Aiuti di stato e servizi di interesse economico generale soggetti ad obbligo di servizio pubblico

Secondo il risalente orientamento della Corte di giustizia, qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, può essere considerata un’impresa ai fini del diritto della concorrenza (tra le altre: sentenze 23 أبريل 1991, C-41/90, Hofner e Elsner; 11 ديسمبر 1997, C-55/96, Job Centre; 18 يونيو 1998, C 35/96, Commissione c/ Italia; 16 مارس 2004, C-264/01, AOK Bundesverband; 23 مارس 2006, C-237/04, Enirisorse). Pertanto appare pacifico che la s.p.a. Ferrovie dello Stato Italiane possa rientrare in quest’ampia nozione, rilevante ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato.
Tuttavia, va considerato che ai sensi del regolamento UE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 أكتوبر 2007 [relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) ن. 1191/69 البريد (CEE) ن. 1107/70] l’attività di trasporto ferroviario costituisce anche un servizio di interesse economico generale soggetto ad obblighi di servizio pubblico, per cui l’operazione contestata nel presente giudizio potrebbe collocarsi nell’ambito delle particolari regole di cui all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative alle «imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale».
Va pertanto rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.f.u.e.: «se, nelle circostanze di fatto e di diritto dinanzi richiamate, una misura consistente nello stanziamento per legge di 70 mln di euro a favore di un operatore del settore del trasporto ferroviario, alle condizioni stabilite dalla legge 28 ديسمبر 2015, ن. 208 (فن. 1, فاصلة 867), come modificata dal decreto-legge 24 أبريل 2017, ن. 50, e il successivo trasferimento dello stesso ad altro operatore economico, senza gara e per un corrispettivo pari a zero, costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
In caso affermativo occorre stabilire se l’aiuto in questione sia comunque compatibile con il diritto dell’UE e quali siano le conseguenze della sua mancata notifica ai sensi dell’articolo 107 par. 3 del TFUE».
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