Trasferimento avvocato e quota annuale d’iscrizione al nuovo Ordine

Chiarimenti dal Cnf
Il Consiglio nazionale forense, con parere del 18 aprile 2018 recentemente divulgato, in risposta al quesito del  Coa di Napoli,  ha fornito dei chiarimenti in ordine al pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine in caso di trasferimento dell’avvocato.
Questo il quesito posto dal Coa di Napoli: l’Avvocato proveniente da altro Ordine, che nel corso dell’anno chiede l’iscrizione ad un nuovo Ordine degli avvocati, è tenuto al pagamento della quota associativa annuale al momento della richiesta di iscrizione al nuovo Ordine, avendo già pagato la quota all’Ordine di provenienza?
In questi termini la risposta del Cnf: ai sensi dell’art. 29, comma 3 L. 247/2012 il Consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributo straordinario da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
L’obbligo di versamento dei suddetti contributi deriva dalla iscrizione nell’albo, registro o elenco e pertanto la eventuale precedente iscrizione dell’avvocato in albi di altri Ordini forensi è del tutto irrilevante ai fini di cui al quesito e non può costituire motivo di esclusione del professionista dall’obbligo suddetto.
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