Alienazione parentale: considerazioni dottrinarie
di G. B. Camerini
Nel nostro Paese è in atto un dibattito riguardo la nozione di alienazione parentale, dibattito che presenta il rischio di allargarsi a derive potenzialmente fuorvianti.
Esistono da un lato abbondanti evidenze riguardo l’esistenza di situazioni nelle quali un figlio o una figlia rifiuta immotivatamente un genitore sulla base di una “campagna di denigrazione” e di una programmazione, più o meno diretta, messa in atto dall’altro. Dall’altro lato viene messa in dubbio l’esistenza di una “sindrome” specifica legata a questo fenomeno. Questa negazione nasce da un presupposto corretto: ovvero, questo fenomeno non comporta di per sé un “disturbo” a carico del figlio o della figlia. L’errore di Gardner, il primo studioso a descrivere e teorizzare questo fenomeno, è stato quello di etichettarlo con il termine di “sindrome” (PAS, “Parental Alienation Syndrome”).
Da ciò, negare il fenomeno stesso a partire dalla insussistenza di una specifica “sindrome” significa commettere un grossolano errore. Sarebbe come affermare che, visto che non esiste una “sindrome” riconoscibile derivante dallo stalking, lo stalking non esiste. O che poiché l’abuso sessuale non produce conseguenze sintomatiche identificabili non esiste l’abuso. Purtroppo anche alcuni giudici sono caduti in questo tranello derivante da campagne “ideologiche” di disinformazione, giungendo a sostenere che i fenomeni di esclusione di un genitore ad opera dell’altro non esistono in quanto la esistenza di una sindrome non è scientificamente dimostrata.
Si è giunti a criticare avventuratamente sentenze basate sul riconoscimento di questo fenomeno (vedi, ad esempio, l’articolo “La manipolazione del processo attraverso le perizie (Tris. Cosenza, 29/7/2015)” pubblicato sull’ultimo numero on line di Questioni di diritto di famiglia. La sentenza in questione, confermata in Corte d’Appello, si fondava su una perizia nella quale il CTU, lungi dal diagnosticare una “sindrome”, aveva rilevato comportamenti (da parte della madre) volti ad escludere l’altro genitore dalla vita dei figli attraverso la loro manipolazione ed il loro coinvolgimento in una denuncia di abuso sessuale rivelatasi falsa.
Proprio per contrastare queste derive fuorvianti, la SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – a seguito della sentenza della Cassazione sul famoso caso di Cittadella ha emesso nel 2013 un comunicato che così recita:
“La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ritiene opportuno esprimere il proprio parere in merito all’eco destata dalla recente sentenza n. 7041 del 20.03.2013 della Corte di Cassazione e dalle affermazioni ivi contenute circa la nozione di PAS (Parental Alienation Syndrome). In primo luogo, al di là dell’opportunità che l’autorità giudiziaria si sostituisca alla comunità scientifica nel rilasciare giudizi su argomenti altamente specialistici, si ritiene che il problema relativo all’esistenza o meno di una “sindrome” legata all’alienazione di una figura genitoriale venga posto in modo incongruo. Fenomeni come il mobbing, lo stalking ed il maltrattamento esistono ed assumono valenze giuridiche a prescindere dal riconoscimento di disturbi identificabili come sintomatici.
La comunità scientifica è concorde nel ritenere che la alienazione di un genitore non rappresenti di per sé un disturbo individuale a carico del figlio ma piuttosto un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicoaffettivo del minore stesso. (…) Sotto questo profilo, si sottolinea come esista una vasta letteratura nazionale ed internazionale che conferma la scientificità del fenomeno della Parental Alienation, termine questo da preferirsi a quello di PAS; negli Stati Uniti ad esempio tale costrutto ha superato i criteri fissati dalle Frye e Daubert Rules per essere riconosciuti come scientificamente validi dalle competenti autorità giudiziarie. La nozione di Alienazione Parentale è inoltre riconosciuta come possibile causa di maltrattamento psicologico dalle Linee Guida in tema di abuso sui minori della SINPIA (2007). La SINPIA ribadisce come sia importante adottare le precauzioni e le misure necessarie, come impongono le recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per garantire il diritto del minore alla bigenitorialità e tutelarlo dagli ostacoli che lo possono minacciare.”
Va ricordato come proprio nel caso di Cittadella la Corte d’Appello di Brescia, alla quale il giudizio era stato rinviato, aveva confermato le disposizioni assunte in sede di Corte d’Appello di Venezia a prescindere dal riconoscimento e meno di una “sindrome” ma sulla base dei comportamenti antigiuridici assunti dalla madre, tali da integrare una violazione di diritti del figlio e dell’altro genitore. Interessanti risultano a tale proposito le parole di Fernando Prodomo, giudice presso il Tribunale di Firenze:
“…la querelle intorno all’esistenza e validità scientifica di una sindrome psichiatrica rischia di essere totalmente fuorviante per gli operatori: nessun giudice dovrebbe decidere semplicemente sulla base di un accertamento peritale psichiatrico, demandando così al consulente in via automatica la decisione conseguenziale sull’affidamento, il collocamento, le visite del genitore al minore, poiché egli deve decidere sulla base di quanto allegato e provato, secondo le regole probatorie proprie del processo civile, che nel caso di minorenni che siano parti sostanziali di esso, si allargano sino a comprendere un amplissimo potere istruttorio officioso, che il giudice specializzato in molti casi deve, e non semplicemente può, utilizzare.
In altri termini, pur se attualmente non può dirsi attendibile (al punto da costituire prova ex se) una mera diagnosi di PAS all’esito di specifico accertamento tecnico, ciò non significa certo che non possano essere rilevate nel corso del procedimento condotte di un genitore indirizzate all’allontanamento fisico e morale del figlio minorenne dall’altro genitore, condotte che anzi in misura sempre più rilevante vengono in evidenza nel corso della cause collegate alla crisi di coppia con figli: ostacolo di fatto alle visite del genitore non affidatario o non collocatario della prole minorenne; indottrinamento dei bambini circa le mancanze dell’altro genitore; coinvolgimento di altri membri della famiglia del genitore ‘alienato’ nel giudizio negativo, che viene fatto proprio dal minore per lealtà verso il genitore ‘alienante’; denunce infondate di molestie , abusi o violenza sessuali nei confronti dei figli od i altri minori da parte dell’alienante nei confronti dell’alienato; legame simbiotico e patologico del minore con il genitore alienante.
Tali comportamenti influenzano non solo e non tanto il diritto del minore alla bigenitorialità, conquista indiscussa ed indiscutibile della attuale normativa europea e nazionale, quanto piuttosto il suo diritto ad una crescita il più possibile serena ed equilibrata: si pensi a quanto possa incidere un comportamento forzato e strumentale sul sano sviluppo psicologico di un bambino, posto al centro di un conflitto nel quale egli non vorrebbe assolutamente trovarsi, e nel quale spesso viene invece costretto dagli adulti a prendere posizione a favore di qualcuno e contro qualcuno.
Niente di peggio per una sua crescita ‘normale’
Queste condotte non devono essere accertate solamente nell’ambito di una consulenza tecnica psicologica ( che pure il giudice di merito potrà continuare ad ammettere, al fine di valutare le capacità dei genitore nell’esercizio della loro potestà, il grado di maturità della prole, le dinamiche familiari e parentali, potendo anche suggerire specifici provvedimenti di sostegno o cura), ma devono essere ritenute provate attraverso l’utilizzo dei mezzi di prova tipici ( interrogatorio della parti, testimonianze, documenti, precedenti decisioni) e specifici della materia (ascolto del minore, relazioni dei servizi sociali e psicologici territoriali, o delle aziende sanitarie), al fine di evitare l’ingresso nella decisione di elementi spuri, quasi sempre collegati a convinzioni pregiudiziali (occorre sempre accondiscendere alla volontà del minore; solo il genitore conosce i suoi figli ed agisce per il loro bene; il padre è superficiale, la madre è di per sé più adatta a crescere i figli).
Solo in tal modo sarà possibile una decisione equilibrata in punto di affidamento, collocamento e visite della prole rispetto ai genitori, e potrà realizzarsi in concreto quell’interesse del minore che troppo spesso viene declamato e sbandierato, per essere in realtà sottomesso ad interessi di altre parti del procedimento” [1].
Il dibattito va dunque riportato in una dimensione più concreta e pertinente.
Sul piano clinico, si tratta di studiare le conseguenze della privazione di un genitore, non direttamente collegate a comportamenti gravemente maltrattanti o trascuranti. Le ricerche a riguardo conducono a risultati univoci. Ricerche condotte su campioni di figli negli Stati Uniti hanno consentito di individuare almeno 20 modi con i quali i genitori possono coinvolgere il figlio nel loro conflitto: denigrando l’altro genitore, interferendo nella comunicazione tra il figlio e l’altro genitore, oppure evitando ogni riferimento a quest’ultimo cercando di “cancellarlo” [2] . Tali comportamenti sono in grado di determinare nel bambino un “conflitto di lealtà”, il quale spinge a rifiutare un genitore per compiacere l’altro. Il conflitto di lealtà costituisce il nucleo centrale delle condizioni di alienazione parentale.
Si tratta di un sentimento pervasivo presente nel figlio o nella figlia e basato sul timore di tradire la fiducia di un genitore (e di perderne l’affetto) qualora si mostri di gradire il contatto con l’altro. Il persistere di questi sentimenti conflittuali è in grado di provocare una sorta di scissione interna nel figlio/nella figlia tra due opposte rappresentazioni di un genitore: da un lato quella positiva, legata alle esperienze di condivisione e di scambi affettivi realmente vissute e sperimentate, dall’altro una rappresentazione negativa e persecutoria derivante dalle squalifiche e dalle denigrazioni operate dall’altro genitore. Tali dinamiche sono in grado di produrre disturbi dell’empatia e del pensiero sino all’instaurarsi di un vero e proprio disturbo dissociativo dell’identità o di tratti di personalità paranoicali.
In tal senso, il coinvolgimento in un’alienazione parentale non costituisce in sé e per sé un disturbo a carico del figlio o della figlia, bensì un grave fattore di rischio per l’instaurarsi di problematiche di interesse psicopatologico e psichiatrico nell’adolescenza e nell’età adulta.
Baker e Verrocchio [3] hanno ad esempio rilevato in un’indagine svolta su 257 studenti di Chieti alti tassi di depressione, bassa autostima, abuso di alcol e stili di attaccamento disturbati nel gruppo di coloro che erano stati soggetti durante l’infanzia all’alienazione di un genitore legata a conflitti familiari conseguenti alla separazione e tali da coinvolgere i figli. In un altro lavoro di Verrocchio e Baker del 2013 [4] compiuto su 730 studenti di Chieti si rilevavano, tra i soggetti esposti a contrasti familiari ed a conflitti di lealtà, importanti effetti dannosi sul loro funzionamento a lungo termine e sul benessere in età adulta.
Sul piano giuridico, tali situazioni comportano una violazione dei diritti relazionali dei soggetti coinvolti: diritti per definizione biunivoci, da un lato sussistendo il diritto del figlio/della figlia alla bigenitorialità e dall’altro il diritto-dovere del padre e della madre di provvedere al suo mantenimento, alla sua cura ed alla sua educazione come sancito dalla Costituzione. Diverse sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo hanno sanzionato il nostro Paese per violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU (rispetto della vita personale e familiare) in situazioni (assimilabili a condizioni di alienazione parentale) nelle quali le agenzie sociali e giudiziarie non avevano agito convenientemente per garantire l’effettività dei diritti di visita.
Nella sentenza del 29 siječanj 2013 (Affaire Lombardo c / Italie, requête no. 25704/2011) la CEDU, pronunciandosi con la sentenza del 29 siječanj 2013 sul ricorso di un padre che lamentava la violazione del diritto al rispetto della vita familiare con la figlia minore con lui non convivente dai tribunali aditi per garantire il suo diritto di visita alla bambina e dai servizi sociosanitari chiamati dal giudice a predisporre interventi diretti all’attuazione delle decisioni giudiziarie, ha accolto la domanda riconoscendo l’avvenuta violazione dell’art. 8 della Convenzione. Questi i punti fondamentali della motivazione:
a) innanzitutto la Corte ricorda che l’articolo 8 della Convenzione pur mirando essenzialmente a difendere l’individuo da ingerenze illegali o arbitrarie dei poteri pubblici, impone allo Stato anche obbligazioni positive miranti al rispetto effettivo della vita privata o familiare. A tal fine la Corte indica la necessità della messa in campo di un “arsenale giuridico adeguato e sufficiente per assicurare i diritti legittimi degli interessati come anche il rispetto delle decisioni giudiziarie“;
b) la motivazione si diffonde nell’illustrazione degli standard cui debbono rispondere le misure adottate. Queste devono contemplare anche interventi preparatori che consentono di facilitare la ripresa della vita familiare e di renderla effettiva e satisfattiva delle esigenze fondamentali delle persone interessate, innanzi tutto il minorenne. Le decisioni devono essere tempestive, perché il decorso del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino il genitore che non vive con lui.
In sede giudiziaria il costrutto di alienazione parentale nasce dalla constatazione di comportamenti (da parte del genitore “alienante”) che assumono valenza antigiuridica in quanto lesivi dei diritti altrui. Un ostacolo ai diritti di visita può integrare la presenza di reati se in violazione agli articoli 388 c.p. (non ottemperanza alle disposizioni giudiziarie), 570 c.p. (violazione degli obblighi familiari), 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 574 c.p. (sottrazione di incapace). C’è poi, sul piano amministrativo, il purtroppo poco applicato (in chiave di “tutela inibitoria”, ovvero come deterrente) umjetnost. 709 ter c.p.c., in base al quale possono essere disposte ammende a carico del genitore inadempiente che può essere tenuto a rifondere i danni sia al figlio sia all’altro genitore. Tali inadempienze dovrebbero essere acclarate non solo attraverso la CTU, ma anche in virtù delle cosiddette “prove tipiche” quali interrogatori e relazioni dei servizi sociali.
In tale prospettiva assume una particolare importanza, per l’appunto, la CTU, la quale può rappresentare uno strumento molto utile purché venga disposta con la dovuta tempestività, ovvero prima che la situazione si sia radicata e stabilizzata.
Gli strumenti in mano al CTU sono diversi.
In primo luogo si tratta di effettuare valutazioni rivolte sia alla valutazione delle capacità genitoriali (incluso il c.d. “criterio dell’accesso”, ovvero il rispetto che ciascun genitore dimostra verso il ruolo e le funzioni dell’altro) sia alla comprensione delle motivazioni che stanno alla base del rifiuto che il figlio/la figlia esprime verso un genitore. Il CTU ha poi spesso facoltà di disporre interventi a riguardo. Da un lato si possono realizzare incontri tra genitore rifiutato e figlio in corso di perizia, eventualmente ricorrendo ad un ausiliario con funzioni di “traghettatore” e di osservatore delle dinamiche relazionali che si sviluppano. Dall’altro la CTU può rappresentare, di per sé, un’occasione di riflessione sul reale interesse dei figli e sui rischi evolutivi insiti nel mantenimento della posizione di esclusione verso un genitore. In alcuni casi si possono disporre, previo assenso del giudice, diverse modalità di incontro e di visita verificandone l’andamento e gli esiti. È però di solito difficile che queste situazioni possano risolversi entro i rituali tre o quattro mesi, né risulta spesso possibile prolungare la CTU oltre un certo limite alla luce delle necessità giudiziarie. Sono allora praticabili altre procedure: o un coinvolgimento dei servizi sociali (per un monitoraggio con possibilità di relazionare al giudice) o una riapertura della CTU dopo un periodo di sei mesi-un anno allo scopo di valutare gli esiti dei provvedimenti disposti e apportare modifiche al programma di frequentazione e di visite.
In un interessante libro di S. Rosa e M. Tura (La separazione genitoriale, Maggs Izdavač, 2011) rivolto a consulenti, avvocati e magistrati vengono illustrate le tecniche psicologiche che possono essere poste in atto per la famiglia separata e per riparare le fratture determinate dal coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale nei casi di alienazione.
Se alcuni (come nel succitato contributo alla rivista Questioni di diritto di famiglia) contestano l’uso della CTU in questa prospettiva, va ricordato che il Tribunale di Treviso, rečenicom br. 3547 del 18.6.2015, ha rigettato la richiesta di condanna di una consulente tecnica d’ufficio al risarcimento danni a favore di una signora madre di due bambini. La consulente è stata accusata di grave negligenza professionale per aver sostenuto la presenza di un’Alienazione Parentale: a seguito di tale sua consulenza, il Tribunale avrebbe deciso per l’affidamento esclusivo al padre. I giudici hanno ritenuto che “il contenuto della consulenza (…) non possa essere ricondotto a grave negligenza professionale: ciò sia sotto il profilo della oggettiva natura controversa della classificazione clinica e della legittimità della adesione da parte del consulente ad un orientamento piuttosto che ad un altro; sia in considerazione del fatto che, in ogni caso, anche a voler aderire alla dottrina che esclude la configurabilità di una sindrome in senso tecnico, è comunque pacifica e universalmente riconosciuta l’esistenza della pericolosità per l’equilibrio del minore dei comportamenti alienanti posti in essere da uno dei genitori. Ritenere il contrario equivarrebbe ad affermare che, in presenza di irrisolto contrasto giurisprudenziale, è ispirata a grave negligenza professionale la condotta di un magistrato che aderisca a uno dei due orientamenti contrastanti”.
[1] In: Questione Giustizia – Giurisprudenza e Documenti. MD – Magistratura Democratica – 10 travanj 2013
[2] Baker A.J.L., Adult children of parental alienation syndrome. New York, NY: Norton 2007.
[3] Baker A.J.L., Verrocchio M.C., Italian college student-reported childhood exposure to parental alienation: correlates with well-being. J Divorce 2013;54:609-28.
[4] Verrocchio M.C., Baker A.J.L., Italian adults’ recall of childhood exposure to parental loyalty conflicts. Journal of Child and Family Studies, 2013, 1-11, New York, Springer.
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