Consulenza tecnica preventiva

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite costituisce uno strumento deflattivo, nella consapevolezza che molteplici tipologie di cause risultano in gran parte condizionate dall’esperimento di una consulenza che, spesse volte, è in grado di favorire la transazione o la conciliazione delle parti. Da qui l’esigenza di poter anticipare tale momento accertativo e di stimolo al possibile accordo, rispetto alla stessa proposizione della domanda giudiziale ordinaria.
Seppure la giurisprudenza di merito, quantomeno prevalente, escluda la possibilità di reclamare un’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 696 bis cpc, tale restrittiva opzione ermeneutica è stata di recente sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23976/2019) che ha ritenuto ammissibile il reclamo avverso il provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., alla luce della natura “latamente cautelare” del procedimento di cui all’art. 696 bis c.p.c.
In quest’ottica, si deve ritenere ammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di rigetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 696 bis cpc.
Tale reclamo, nella fattispecie, deve però essere respinto in mancanza di allegazione di elementi di urgenza.

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