Dall’Esecutivo, annunciate diverse novità in materia di ordinamento penale

In data 2 agosto del 2018 si è riunito il Consiglio dei Ministri e, in detta occasione, è stato deciso di adottare i seguenti provvedimenti in materia di ordinamento penale.
Per quel che riguarda l’ordinamento penitenziario, il Governo ha stabilito di dare attuazione alla riforma dell’ordinamento penitenziario dando attuazione alla delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103[1] ma non nei termini prospettati dal precedente potere esecutivo.
Infatti, come si evince dal comunicato stampa rilasciato del Consiglio dei Ministri n. 13 del 2 agosto del 2018, il “Governo, in seguito al parere negativo espresso dalle Commissioni parlamentari competenti su alcuni articoli del precedente decreto, varato in esame preliminare da ultimo lo scorso 16 marzo, ha ritenuto opportuno intervenire con una revisione e riscrittura del testo, in modo da tenere conto delle indicazioni espresse dal Parlamento”[2].
Per verificare dunque come è avvenuta questa revisione e riscrittura, non resta che attendere il varo di questo provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri.
Invece, per quel che concerne il casellario giudiziale, è stato annunciata l’emanazione di disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 che a sua volta prevede, per un verso, che il “Governo e’ delegato ad adottare,  nel  termine  di  un  anno dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto legislativo  per  la  revisione  della  disciplina   del   casellario giudiziale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) rivedere la disciplina del casellario  giudiziale  adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai principi e criteri  contenuti  nella  normativa  nazionale  e  nel diritto  dell’Unione  europea  in  materia  di  protezione  dei  dati personali,  perseguendo  gli  obiettivi  di  semplificazione   e   di riduzione   degli   adempimenti    amministrativi,    e    provvedere all’abrogazione del comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,  n.  313, nonche’  rivedere  i  presupposti  in  tema  di  eliminazione   delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana;  b) consentire alle pubbliche  amministrazioni  e  ai  gestori  di pubblici servizi di ottenere dall’Ufficio del casellario centrale  il certificato generale contenente le iscrizioni  presenti  nella  banca dati al nome di una determinata persona, quando tale  certificato  e’ necessario all’esercizio delle loro funzioni, previamente  riservando ad   apposite   convenzioni,   stipulate   con   le   amministrazioni interessate,  la  puntuale  fissazione,  per   ciascun   procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la  riservatezza  dei  dati personali e degli specifici  reati  ostativi  inerenti  ogni  singolo procedimento, nonche’  comunque  di   ogni   ulteriore   indicazione necessaria  per  consentire  la  realizzazione   di   una   procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; c) eliminare  la  previsione  dell’iscrizione  dei  provvedimenti applicativi della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, prevedendo che sia il  pubblico  ministero  a  verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; rimodulare i limiti temporali per  l’eliminazione  delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entita’, quali  quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della  pena  su  richiesta  delle parti, per pene determinate in misura comunque non  superiore  a  sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalita’ meno gravose” (comma diciotto), per altro verso, che il “decreto legislativo di cui al comma 18  e’  adottato,  senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  su  proposta  del Ministro della  giustizia.  Il  relativo  schema  e’  trasmesso  alle Camere,  corredato  di  relazione  tecnica  che   dia   conto   della neutralita’ finanziaria del medesimo, per  l’espressione  dei  pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni, decorsi i quali il decreto puo’ essere comunque emanato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine  di  delega  previsto  dal  comma  18,   o   successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta giorni” (comma diciannove).Anche per questa novità legislativa, non resta dunque di vedere come l’art. 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 verrà concretamente attuato da parte del “legislatore” delegato.Inoltre, per quel che inerisce le spese per le operazioni di intercettazione, si prevede l’introduzione di disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 che, come è noto, dispone che, ai “fini  della  razionalizzazione  delle  spese  relative  alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115[3], il  Governo  e’  delegato  ad  adottare,  nel termine di un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83[4], uno o  piu’  decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88[5] e 89[6] con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti  principi e criteri direttivi: a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione  dell’autorita’ giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del  provvedimento  di  liquidazione  della spesa; d) modalita’ di opposizione al provvedimento di  liquidazione della spesa”.In particolare, secondo quanto rilevato nella comunicazione suddetta, il “decreto interviene in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento. In particolare, chiarisce che la competenza di emettere il decreto con il quale vengono liquidate le spese sia del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le intercettazioni”[7].
Infine, per la rilevanza della materia che si verrà da qui a poco ad enunciare con l’ordinamento penale (vale a dire la legislazione antimafia), il Governo ha riferito, sempre in questa riunione, che, per quel che concerne l’agenzia nazionale dei beni confiscati, sarà varato il regolamento recante disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto richiesto dall’articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo) (norma questa che, come risaputo, dispone che appunto, con “uno o piu’ regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni[8], su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118[9]: a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia, selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei”.
In particolare, il Governo, nell’affermare di avere “approvato, in esame definitivo, il regolamento con il quale si adegua la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) alle disposizioni introdotte dalla legge di modifica del Codice delle leggi antimafia e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (legge 17 ottobre del 2017, n. 161)”[10], ha altresì dichiarato che questa normativa potenzierà “la struttura dell’Agenzia, in particolare con l’incremento della pianta organica che passa da 30 a 200 unità. Questa nuova strutturazione consentirà una migliore e più efficace gestione del patrimonio di beni confiscati alla mafia”[11].
Queste sono dunque le novità comunicate dal Governo in materia penale nella riunione tenutasi il 2 agosto scorso.
[1]I quali prevedono rispettivamente quanto segue: “82. Il Governo e’ delegato ad adottare decreti legislativi  per  la riforma  della  disciplina   in   materia   di   intercettazione   di conversazioni o  comunicazioni  e  di  giudizi  di  impugnazione  nel processo   penale   nonche’   per   la    riforma    dell’ordinamento penitenziario, secondo i principi e criteri  direttivi  previsti  dai commi 84 e 85. 83. I decreti legislativi di cui al  comma  82  sono  adottati,  su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle  materie  a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)  del  comma  84  nel  termine  di  tre  mesi,  e relativamente alle restanti materie nel termine  di  un  anno,  senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I  termini  per l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata  in  vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi  alle  Camere, corredati di  relazione  tecnica  che  dia  conto  della  neutralita’ finanziaria  dei  medesimi,  per  l’espressione  dei   pareri   delle Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque  giorni,
decorsi i quali i decreti possono essere  comunque  emanati.  Qualora tale termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni  antecedenti  la scadenza del  termine  di  delega,  o  successivamente,  quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i testi  alle  Camere  con  le  sue  osservazioni   e   con   eventuali modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi   di
informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle  Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 85.  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive  modificazioni,  nell’esercizio della delega di cui  al  comma  82,  i  decreti  legislativi  recanti modifiche all’ordinamento penitenziario, per  i  profili  di  seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure, anche con la  previsione  del contraddittorio  differito  ed  eventuale,  per   le   decisioni   di competenza del magistrato e  del  Tribunale  di  sorveglianza,  fatta eccezione per quelle relative alla revoca  delle  misure  alternative alla detenzione; (…)d) previsione di una necessaria  osservazione  scientifica  della personalita’ da condurre in liberta’, stabilendone tempi, modalita’ e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni  sugli interventi degli uffici dell’esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere piu’ efficace  il  sistema  dei  controlli,  anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;  (…) i) disciplina dell’utilizzo dei collegamenti  audiovisivi  sia  a fini processuali, con modalita’  che  garantiscano  il  rispetto  del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;  l) revisione delle  disposizioni  dell’ordinamento  penitenziario alla luce del riordino  della  medicina  penitenziaria  disposto  dal decreto legislativo 22 giugno  1999,  n.  230,  tenendo  conto  della necessita’ di potenziare l’assistenza psichiatrica negli istituti  di pena; m) previsione della esclusione del  sanitario  dal  consiglio  di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario; (…)o) previsione  di  norme  che  favoriscano  l’integrazione  delle persone detenute straniere; (…) r) previsione di norme volte al  rispetto  della  dignita’  umana attraverso  la  responsabilizzazione   dei   detenuti,   la   massima conformita’  della  vita   penitenziaria   a   quella   esterna,   la sorveglianza dinamica; (…)  t) previsione di norme che considerino gli  specifici  bisogni  e diritti delle donne detenute;  u) revisione del sistema  delle  pene  accessorie  improntata  al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro  durata  superiore  alla  durata della pena principale”.
[2]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 del 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[3]Ossia: “le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime”.
[4]Secondo cui: “I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l’esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest’ultimo termine e’ prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati”.
[5]Alla stregua del quale: “Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all’articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «repertorio» e’ sostituita dalla seguente: «decreto»; b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell’adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, e’ attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell’evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identita’ di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalita’ di esecuzione delle stesse, tra cui l’osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»; c) al comma 3, la parola: «repertorio» e’ sostituita dalla seguente: «decreto»; d) al comma 4, le parole: «, secondo periodo,» sono soppresse”.
[6]Per cui: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresi’: delle prestazioni obbligatorie; dell’acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessita’ atte ad assicurare l’intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, cosi’ da conseguire un risparmio della spesa complessiva; c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalita’ di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessita’ del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilita’ e integrita’”.
[7]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 del 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[8]Alla stregua del quale: “Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (1) giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari; b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge”.
[9]Secondo cui: “1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, ivi compresi quelli relativi alle spese di personale di cui all’articolo 117, commi 2 e 4, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 , pari a 4,2 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e pari a 5,472 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonche’ quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nonche’ per ulteriori 1,272 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri derivanti dal potenziamento dell’attivita’ istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture ai sensi dell’articolo 117, comma 3, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.3. All’attuazione delle disposizioni del titolo III, capo V, si provvede nei limiti delle risorse gia’ destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno”.
[10]Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13 del 2 agosto del 2018, in http://www.governo.it/node/9775.
[11]Ibidem.
 
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