. tko, al n. 3 del terzo comma stabilisce espressamente che costituisce innovazione (e va quindi approvata con il consenso della maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo […] ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
Međutim, è stato anche ritenuto che l’installazione degli apparati radio o dei supporti di antenna configurerebbe una innovazione che, incidendo in maniera notevole
sulla cosa comune e alterando la funzione originaria di copertura e di terrazzo calpestabile del lastrico solare, andrebbe sussunta all’interno della categoria delle innovazioni vietate ai sensi dell’art. 1120 ultimo comma c.c. e che tale divieto potrebbe essere superato colo con il voto unanime di ciascuno dei condomini (Tribunale di Genova 12.4.06, n. 1385). Il consenso di tutti i condomini all’installazione di impianti per la telefonia mobile sul lastrico solare dell’edificio condominiale si imporrebbe anche in virtù della pericolosità conseguente all’emissione di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di antenne necessari per l’esercizio di telefonia mobile (Sud u Milanu 23.10.2002, n. 12663).
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Proprio sulla scorta di tale orientamento, gli Ermellini hanno infatti dichiarato nulla la delibera condominiale che ha approvato, non all’unanimità, l’installazione sul lastrico solare del palazzo di un’antenna di telefonia mobile di dimensioni considerevoli, per ciò tali da compromettere l’utilizzo del lastrico nel suo complesso (Cass. CIV. 8.10.2018, n. 24767, in Condominioelocazione.it 10 Prosinac 2018).
Di recente la seconda sezione della Corte di cassazione ha dunque rimesso al primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la dibattuta questione
se sia necessario il consenso unanime, u skladu s člankom. 1108 c.c. comma terzo, per l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture ed impianti (nella specie, necessari per l’esercizio del servizio di telefonia mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel corso del rapporto come alla fine dello stesso (Cass. CIV. 29.3.2019, n. 8943, in Giust. CIV. 2019).
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