Quando viene proposta querela, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole deve emergere chiaramente

(Annullamento senza rinvio)
Il fatto
La Corte di appello di Perugia, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città – con conseguente riduzione di pena – nei confronti di persona accusata di essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, di un telefono cellulare.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso questo provvedimento ricorreva il difensore dell’imputata articolando un unico motivo con cui si deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 529 c.p.p. in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità nonché mancanza di motivazione sul punto posto che la persona offesa, nell’atto di denuncia, non aveva manifestato alcuna volontà punitiva.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva stimato fondato e la sentenza impugnata veniva pertanto annullata (senza rinvio).
Si osservava a tal proposito come, nell’escludere la contestata circostanza aggravante, la Corte di appello di Perugia non avesse accertato, non dandone pertanto conto, se dall’atto di denuncia, presentato dalla persona offesa, risultasse manifesta l’intenzione di questa di perseguire l’imputata o se si trattasse, invece, di un mero riferimento dei fatti, senza tuttavia corredarlo da alcuna espressione che potesse essere interpretata come volontà di querelarsi.
Ciò posto, veniva invece rammentato che, nella giurisprudenza della Cassazione, si ritiene che, pur non richiedendosi l’utilizzo di formule sacramentali (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013), tuttavia, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, debba emergere chiaramente, non essendo consentito rinvenire, nel mero atto di denuncia in sé considerato, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato.
 
Conclusioni
 
La decisione in oggetto è assai interessante in quanto in essa si afferma che, per potersi proporre validamente una querela, pur non essendo richiesto l’utilizzo di formule sacramentali, è comunque necessario che emerga chiaramente la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole.
Occorre dunque una particolare cautela nel redigere una querela per evitare che difetti la condizione di procedibilità (con tutte le gravi conseguenze del caso).
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.
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