Misure urgenti e indifferibili per il Tribunale di Bari, convertito in legge il Decreto 

E’ stata pubblicata sulla G.U. in data 30 luglio 2018 la legge di conversione, 27 luglio 2018, n. 93 con cui è stato convertito, con modifiche, il decreto legge urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti  e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di  Bari  e  la  Procura  della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
Orbene, nel rinviare, per quanto attiene al decreto, a quanto già rilevato in altro scritto pubblicato sempre su diritto.it (e segnatamente: “Tribunale di Bari inagibile, il Governo interviene con decreto legge”, è sufficiente osservare, in questa pubblicazione, l’unica modificazione apportata da questa di legge di conversione.
Ebbene, l’unica modifica verte sull’art. 1, c. 2, decreto legge, 22 giugno 2018, n. 73 (Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al   Tribunale di  Bari  e  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il   medesimo tribunale) ove era originariamente previsto quanto segue: “La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l’udienza  di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati  in  stato  di custodia cautelare, fatta salva, dal 1° al 31 agosto,  l’applicazione dell’articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.  La sospensione di cui al comma 1 per i termini  stabiliti  per  la  fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti  di criminalita’ organizzata e terrorismo”.
Infatti, l’allegato apposto alla legge di conversione 27 luglio 2018, n. 93 emenda questo precetto normativo nel seguente modo: “All’articolo 1,  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  «e  nei processi con imputati in stato di custodia cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «, nei processi con imputati  in  stato  di  custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati  dal  giudice
procedente, nei processi con  imputati  sottoposti  ad  altra  misura cautelare personale”.
Tal che la disposizione in questione, per effetto della modifica apportata dalla legge di conversione, è adesso così formulata: “La sospensione di cui al comma 1  non  opera  per  l’udienza  di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, (( nei processi con imputati in stato  di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati  dal giudice procedente, nei processi con  imputati  sottoposti  ad  altra misura cautelare personale, )) fatta salva,  dal  1°  al  31  agosto, l’applicazione dell’articolo 2, primo comma, della  legge  7  ottobre 1969, n. 742. La  sospensione  di  cui  al  comma  1  per  i  termini stabiliti per la  fase  delle  indagini  preliminari  non  opera  nei procedimenti per delitti di criminalita’ organizzata e terrorismo”.
Di conseguenza, la sospensione preveduta dal comma primo del decreto legge n. 73 del 2018, vale a dire la sospensione dei termini  di  durata  della  fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura  penale  a pena di inammissibilita’ o decadenza, quelli per la presentazione di reclami o impugnazioni e quella inerente la prescrizione del reato, può operare non solo nel caso in cui l’imputato (ma anche l’indagato stante quanto previsto dall’art. 61 c.p.p.[1]) sia sottoposto alla custodia cautelare, ma anche ove costui sia sottoposto ad altra misura cautelare personale nella misura in cui  il giudice però ravvisi profili di urgenza che giustifichino la suddetta sospensione.
Rimane fermo che la sospensione in questione non opera, per  i  termini stabiliti per la  fase  delle  indagini  preliminari,  nei procedimenti per delitti di criminalita’ organizzata e terrorismo non essendo stata modificata questa parte dell’art. 1, c. 2, d.l. n. 73 del 2018 dalla legge di conversione.
Questa, dunque, è l’unica novità apportata dalla legge di conversione al decreto legge inerente la vicenda inerente il Tribunale di  Bari  e  la  Procura  della Repubblica presso il medesimo tribunale.
[1]Ai sensi del quale: “1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari. 2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito”.
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