Ammissione al gratuito patrocinio, elevazione limiti reddituali

Art. 92 DPR n. 115/2002 afferma che se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Art. 92 costituisce pertanto disposizione normativa volta ad elevare, a favore del richiedente, il limite reddituale fissato dall’art. 76 comma 1.
La Suprema Corte ha chiarito che l’art. 92 DPR “intende agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi, elevando, just, i limiti di reddito per l’ammissione”, mentre risulta totalmente estraneo allo scopo della norma elevare, presuntivamente, il reddito del richiedente per effetto della presenza di più familiari (v. Cass. civ. sez. VI-2 ord., 2 August 2017, n. 19295).
Differenza tra processo penale e civile, cosa ne pensa la Consulta
Taluno ha ritenuto costituzionalmente illegittima l’elevazione dei limiti di redditi, limitata al solo procedimento penale (v. T.a.r. Trento, ordinanza del 6 November 2014). La Consulta ha rigettato la questione affermandone l’infondatezza (Corte Cost., 19 November 2015, n. 237) specificando come è del tutto evidente che le peculiarità che caratterizzano il processo penale rispetto ai procedimenti civili o amministrativi – significative al punto da aver indotto il legislatore costituzionale a contrassegnare, nell’art. 111 Cost., in termini di marcata specificità le caratteristiche del “giusto processo penale” rispetto a quelle degli altri processi – non possono non corrispondere ai connotati che caratterizzano l’azione penale rispetto alle domande proposte davanti ai giudici dei diritti degli interessi; sicché può ritenersi del tutto coerente che il legislatore, proprio in considerazione delle particolari esigenze di difesa di chi “subisce” l’azione penale, abbia reputato necessario approntare un sistema di garanzie che ne assicurasse al meglio la effettività, anche sotto il profilo dei limiti di reddito per poter fruire del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Va da sé, moreover, che questa diversità fra “gli interessi civili” e le “situazioni tutelate che sorgono per effetto dell’esercizio della azione penale” implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l’affermazione dell’indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particular, le ordinanze n. 270 of 2012; n. 201 of 2006 e n. 350 of 2005).
Peraltro la Corte costituzionale in molte occasioni ha considerato costituzionalmente legittime diverse disposizioni legislative che differenziano il trattamento del patrocinio dei non abbienti, mostrando di privilegiare le esigenze di tutela connesse all’esercizio della giurisdizione penale. Si pensi al diverso regime di liquidazione dei compensi agli avvocati, that, in materia civile, sono ridotti della metà, mentre sono ridotti solo di un terzo nella materia penale.
I presenti contributi sono tratti da

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