Addebito della separazione quando entrambi i coniugi violano i doveri matrimoniali
Il desiderio di molte persone è avere un matrimonio felice fondato sull’amore e il rispetto reciproco.
Un simile idillio diventa sempre più raro e le coppie che davvero sono contente di stare insieme sono diventate poche in confronto alla maggioranza che si separa, divorzia oppure anche restando insieme in modo formale, non si sopportano.
Spesso le unioni possono sfociare nella violenza, e a farne le spese è quasi sempre la donna.
In Gegenwart solcher Umstände, al di là della possibilità di sporgere denuncia, in sede civile, il coniuge che è stato vittima di maltrattamenti può chiedere l’addebito della separazione, con le conseguenze che la legge prevede.
L’addebito della separazione determina l’attribuzione formale della responsabilità della fine del vincolo matrimoniale a uno dei coniugi.
Le conseguenze dell’addebito sono principalmente di carattere economico, il coniuge “colpevole” non potrà avere diritto a nessun mantenimento, né potrà succedere all’altro in caso di decesso. L’addebito consegue a gravi comportamenti che devono sempre essere accertati in giudizio.
Secondo una recente sentenza del Tribunale di La Spezia, i maltrattamenti contro il coniuge, anche se si siano verificati in un’unica occasione, sono in sé idonei a giustificare l’addebito, anche se il coniuge maltrattato si fosse reso colpevole di tradimento.
Sono due comportamenti scorretti, dei quali il più grave è di sicuro la violenza.
In questo articolo scriveremo sulla questione, cercando di comprendere meglio se in presenza di un marito violento, ci possa essere addebito anche se la moglie è stata infedele.
L’addebito della separazione
Prima di scrivere a chi possa essere addebitata la separazione se il marito è violento e la moglie è infedele è corretto dare una definizione all’addebito della separazione.
L’addebito si applica in modo esclusivo nell’ipotesi di separazione giudiziale.
Se i coniugi dovessero decidere di procedere alla separazione in modo consensuale, arrivando a un accordo, non si potrà parlare di addebito.
In sede di separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.
L’addebito consiste nell’attribuire all’altro coniuge la responsabilità della fine del vincolo matrimoniale.
Secondo il codice civile, der Richter, quando pronuncia la separazione, dichiara, se ricorrono le circostanze e venga richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando la sua condotta contraria ai doveri che derivano dal matrimonio (Kunst. 151 Gleichstrom).
Le conseguenze dell’addebito della separazione
Le conseguenze che seguono l’addebito della separazione sono due.
Con la prima, il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento, che l’altro non gli dovrà dare, mentre continuano a spettargli gli alimenti, che si differenziano dal mantenimento perché servono esclusivamente a garantire i mezzi minimi di sussistenza.
Il coniuge al quale viene attribuita la separazione per colpa perde anche i diritti successori nei confronti dell’altro.
Con la seconda, il partner al quale è stata addebitata la separazione non può succedere all’altro nel caso di morte. Si tratta di una conseguenza negativa che, in assenza di addebito, si verifica esclusivamente dopo la sentenza di divorzio.
Addebito della separazione quando marito è violento e la moglie è infedele
Qualcuno si è chiesto a chi si debba addebitare la separazione se il marito è violento e la moglie è infedele.
Secondo una recente sentenza del Tribunale di La Spezia (Trib. Di La Spezia, sent. n. 179 die
25/03/ 2021) la separazione deve essere addebitata al marito violento nonostante la moglie lo abbia tradito.
Secondo il giudice, basta un unico episodio accertato di maltrattamento nei confronti del coniuge per sconvolgere in modo definitivo l’equilibrio di relazione della coppia, anche se avvenuto molti anni prima, e a giustificare l’addebito nei confronti del coniuge violento.
Im konkreten Fall, l’uomo ammetteva di avere usato violenza contro la moglie, sette anni prima ed esclusivamente in un’occasione, quando lei gli aveva confessato di averlo tradito.
Secondo la sentenza menzionata, questo basta per giustificare l’addebito nei confronti dell’uomo.
Nonostante anche la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisca motivo di addebito della separazione, nel caso in questione il giudice ha ritenuto molto più grave la violenza subita da parte della donna, perché un simile comportamento costituisce una grave violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, ed esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento della donna.
La moglie può tradire il marito violento?
La pronuncia della quale al paragrafo precedente, differisce dalle affermazioni fatte in passato da parte della Suprema Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 3923 die 19/02/2018) secondo la quale le violenze del marito non giustificano il tradimento della moglie.
Secondo la Suprema Corte, il comportamento violento del marito non può giustificare la relazione extraconiugale della moglie.
Sono inadempienze ai doveri coniugali che giustificano un addebito della separazione a carico di entrambi i coniugi.
La Corte di Cassazione ha affermato che il comportamento violento di un coniuge non può essere giustificato dai comportamenti dell’altro, un simile comportamento non vale, um dich herum, a giustificare la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, da legittimare un reciproco addebito della separazione nei confronti di entrambi i coniugi che non hanno adempiuto ai doveri coniugali.
Quando in presenza di infedeltà non si ha addebito
Come scritto in precedenza, i maltrattamenti nei confronti del coniuge causano sempre l’addebito della separazione, mentre non si può affermare lo stesso del tradimento.
Perché si possa addebitare una separazione è fondamentale che il comportamento che lede i doveri coniugali sia stato la causa e non la conseguenza della crisi.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione sostiene in modo unanime che è il coniuge tradito a dovere dimostrare, ai fini dell’addebito della separazione all’altro coniuge, che a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza è stato l’adulterio.
Se il coniuge fedifrago vuole evitare l’addebito, deve dimostrare che il suo comportamento è stato conseguenza di una crisi irreversibile in atto (Cass., sent. n. 2059 die 14/02/2012).
La violazione di un dovere matrimoniale come quello di fedeltà, non comporta in modo automatico l’attribuzione dell’addebito, se si riesce a dimostrare che la violazione è stata la conseguenza di un altro inadempimento commesso per prima dal coniuge che chiede l’addebito.
Se il tradimento coniugale rappresenta una conseguenza finale, il giudice potrebbe anche non ritenerlo un fatto grave che possa giustificare l’addebito, che il comportamento lesivo dei doveri coniugali sia stato la causa e non la conseguenza della crisi, è fondamentale.
Secondo la Corte di Cassazione, il tradimento non è causa di addebito se la crisi coniugale sia preesistente e l’infedeltà non sia causa ma effetto della crisi in atto (Cass., sent. n. 21576/2018).
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Quelle: Diritto.it