Sinistro stradale: mediazione o negoziazione assistita?
Proposta della Commissione Luiso (lettera f).
Incipit: La mediazione civile e commerciale ex D. Lgs 28/2010; La negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale; La negoziazione assistita come condizione di procedibilità in materi di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti; Tribunale di Roma ordinanza 12 aprile 2021: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita; La proposta della Commissione Luiso in materia di mediazione.
Incipit
La Commissione Luiso, istituita con Decreto Ministeriale del 12 marzo 2021, alla lettera “f”, si è espressa in materia di sinistri stradali. Tale commissione ha elaborato delle proposte di interventi sul processo civile e sui metodi alternativi di risoluzione del conflitto volte a rendere più efficiente la macchina della Giustizia. Prima di giungere alla proposta della commissione Luiso e alle motivazioni sottese circa la condizione di procedibilità della negoziazione assistita, le prossime righe analizzeranno quest’ultima e l’istituto della mediazione nonché il rapporto tra questi ADR in riferimento alla gestione di sinistri stradali, richiamando la recente ordinanza del Tribunale di Roma del 12 aprile ultimo scorso.
La mediazione civile e commerciale ex D. Lgs 28/2010.
La mediazione civile e commerciale, introdotta con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28, è un metodo di risoluzione della controversia alternativo alla giustizia ordinaria, c.d.” ADR” (Alternative Dispute Resolution) ove un mediatore terzo ed imparziale, iscritto ad un Organismo, aiuta le parti a trovare un accordo sostenibile che soddisfi al meglio le rispettive esigenze e bisogni. Questo metodo di risoluzione della controversia si svolge in tempi brevi (entro 3 mesi dal deposito dell’istanza) e i costi sono contenuti. L’accordo ad esito della mediazione costituisce un titolo esecutivo per: l’iscrizione di una ipoteca giudiziale, l’espropriazione per consegna e rilascio, esecuzione forzata e l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare.
La mediazione può essere obbligatoria (ex lege), facoltativa (volontaria) o delegata (demandata).
La mediazione obbligatoria è disciplinata all’articolo 5, comma 1 bis, decreto legislativo 28/2010. Tale comma elenca le materie per cui, in caso di controversia, prima di iniziare un procedimento dinnanzi al giudice bisogna, a pena di improcedibilità, esperire un procedimento di mediazione civile e commerciale. Tali materie sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
La mediazione facoltativa, invece, si ha ogni qual volta le parti decidano di provare a risolvere un conflitto che non rientri tra le materie di cui al comma appena analizzato. Infine, la mediazione delegata si nelle ipotesi in cui il Giudice, nel corso del processo, invita le parti ad instaurare il procedimento de quo.
A conclusione dell’incontro o degli incontri viene redatto un verbale di accordo o di mancato accordo di cui viene rilasciata copia alle parti e depositato presso l’Organismo. Ex art. 12, comma 1, del D.Lgs 28/12 “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo (…). Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del Codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. (…)”
La negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale.
La negoziazione assistita, come la mediazione civile e commerciale, è un “A.D.R.” e venne introdotta con decreto legge n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), volta a dettare “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“.
La negoziazione assistita consiste nel raggiungimento di un accordo di negoziazione (o convenzione di negoziazione) tra le parti coadiuvate dai rispettivi avvocati. In alcuni casi la negoziazione può essere volontaria ex art. 2 del D.L. in esame, in alcune ipotesi è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 del medesimo decreto.
La convenzione di negoziazione si intenderà come titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Nel presente elaborato ci si focalizza sul primo periodo dell’articolo appena richiamato in tema di “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”
Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 132/14 stabilisce come: “La convenzione di negoziazione deve precisare: a) il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia” di lavoro.”
Il terzo comma dell’articolo appena analizzato cristallizza le tempistiche di tale procedimento “La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a)”.
La negoziazione assistita come condizione di procedibilità in materi di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.
L’articolo 3 del decreto-legge n. 132/2014, come sopra analizzato, prevede l’esperimento della negoziazione assistita per quanto riguarda il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. I sinistri stradali sono disciplinati dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto de quo. Si precisa che in passato per tali materie vi era l’obbligo di mediazione civile e commerciale.
Ovviamente restano esclusi dalla procedura di negoziazione le materie per le quali vi è l’obbligo di espletamento della mediazione civile e commerciale. Ad esempio, le materie inerenti ai contratti di assicurazione.
Tribunale di Roma ordinanza 12 aprile 2021: il rapporto tra mediazione e negoziazione assistita.
L’ordinanza in oggetto si è espressa in merito al rapporto tra la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita in tema di circolazione stradale quando i due ADR tendono a cumularsi Come precisato nei precedenti paragrafi l’articolo 3 del D.L. 132/2014 prevede che in tale casistica vi debba essere l’esperimento della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda “specificandosi che allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 comma 1) Prevedendo altresì che <<restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati>> (art. 3 comma 5).” Al fine di redimere il conflitto generato da cumulo di questi istituiti, il legislatore ha previsto come l’elemento centrale da tenere in considerazione sia quello di “dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.I. n. 132 del 2014 quanto tra quelle contenute nell’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, di talché chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà”. Nel caso specifico dei conflitti inerenti ai sinistri stradali l’ordinanza del Tribunale di Roma, richiamando a propria volta un’altra ordinanza del Tribunale di Napoli del 25 maggio 2018 chiarisce come “la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l.132/2014) anche nei casi nei quali la legge NON prevede l’esperimento obbligatorio della mediazione (art. 5 co. 1 bis decr. lgs.28/2010)”. L’ordinanza in analisi ripercorre le strutture degli istituti della mediazione e della negoziazione al fine di far emergere come la mediazione sia caratterizzata dall’aiuto di un professionista terzo e imparziale per il raggiungimento dell’accordo diversamente dalla negoziazione nella quale le parti sono coadiuvate dai rispettivi avvocati che cercano di tutelare il proprio assistito. Si evince, quindi, come l’accordo di mediazione possa essere sostenibile per entrambe le parti diversamente da quello nascente ad esito di una negoziazione. “In definitiva quindi, poiché plus semper in se continet quod est minus, può senz’altro essere affermato il principio che l’esperimento della mediazione, anche laddove non obbligatoria per legge, tiene luogo della negoziazione assistita anche nei casi per i quali ne è prevista l’obbligatorietà. E quindi sia per l’ipotesi delle controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti per le quali è prevista l’obbligatorietà della negoziazione assistita e sia per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro in materie non assoggettate ex art. 5 comma 1 bis alla mediazione obbligatoria. Tale conclusione risulta viepiù rafforzata nella mediazione demandata dal Giudice in quanto che essa mutua dalla mediazione di cui al comma 1 bis predetto, il carattere di obbligatorietà. Ed invero, milita in tale senso il principio ubi eadem ratio ibi eadem dispositio.”
La proposta della Commissione Luiso in materia di sinistri stradali.
La Commissione Luiso ha proposto alla lettera “f”: “Considerato lo scarsissimo rilievo che ha avuto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale, il principio indirizza verso la facoltatività del ricorso a tale procedura.” La Commissione giustizia del Senato nelle sedute del’8 e del 9 settembre u.s., ha recepito i lavori della Commissione Luiso e diversi emendamenti del Governo, approvando l’articolo 2 denominato 2 “strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”.
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