Sequestro conservativo europeo sui conti bancari: regime fiscale degli atti
Alla luce del decreto legislativo 20 ottobre 2020 n. 152
( pubblicato in G.U. n. 285 del 16 novembre 2020)
Sommario:a) il sequestro conservativo sui conti bancari nella normativa europea e inquadramento nell’ordinamento giudiziario italiano (cenni);b) spese di giustizia e applicabilità del principio della domanda e onere delle spese nei procedimenti europei; c) Spese della procedura: 1) contributo unificato 2) anticipazione forfettaria dei privati nel processo civile 3) diritti di copia 4) imposta di registro;d) patrocinio a spese dello Stato nella procedura ( criticità )
A) il sequestro conservativo sui conti bancari nella normativa europea e inquadramento nell’ordinamento giudiziario italiano (cenni)
Nelle “considerazioni” preliminari al Regolamento (ue) n. 655/2014 [1] del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 [2] si evidenziava la necessità di “ adottare uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell’Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari”
Strumento atto a garantire “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri “ [3]
Strumento giuridico europeo , con il quale “…un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari “ mezzo aggiuntivo e facoltativo “…a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale “ diretto a “facilitare il recupero transfrontaliere dei crediti [4] in materia civile e commerciale”
Ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 152 [5], articolo 1, “Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di seguito «regolamento », e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito «regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto [6]. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile [7] ” .
b) spese di giustizia e applicabilità del principio della domanda e onere delle spese nei procedimenti europei
Non ci occuperemo, non essendone questa la nostra finalità , delle problematiche procedurali dell’istituto [8], limitandoci, con il presente lavoro, ad analizzarne gli aspetti, e le relative problematiche, delle c.d. spese di giudizio ( nello specifico : contributo unificato, anticipazioni forfettarie dai privati all’erario , diritto di copie, imposta di registro).
Il principio fondamentale che delinea il rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è , nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte , c.d. principio della domanda [9].
Collegato al principio della domanda, e strettamente connesso con questo, il c.d. principio dell’onere delle spese ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia. [10]
Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, Testo Unico spese di giustizia : “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”
La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti civili[11] che li riguardano conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : “Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito ”[12].
Il sopraccennato principio della domanda e, per quel che qui interessa, il relativo onere delle spese trova applicazione anche nelle procedure in esecuzione a Regolamenti europei salvo che gli stessi Regolamenti non ne dispongano , espressamente, l’ esenzione [13].
Il Regolamento (UE) in esame ne prevede, in ogni caso, le spese di giudizio.
Ai sensi dell’articolo 42 “Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale”.
In relazione alle spese di giustizio, inoltre, appare utile ricordare che la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l’altro, statuito che “ il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea.”
Orbene nel regolamento in esame trovano applicazione le disposizioni del testo unico spese di giustizia [14] e gli indirizzi ministeriali in materia di spese di giustizia [15].
Trova , e non potrebbe essere altrimenti , applicazione l’indirizzo generale del Ministero della Giustizia[16], emanato in occasione delle ( prime) istruzioni relative all’iscrizione nelle cancellerie giudiziarie del ricorso relativo all’ingiunzione europea, ai sensi del quale “in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l’obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c,) [17], in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento..” [18]
c) Spese della procedura
La normativa europea in esame non prevede esenzione dal pagamento delle spese processuali e nello specifico delle spese occorrenti al, e nel, giudizio.
Ai sensi dell’articolo 42 Regolamento (UE) “Le spese di giudizio nei procedimenti per ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo o un ricorso avverso un’ordinanza non superano le spese per ottenere un provvedimento nazionale equivalente o un ricorso avverso tale provvedimento nazionale”.
Dovuti quindi : 1) contributo unificato [19], 2) notificazione a richiesta delle parti [20], 3) l’anticipazioni forfetarie dai privati all’erario nel processo civile [21], 4) diritti di copia [22], 5) imposta di registro [23].
1) contributo unificato
Tra gli indirizzi ministeriali , conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento [24] in relazione al contributo unificato e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
Per la richiamata direttiva [25] , applicabile, nelle sue direttive generali, anche al presente Regolamento (UE), nel caso di omesso o insufficiente versamento relativamente al contributo unificato “l’ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII delTesto Unico”
Il decreto legislativo 152/2020 modifica l’articolo 13, DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) introducendo [26] il comma 6-quinquies che stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi ed azioni procedurali connesse all’emissione e all’esecuzione dell’ordinanza europea di sequestro.
Partendo dalla natura cautelare del procedimento europeo in esame [27]dal disposto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 152/2020 il contributo unificato viene determinato :
Articolo 8 Regolamento (UE) (Domanda di ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 14 Regolamento (UE) (Richiesta di informazioni sui conti bancari) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1-quinques : contributo fisso ( attualmente € 43)
Articolo 21 Regolamento (UE) (Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : scaglione del contributo fisso ( attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà ( 98 + 49) = 147 ).
Articolo 33 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 34 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa
Articolo 35 Regolamento (UE)Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 37 Regolamento (UE) (Impugnazione) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : scaglione del contributo fisso ( attualmente visto il richiamo alla lettera b) € 98 aumentato della metà ( 98 + 49 ) = 147 ).
Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 152/2020 (.Impugnazioni) Il procedimento di cui all’articolo 37 del regolamento è disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 669 -terdecies del codice di procedura .
L’articolo 669-terdecies richiama la disciplina degli articoli 737 e 738, ossia dei procedimenti in Camera di Consiglio (libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile,) che scontano il contributo fisso ( attualmente 98 €) di cui alla lettera b) comma 1 articolo 13 DPR 115/2020
Quanto sopra [sembra] giustificare per tutte e due le procedure di impugnazione europee (art. 37 e art. 21, sebbene questo non espressamente richiamato ma [ forse ?] in considerazione della composizione collegiale del Tribunale competente a conoscere dell’impugnazione [28] ) l’importo previsto per le procedure in camera di consiglio [29].
Il decreto legislativo 152/2020 non regolamenta il pagamento ( indicazione di) del contributo unificato nelle ipotesi di cui all’articolo 39 del Regolamento (UE) ossia a) il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo. nonché b) il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo.
Articolo [ art. 39 del Regolamento (UE) ] che non compare tra i procedimenti da assogettare, ai sensi della Relazione Tecnica al decreto legislativo 152/2020 [30] , al contributo unificato: “In particolare, si stabilisce di assoggettare al contributo unificato i seguenti procedimenti contemplati dal regolamento: – l’istanza di ordinanza di sequestro conservativo (articolo 8); – la richiesta di informazioni sui conti bancari (articolo 14); – l’impugnazione della decisione di rifiuto di emettere il sequestro conservativo (articolo 21); – il ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33); – il ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34); – altri ricorsi a disposizione del debitore e del creditore (articolo 35); le impugnazioni delle decisioni dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 33,34 e 35 del Regolamento “.
In considerazione della natura processuale delle contestazione di terzi contenute dall’articolo 39,( a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell’articolo 10 del decreto legislativo 152/2020 ) riteniamo che:
per il caso di contestazione di terzi dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa .[31]
per il caso di contestazione di terzi dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa.[32]
2) anticipazione forfettaria dei privati nel processo civile
Nel processo civile [33], è dovuta dalla “ parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”[34].
Nella procedura in esame è dovuta l’anticipazione forfettaria dai privati nel processo civile tranne che per la procedura relativa (art. 14 del Regolamento EU) alla ricerca delle informazioni sui conti bancari [35].
In materia di anticipazione ex art. 30 DPR 115/2002, nelle procedure europee riteniamo, in via generale applicabile la direttiva ministeriale del 2 settembre 2010 [36] in occasione delle prime istruzioni in materia di applicazione nell’ordinamento italiano dell’ingiunzione europea.
In tale occasione gli Uffici ministeriali di via Arenula nel precisare che “al momento dell’ iscrizione a ruolo è dovuto, oltre al contributo unificato, anche l’importo di euro 8 ( NB = ora € 27 ) [37] a titolo di anticipazioni forfettarie dei privati all’erario per le notifiche a richiesta d’ufficio”, hanno specificato che “ in caso di mancato pagamento, non trova applicazione l’articolo 285 del Testo Unico delle spese di giustizia il quale impone al cancelliere il rifiuto dell’iscrizione a ruolo.
Tale norma regolamentare, infatti, risulta incompatibile rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo in parola, non trova applicazione e pertanto, in caso di omesso pagamento di tale spesa, l’ufficio procederà alla riscossione dell’importo dovuto con le medesime modalità previste per il mancato pagamento del contributo unificato.”
3) diritti di copia
Dovuti i diritti di copia, ove richiesti, della procedura.
L’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss T.U spese di Giustizia) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge [38].
4) imposta di registro
Soggetti a registrazione, secondo le regole generali [39] i provvedimenti che definiscono le procedure di cui all’articolo 21 (impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo ) , articolo 33 (mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo), articolo 34 (mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo), articolo 35 (altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore ) e articolo 37 (impugnazione) e articolo 39 ( il diritto di un terzo di contestare un’ordinanza di sequestro conservativo e il diritto di un terzo di contestare l’esecuzione di una ordinanza di sequestro conservativo)
Relativamente alla procedura di cui all’articolo 8 (Domanda di ordinanza di sequestro conservativo) rieniamo soggetto a registrazione il provvedimento con il quale il giudice procede, a richiesta del creditore, all’assegnazione della somma sequestrata , provvedimento quest’ultimo soggetto, e non potrebbe essere altrimenti, alle regole generali del nostro ordinamento interno [40].
5) patrocinio a spese dello Stato nella procedura ( criticità )
In relazione alla possibilità di ricorso al Patrocinio a spese dello Stato nelle procedure in esame riportiamo lo stralcio della Relazione Tecnica al decreto legislativo [41] “ Con riferimento all’assistenza legale, la RT evidenzia che la stessa è richiesta solamente per l’impugnazione del creditore avverso il provvedimento dell’autorità giudiziaria che respinge in tutto o in parte la sua istanza di sequestro conservativo europeo.
La RT afferma che questo elemento già limita i casi di eventuale ricorso all’istituto del patrocinio a spese dello Stato rispetto al procedimento nazionale.
Inoltre, tenuto conto che le norme sono tese alla tutela dei crediti pecuniari in materia civile e commerciali nei casi transnazionali, la RT osserva che i relativi procedimenti giudiziari difficilmente ricadranno nell’ambito applicativo del patrocinio e dei limiti reddituali previsti dall’Istituto.
Tali casistiche, peraltro, sono da ritenere residuali e comunque alternative alla procedura prevista dal codice di procedura civile senza previsione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Dall’analisi svolta, la RT desume che, nelle limitate casistiche di accesso al beneficio in esame, può realizzarsi un effetto ampiamente compensativo degli aspetti legati al patrocinio a spese dello Stato tra le procedure in ambito europeo e le procedure in ambito nazionale confermando la neutralità finanziaria dell’intervento.”
Non condividiamo le risultanze, limitative all’accesso al patrocinio a spese dello Stato, per come riportato nella Relazione Tecnica.
Semplice la constatazione che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha tra i suoi effetti solo spese anticipate, nella fattispecie assistenza legale ( a cui fa riferimento la Relazione Tecnica ) ma anche, e soprattutto , ne abbiamo parlato nelle pagine precedenti, spese prenotate a debito [42].
Come contestabile, infine, appare l’affermazione che il ricorso al patrocinio a spese dello Stato possa essere limitato solamente per l’impugnazione del creditore avverso il provvedimento dell’autorità giudiziaria che respinge in tutto o in parte la sua istanza di sequestro conservativo europeo, essendo a contrario estensibile ( il patrocinio a spese dello Stato) a tutte le altre procedure azionate anche dal debitore e dagli eventuali terzi.
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Note
[1] nel prosieguo del lavoro verrà indicato con Regolamento (UE)
[2] e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016
[3]A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
[4] art. 3 del regolamento europeo in esame ai fini del presente regolamento un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:a) lo stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la donmanda di ordinanza di sequestro conservativo e b) lo Stato menbro in cui il creditore è domiciliato
[5] in Gazzetta Ufficiale n 285 del 16 novembre 2020
[6] Con legge 4 ottobre 2019 n. 117 in Gazzetta Ufficiale n 245 del 18 ottobre 2019 il Governo è stato delegato a recepire, nel nostro ordinamento giudiziario , il Regolamento Europeo in esame.
[7] Codice di procedura civile:libro III (del processo di esecuzione), libro IV (dei procedimenti speciali) Titolo I (dei procedimenti sommari ) Capo III (dei procedimenti cautelari)
[8] richiamato l’uso nelle procedure europee sull’utilizzo della modulistica standard allegata alle stesse l’articolo 8 punto 4 del Regolamento in esame permette la presentazione della domanda con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico,ammesso a norma delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda.
[9] articolo 99 codice procedura civile
[10] che ha ripreso l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato
[11] DPR 115/2002 ART. 74 (L) (Istituzione del patrocinio) 1..omississ..2. E’, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
[12] DPR 115/2002 ART. 75 (L) (Ambito di applicabilità) 1. L‘ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
[13] Ad esempio nella procedura di cooperazione fra le autorità giudiziarie degli stati membri nel settore delle prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001 del 28 maggio 2001 l’articolo 18 : “ per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”
[14] D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002
[15] Per ” spese di Giustizia” si intendono quelle spese che si formano nel processo, civile e penale , a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano relativa distinzione e regolamentazione nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ( Testo Unico spese di giustizia)
[16] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U
[17] Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000
[18] nella procedura in esame ai sensi dell’articolo 8 punto 1: le domande di sequestro conservativo sono depositate utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52 paragrafo 2..la stessa ordinanza di sequestro conservativo è emessa utilizzando il modulo elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 52 paragrafo 2…
[19] Artt. 9 e ss d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( testo unico spese di giustizia)
[20] art. 27 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( testo unico spese di giustizia)
[21] art. 30 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( testo unico spese di giustizia)
[22] artt. 267 e ss d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ( testo unico spese di giustizia)
[23] d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
[24] Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I – senza numero del 10 marzo 2008
[25] Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U
[26] articolo 8 decreto legislativo 26 ottobre 2020 n.152
[27] Art. 7 Regolamento (UE) L’autorità giudiziaria emette l’ordinanza di sequestro conservativo allorché il creditore abbia presentato prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria dell’urgente necessità di una misura cautelare sotto forma di ordinanza di sequestro conservativo in quanto sussiste il rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore sia compromessa o resa sostanzialmente più difficile.
[28] Art. 4.Ricorso avverso il provvedimento negativo1. L’impugnazione di cui all’art. 21 del egolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato
[29] articolo 13 comma 1 lettera b) DPR 115/2002
[30] cfr= contenuto nello schema di decreto legislativo Senato della Repubblica- Camera dei Deputati – Documentazione per l’esame atti del Governo –profili finanziari – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.- A.G. 191 2 settembre 2020
[31] quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,(circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
[32] quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,(circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
[33] e nel processo penale all’atto della costituzione di parte civile ( art. 11 e 12 DPR 115/2002)
[34] Articolo 30 dPR 115/02 ( t.u. spese di giustizia), si è passati dalle iniziali 8 € agli attuali 27 €.
[35] ricordiamo infatti che la normativa ( DL 172/2014 conv. L. 162/2014) che ha introdotto la ricerca telematica dei beni del debitore ha, articolo 13 1-quinques previsto il pagamento del contributo unificato disponendo che in tale procedura non si applica l’articolo 30 del DPR 115/02
[36] circolare Ministero della Giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U
[37] Legge 27 dicembre 2013 n 147 c.d. legge di stabilità anno 2014
[38] vedasi in proposito circolari ministero della giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990
[39] cui all’articolo 37 DPR 131/1986 e all’articolo 8 Allegato al DPR 131/1986,
[40] in relazione all’obbigo di registrazione delle somme assegnate dal giudice dell’esecuzione vedasi ris. Min. finanze n 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993 e circ. Min. Giustizia 1/6565/U/44 del 15/6/2005
[41] cfr= contenuto nello schema di decreto legislativo Senato della Repubblica- Camera dei Deputati – Documentazione per l’esame atti del Governo –profili finanziari – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.- A.G. 191 2 settembre 2020
[42] Ai sensi dell’articolo 131 DPR 115/2002 “ per effetto dell ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammesse , alcune sono prenotate a debito altre sono anticipate dall’erario. Sono spese prenotate: a) contributo unificato, b)spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile,c)imposta di registro, d) diritti di copia..
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